Vicario veneto della Valle Brembana superiore ( 1428 - 1797 )

Tipologia: Ente

Sede: Serina

Codici identificativi

  • MIDB0001F0 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

La valle Brembana superiore appartiene alla Chiesa di Bergamo dal IX secolo al 1315, quando la città e il territorio di Bergamo passano sotto la signoria viscontea. Un podestà, nominato dal potere centrale, governa giuridicamente e amministrativamente da Bergamo l’intero territorio ed invia nella circoscrizione della valle Brembana superiore un vicario, con residenza a Serina, per gli affari amministrativi.
Nel 1428 il governo della repubblica di S. Marco si sostituisce a quello visconteo e conferma la nomina di un vicario, quale massimo rappresentante locale dell’autorità centrale con sede nel capoluogo di valle.
L’archivio del vicario veneto in Serina, la prima magistratura su cui a lungo si soffermano gli statuti della valle Brembana superiore, è cospicuo (107 buste e registri, 8 fascicoli) e copre un arco di tempo che va dal 1709 al 1797.
Il vicario, eletto dal consiglio maggiore e nominato dai rettori di Bergamo, il giorno stesso del suo arrivo a Serina, giura solennemente alla comunità di valle, al cospetto del consiglio degli anziani di valle, di accettare l’incarico, di rispettare gli statuti della valle e di non percepire altro salario oltre quello stabilito dalla comunità che gli viene corrisposto anticipatamente ogni tre mesi. Solitamente il suo mandato dura un anno, durante il quale egli amministra la giustizia civile e penale (entro limiti ben definiti), esercita funzioni di verifica amministrativa e mantiene l’ordine pubblico nell’intera valle.
Nel governo della valle il vicario è coadiuvato da un cancelliere e dalla “familia”, ossia da un gruppo di collaboratori di vario grado e di servitori, che egli porta con sè e che sono soggetti agli stessi obblighi del vicario, “in primis” il giuramento solenne alla comunità.
Il vicario d’altra parte risponde “in toto” di ogni azione compiuta nell’esercizio della sua vicaria e degli atti perpetrati da un membro della sua “familia” contro gli statuti e gli ordinamenti della valle.
Insieme a tre componenti del consiglio degli anziani di valle ha potere di sospensiva, ogni qualvolta lo ritenga necessario, sulle leggi, anche quelle speciali, e su qualsiasi tipo di controversia; ha, inoltre, da solo, il potere di rendere efficaci le sentenze emanate contro i debitori della comunità di valle e di ogni comune di valle ed è suo compito tenere sotto controllo le negoziazioni all’interno della circoscrizione.
Tutti i beni della valle Brembana superiore sono estimati e soggetti a tassazione. Qualora le tasse non siano regolarmente pagate il vicario provvede, allo scadere del quindicesimo giorno di ritardo del pagamento, alla requisizione dei beni tassati. Decorsi tre mesi dalla requisizione, udito il parere del consiglio di valle e dei sindaci dei comuni, egli vende i beni all’incanto. Ugualmente deve intervenire nei casi di mancato pagamento delle decime, provvedere alla requisizione delle terre soggette a decima ed agire legalmente contro gli inadempienti, emanando sentenze di primo grado.
Sempre al vicario spetta far riscuotere le taglie, i dazi, i fitti e tutto ciò che è dovuto alla valle, nonchè intervenire nelle liti tra privati concedendo al debitore dieci giorni per estinguere il debito, dopo di che cederà al creditore i beni confiscati.
Infine il vicario deve esaminare, approvare e sottoscrivere qualsiasi statuto e ordinamento redatto da uno dei comuni di valle o delle vicinie, per verificare che non siano in contrasto con i decreti emanati dalla Serenissima e con gli statuti della valle Brembana superiore.
Il quadro istituzionale sopra esposto si desume principalmente dall’esame dello statuto riformato del 1468, depositato presso la biblioteca civica “A. Mai” di Bergamo, dato che la documentazione pervenuta fino a noi illustra solo una parte delle funzioni esercitate dal vicario in un arco temporale limitato al XVIII secolo. Non si ha notizia di variazioni apportate al predetto statuto, se si escludono le precisazioni fatte dal podestà e dal capitano di Bergamo nel 1495 in merito ad eventuali dimissioni o sostituzioni del vicario, del cancelliere e degli ufficiali. L’archivio del vicario veneto è composto da due serie: “Ordinarie” e “Consegne”.

Complessi archivistici