Comune di Trabuchello ( [fine sec. XVI] - 1928 )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Sede: Trabuchello

Codici identificativi

  • MIDB0014A7 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

Le prime notizie sul comune di Trabuchello risalgono al 1604 (1). Sono stati infatti rinvenuti fra le carte dell’archivio storico strumenti notarili risalenti all’inizio del XVII secolo e ci fanno ipotizzare che tale comune possa essere derivato dallo smembramento della contrada di Val Fondra nel 1596 (così come Fondra, Branzi e Carona). Fin’ora le prime notizie risalivano al 1639: in un atto notarile il comune di Trabuchello era citato come comune autonomo della Valle Brembana Oltre la Goggia (2).
Alla fine Settecento il comune di Trabuchello contava circa 200 abitanti; veniva inserito nel cantone di Piazza nell’aprile 1797 (3) e nel marzo 1798 unito al comune di Fondra fino al 1805. La nuova organizzazione dei comuni, seguita alla proclamazione della repubblica italiana, venne definita dalla legge sull’organizzazione delle autorità amministrative (4). Il titolo I, riguardante l’organizzazione generale dello stato, stabiliva che in ogni comune vi era “una municipalità e un consiglio comunale”, mentre il titolo VI “delle municipalità” e il titolo VII “dei consigli comunali” definivano la struttura dell’amministrazione comunale.
La legge del 24 luglio 1802 introduceva una suddivisione dei comuni in tre classi in base alla consistenza della popolazione residente. Trabuchello era un comune di terza classe (numero di abitanti inferiore a tremila unità), per il quale il consiglio comunale (costituito da tutti gli estimati e tutti i capi famiglia che avessero compiuti trentacinque anni di età e pagassero la tassa personale) veniva convocato in via ordinaria due volte l’anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e “straordinariamente a qualunque invito del cancelliere distrettuale” (art. 128).
Nel 1804 Trabuchello venne inserito nel XV distretto delle Sorgenti del Brembo passando poi nel giungo 1805 (grazie al decreto che andava a riformare gli ordinamenti locali a seguito del passaggio dalla repubblica italiana al regno d’Italia) al VIII cantone di Piazza del I distretto di Bergamo. Il decreto divideva il territorio dello stato in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni, in ognuno dei quali vi era “un consiglio comunale ed una municipalità” (art. 19). A questa data il comune contava circa 200 abitanti.
Nel 1809 Trabuchello venne unito al comune di Branzi con Fondra e Carona (5). Appena prima di questa fusione, nel 1809, contava 261 abitanti. All’epoca, nei comuni di terza classe il consiglio comunale era composto da non più di quindici membri, fra i quali fino al numero di tre potevano essere non possidenti, ma con i requisiti di avere almeno trentacinque anni di età, di possedere uno stabilimento di agricoltura, industria o commercio nel loro comune, e di pagare la tassa personale (art. 20). La municipalità era composta da un sindaco e due anziani. Con la fine del regno d’Italia e la costituzione del regno lombardo-veneto, la sovrana patente 7 aprile 1815 stabiliva che l’organizzazione amministrativa dei comuni dovesse rimanere per il momento conservata mantenendo la suddivisione in tre classi dell’ordinamento napoleonico. Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò attendere la notificazione 12 febbraio 1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle “istruzioni per l’attivazione del nuovo metodo d’amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità” contenute nella successiva notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato dell’organizzazione e del funzionamento degli organi preposti all’amministrazione dei comuni. L’organo deliberativo di rappresentanza per la maggior parte dei comuni era il convocato degli estimati, mentre l’organo collegiale incaricato dell’amministrazione del patrimonio era costituito da una deputazione comunale (6).
Con l’attivazione dei comuni della provincia di Bergamo (1816), in base al compartimento territoriale del regno lombardo-veneto, Trabuchello (da poco tornato comune autonomo) venne collocato, con 149 abitanti, nel distretto VIII di Piazza . Nel 1853 venne inserito nel distretto V (7); a quella data era comune, con convocato generale, di 192 abitanti.
In seguito all’unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna e in base al compartimento territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859 la ripartizione del territorio viene stabilita in provincia, circondari, mandamenti e comuni (8).
La legge inoltre, modificava le denominazioni di Consiglio delegato in Giunta municipale, aumentava la durata dei Consigli (a cinque anni) e il numero dei consiglieri, e disciplina il sistema elettorale. Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 200 abitanti. In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Con il progressivo ingrandimento del Regno, la legislazione del 1865 venne estesa alle Province del Veneto (9) e a Roma e provincia (10), attuando così l’unificazione amministrativa anche nei territori di nuova annessione.
Nel 1894 Crispi introduceva la riforma della legislazione elettorale; lasciando inalterate le norme sostanziali del T.U. 1889, venivano modificati i metodi di revisione delle liste politiche ed amministrative e le operazioni. (11)
Nuove modifiche alla legge elettorale venivano introdotte con la legge 30 giugno 1912 n. 665: venivano infatti ammessi all’elettorato attivo tutti i cittadini (maschi) di almeno 30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30 anni, aventi determinati titoli di capacità o di censo. (12) L’avvento del fascismo arrestò lo sviluppo democratico delle autonomie locali mutando radicalmente i rapporti tra gli enti comunitari e lo stato.
Il R.D. 24 settembre 1923 n. 2074 dette facoltà al Governo di conferire ai commissari e alle commissioni straordinarie per l’amministrazione dei comuni e delle province i poteri dei rispettivi consigli. Seguiva l’importante R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, di modifica del T.U. del 1915 che innovava profondamente l’assetto istituzionale del comune.
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926 il comune di Trabuchello veniva amministrato da un Podestà.
L’introduzione dell’istituto podestarile venne attuata con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, la quale dispose che il podestà era assistito, ove il Prefetto lo ritenesse opportuno, da una Consulta municipale, il cui numero era determinato dal Prefetto stesso, in misura non minore a 6 membri, di cui un terzo nominato direttamente e i due terzi erano individui degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali. La Consulta dava pareri facoltativi, sulle materie richieste dal Podestà, e obbligatori sui bilanci, gli impegni ultraquinquennali, le imposizioni dei tributi, l’alienazione dei beni, l’assunzione diretta dei pubblici servizi. Il Podestà durava in carica 5 anni e poteva essere trasferito da un comune all’altro della provincia.
Venne così completamente sostituito il sistema delle elezioni con quello della nomina dall’alto. Tutto il complesso organizzativo della pubblica amministrazione era ordinato secondo le linee di una stretta gerarchia.
Il R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2113 istituisce il servizio ispettivo e prescrive il giuramento di fedeltà al regime per gli impiegati dei comuni e delle province. (13)
Nel 1928 Trabuchello viene definitivamente unito al comune di Fondra per formare l’attuale comune di Isola di Fondra. (14)

Note
(1) Unità 2. Nella “Descrizione di Bergamo e suo territorio 1596” del Capitano Giovanni da Lezze alla soglia cronologica del 1596 descrive Trabuchello come contrada o terra del comune di Val Fondra. Sicuramente doveva esistere già una forma di organizzazione interna della contrada atta a gestire almeno la rappresentanza all’interno del comune del territorio.
(2) Istituzioni del territorio lombardo dal XIV al XIX secolo. Bergamo, a cura di Fabio Luini, Regione Lombardia, Settore trasparenza e cultura, Milano 1997.
(3) Legge 17 aprile 1797.
(4) Legge 24 luglio 1802.
(5) Decreto del 31 marzo 1809.
(6) In base al regolamento annesso alla notificazione 12 aprile 1816 il convocato generale degli estimati era costituito dalla totalità dei possessori. Nel convocato era dunque “consolidata la facoltà di deliberare e disporre degli affari riguardanti l’amministrazione del comune nelle forme prescritte dalle leggi e sotto l’approvazione del governo” (art. 2). Modalità di convocazione, impedimenti e incompatibilità dei partecipanti, modalità di deliberazione del convocato erano trattate negli articoli 3-28 del regolamento.
(7) Notificazione 23 giugno 1853.
(8) La provincia era retta da un Governatore, un Vice Governatore e un Consiglio di Governo (art.2); nel circondario era presente un Intendente (art. 7), e dove il circondario era capoluogo di provincia l’ufficio di Intendente veniva esercitato dal Vice-Governatore.
Con il decreto del 9 ottobre 1861, n. 250 i governatori assumeranno i titoli di Prefetti e gli Intendenti di circondario quello di Sottoprefetti.
(9) D.L. 1 agosto 1866, n. 3130.
(10) D.L. 15 ottobre 1870, n. 5928.
(11) La legge 11 luglio 1894 n. 287 portava la durata dei consigli comunali e provinciali a 6 anni, prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni, e disponeva che anche il Sindaco e il Presidente della Deputazione provinciale rimanessero in funzione per un triennio. Di Rudinì portò alla Camere la legge 29 luglio 1896 n. 346. L’articolo unico di questa, sostituendo gli artt. 123-127 del T.U. 1889, disponeva l’elezione dei sindaci da parte di tutti i consigli comunali, eliminando, così, le nomine regie che erano state mantenute dalla riforma dell’88 per i comuni inferiori a 10 mila abitanti, ma che ormai erano divenute del tutto anacronistiche. Restavano invariati la durata triennale della carica e il procedimento d’elezione del Sindaco, mentre all’art. 124 T.U. 1889 venivano aggiunti tre comma per disciplinare il controllo prefettizio e governativo sulla deliberazione della nomina. Due anni più tardi con il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 maggio 1898 n. 164 venivano apportate innovazioni soltanto nella parte procedurale elettorale, nelle accennate norme concernenti il Sindaco, e in talune disposizioni finanziarie in relazione alle leggi 23 luglio 1894, n. 340 e 4 agosto 1895 n. 516 sulle sovrimposte comunali e provinciali.
(12) Tale legge, coordinata con le precedenti disposizioni, formò il T.U. 30 giugno 1912, n. 666, poi ancora parzialmente modificato (legge 22 giugno 1913, n. 648 e T.U. 26 giugno 1913, n. 821). Con la legge 19 giugno 1913, n. 640 tali prerogative venivano garantite anche all’elettore amministrativo. A questa legge si collegavano anche nuove disposizioni in materia di formazione e tenuta delle liste elettorali, di disciplina delle votazioni, di regime delle incompatibilità. Il nuovo T.U. effetto del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 non si discostava dal precedente se non per la parte concernente la disciplina elettorale.
(13) Si provvide anche alla riforma dell’ordinamento contabile e finanziario dei comuni, con il potenziamento dei poteri di controllo tutorio sulle spese e sui bilanci, spettanti alla Commissione per la finanza locale, che era stata istituita con R.D. 29 ottobre 1925, n. 1924.
(14) R. D. 28 giugno 1928, n. 1713.

Complessi archivistici

Compilatori

  • Roberto Breviario (Archivista)
  • Antonino Piscitello (Archivista)