Prefettura di Brescia ( 1870 - 1950 )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Condizione: pubblico

Sede: Brescia, Piazza Paolo VI, 29

Collegamenti

Abstract

Il Gabinetto di Prefettura è l’ufficio del personale sottoposto al prefetto, coordinato da un capo di gabinetto (che è un viceprefetto aggiunto o un viceprefetto a seconda delle dimensioni della sede). E’ un ufficio di supporto (o di staff), poiché si pone in diretta collaborazione con il titolare della prefettura e lo assiste nell’esercizio delle funzioni sue proprie (troppo articolate e complesse per essere esercitate senza assistenza di alto livello).

Profilo storico / Biografia

Le Regie Prefetture, dipendenti dal Ministero per gli Affari Interni, furono istituite con il regio decreto 9 ottobre 1861, n. 250, con cui si cambiava denominazione alle Intendenze generali ai loro vertici, che da Governatori o
Intendenti generali divennero Prefetti del Regno (decreto 9 ottobre 1861). Le leggi di unificazione amministrativa, regio decreto 20 marzo 1865 n. 2248 e suoi allegati (decreto 20 marzo 1865), confermarono il sistema prefettizio come struttura portante del raccordo fra centro e periferia ricalcando, in massima parte, le disposizioni della legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, n.3702, adottata in regime di ‘poteri straordinari’ da Urbano Rattazzi (legge 23 ottobre 1859).
Dal punto di vista organizzativo, le Prefetture trovarono la loro prima disciplina con il regio decreto 8 giugno 1865, n. 2321 (decreto 8 giugno 1865); in base a questo regolamento, le Prefetture furono organizzate in quattro divisioni: la prima divisione si occupava di servire il consiglio di prefettura e la Deputazione provinciale (limitatamente all’attività tutoria); la seconda divisione amministrava i cosiddetti corpi morali, cioè le province, i comuni e le opere pie; la terza divisione gestiva i problemi legati alla pubblica sicurezza, al servizio militare di leva e alla sanità pubblica; la quarta divisione trattava le questioni relative alla contabilità e, più in generale, a quanto non esplicitamente attribuito alle altre divisioni.
Nel 1911 il regolamento comunale e provinciale 12 novembre, n. l modificò l’organizzazione dei servizi delle Prefetture, dando loro un assetto che verrà mantenuto (salvo l’aggiunta di una quinta divisione nel 1954), anche dalle Prefetture della Repubblica (regolamento 12 novembre 1911).
Con questo provvedimento gli uffici di Prefettura vennero divisi in un Gabinetto, quattro divisioni, una direzione di ragioneria e alcuni uffici particolari. Questi ultimi hanno attribuzioni relative a questioni specifiche quali quella elettorale o quella dei segretari comunali (statizzati dal decreto legge 17 agosto 1928).
Il Gabinetto si occupava soprattutto delle pratiche riservate, degli affari della segreteria del prefetto (cui provvede generalmente il segretario particolare del prefetto), degli affari economici, dei rapporti e delle controversie di lavoro e del controllo sugli enti locali.
La prima divisione, oltre a trattare gli affari non attribuiti alle altre divisioni, si occupava di questioni amministrative (quali gli atti di cittadinanza e anagrafici), di servizi d’ordine (relativi, di solito, all’Archivio, alla biblioteca e all’Ufficio
copia), delle imposte di consumo dei comuni e degli affari di culto (exequatur per i vescovi, placet per le nomine e i trasferimenti dei parroci ).
La seconda divisione ha avuto competenza in materia di amministrazione locale (tutela e vigilanza) e di controllo dell’attività degli istituti di beneficenza e assistenza.
La terza divisione si occupava di igiene e sanità.
La quarta divisione era, dopo la seconda, la più importante della Prefettura, raccogliendo e trattando tutti gli affari relativi ai lavori pubblici, alla viabilità, alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi e telefoni e alle bonifiche.
In questi ambiti, la Prefettura venne spesso affiancata, dal punto di vista tecnico, dagli Uffici del genio civile.
I compiti che la legge ha attribuito alle Prefetture e al suo vertice massimo, il prefetto, possono essere distinti in azioni svolte in rappresentanza dell’amministrazione centrale e azioni svolte allo scopo di vigilare sul corretto funzionamento degli enti locali, a volte partecipando direttamente alla gestione degli enti medesimi.
Tra le più importanti attività esercitate dalla prefettura quale rappresentante dell’amministrazione centrale ricordiamo la pubblicazione ed esecuzione delle leggi, la sovrintendenza in materia di pubblica sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico, il diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere l’intervento della forza armata e il regolamento di attribuzioni fra l’autorità amministrativa e quella giudiziaria.
Inoltre, fra il 1861 e il 1867 e fra il 1877 e il 1911 la Prefettura fu posta a capo dell’organizzazione e del controllo del sistema di istruzione pubblica locale.
Per quanto riguarda le attività svolte dalla Prefettura in relazione al controllo e alla partecipazione nella gestione degli enti locali, le più importanti di esse sono state le seguenti:
- controllo di legittimità formale, da parte del prefetto nella sua qualità di “ufficiale di governo” (e coadiuvato dal
Consiglio di prefettura), di tutte le deliberazioni del consiglio e delle giunte comunali, nonché di quelle dei consigli
e delle Deputazioni provinciali;
- emanazione, in caso di inadempienza degli enti locali, di provvedimenti urgenti ad efficacia obbligatoria per i cittadini;
- presidenza, da parte del prefetto, della Deputazione provinciale, l’organo che tra le altre cose provvedeva al controllo di merito di alcuni atti, tra cui quelli di carattere economico rilevante come i bilanci di previsione, emanati
dai consigli e dalle giunte comunali (periodo 1861-1888).
Nel periodo compreso fra il 1889 e il 1946, la legge Crispi 30 dicembre 1888, n. 5865 (poi fusa con la legge comunale e provinciale nel nuovo Testo Unico del 10 febbraio 1889, n. 5291) ebbe a modificare i compiti della Prefettura rispetto agli enti locali. Attraverso la riforma crispina del governo locale, infatti, il prefetto cessava di essere il presidente della Deputazione provinciale, ora eletto direttamente dal consiglio provinciale, per assumere
la guida della neo istituita Giunta Provinciale Amministrativa (legge 10 febbraio 1889).
Nello svolgimento dell’insieme di queste funzioni il prefetto è supportato dal Consiglio di prefettura, composto ordinariamente di tre membri (cui possono aggregarsi due consiglieri aggiunti) e presieduto dal prefetto stesso.
Tuttavia, soppresse (legge 20 marzo 1865) con il “contenzioso amministrativo” le funzioni giurisdizionali svolte dai consigli e soppresse le funzioni di tutela (controllo di merito sugli atti) verso i comuni (affidate prima alla Deputazione provinciale e poi alla Giunta Provinciale Amministrativa), le attribuzioni dei consigli di prefettura si limitarono ad
essere prevalentemente di tipo consultivo. Al contrario, sempre importanti sono rimaste le funzioni svolte dai singoli consiglieri di prefettura nell’amministrazione attiva (ad esempio come partecipanti della Giunta Provinciale
Amministrativa o come sostituti del prefetto quando anche il viceprefetto sia impedito).
Durante il periodo fascista (1922-1943) le prefetture si videro attribuite nuove e maggiori attribuzioni. La legge 3 aprile 1926, n. 660 (legge 3 aprile 1926) aveva lo scopo di raggiungere un maggiore coordinamento politico
dell’azione del Governo in periferia (indirizzo confermato nell’elaborazione del Testo Unico comunale e provinciale 9 marzo 1934, n. 383) (legge 9 marzo 1934); il regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1 (decreto legge 2 gennaio 1927) abolì le Sottoprefetture creando, al contempo, 17 nuove province (e le relative Prefetture); infine, il regio decreto 26 giugno 1937, n. 1058 – nel tentativo di frenare l’accesso alla carica di prefetto di esponenti politici e di partito non adeguatamente preparati dal punto di vista tecnico-amministrativo – stabilì che i tre quinti dei prefetti dovessero essere scelti tra i funzionari di carriera del Ministero dell’Interno (decreto 26 giugno 1937).
Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) e soprattutto a seguito della Liberazione del Nord Italia (aprile 1945), a capo delle Prefetture furono sovente insediati i cosiddetti. prefetti politici, cioè esponenti di rilievo del Comitato di Liberazione Nazionale, i quali talvolta non celavano il proposito di riorganizzare ab imis le strutture statali abolendo o ridimensionando pesantemente l’istituto prefettizio.
Al contrario, la vittoria della linea di conservazione dell’istituzione portò, nei primi mesi del 1946, all’allontanamento dei prefetti politici e alla loro sostituzione con funzionari di carriera. Questa scelta verrà confermata anche in seguito, dando capo a quella che sarà la Prefettura della Repubblica.
La Prefettura della Repubblica è dunque, in tema di organizzazione interna, attribuzione di prerogative e disciplina del proprio personale, largamente tributaria degli ordinamenti liberali (1861-1922) e fascisti (1922-1943). Da un punto di vista organizzativo, la Prefettura della Repubblica è distinta in cinque Divisioni, oltre al gabinetto di Prefettura e ad una direzione di ragioneria.
La prima divisione, oltre a trattare gli affari non attribuiti alle altre divisioni, si occupa di questioni amministrative (quali gli atti di cittadinanza e anagrafici), di servizi d’ordine (relativi, di solito, all’Archivio, alla biblioteca e all’Ufficio copia), delle imposte di consumo dei comuni e degli affari di culto (exequatur per i vescovi, placet per le nomine e i trasferimenti dei parroci ecc.).
La seconda divisione ha competenza in materia di amministrazione locale (tutela e vigilanza) e di controllo dell’attività degli istituti di beneficenza e assistenza.
La terza divisione si occupa di igiene e sanità. Alcune attribuzioni di questa divisione sono andate perdute nel 1958, con l’istituzione del Ministero della sanità (legge 13 marzo 1958 b).
La quarta divisione è, dopo la seconda, la più importante della Prefettura, raccogliendo e trattando tutti gli affari relativi ai lavori pubblici, alla viabilità, alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi e telefoni e alle bonifiche. In questi ambiti, la Prefettura viene spesso affiancata, dal punto di vista tecnico, dagli Uffici del genio civile.
La quinta divisione, frutto dello sdoppiamento della seconda divisione, è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 sul decentramento dei servizi assistenziali (decreto 19 agosto 1954). Negli anni ‘50, infatti, l’affermarsi del principio del decentramento burocratico si è concretizzato nella legge delega 11 marzo 1953, che ha attribuito al Governo la facoltà di provvedere all’affidamento alle amministrazioni periferiche di compiti precedentemente svolti dall’amministrazione centrale (legge delega 11 marzo 1953).
In relazione a questo processo di riforma, le Prefetture vennero dotate di questa quinta divisione organizzativa, dedicata a gestire in maniera organica i servizi periferici in materia assistenziale (soprattutto quello, poi abolito, dell’assistenza provinciale post-bellica). Pur ribadendo come la disciplina generale delle prefetture sia rimasta in larga parte quella del periodo monarchico segnaliamo qui le principali modifiche ordinamentali avvenute fra il 1946 e il 1971.
La Costituzione repubblicana del 1948 non si occupò di disciplinare l’istituto prefettizio; tuttavia, la legge 8 marzo 1949, n. 277 ha emendato l’art. 19 del Testo Unico comunale e provinciale del 9 marzo 1934, n. 383 in senso antiautoritario (legge 9 marzo 1934).
Tramite questo provvedimento, infatti, è stato soppresso l’enunciato secondo cui il prefetto “provvede ad assicurare, in conformità delle direttive generali del Governo, unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi”.
Col passare degli anni l’istituto prefettizio è stato progressivamente spogliato di competenze e prerogative rispetto a quelle tradizionalmente ad esso assegnate. In particolare, si ricorda qui la legge Scelba del 10 febbraio 1953, n. 62,
che ha attenuato le attribuzioni del prefetto in tema di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali e la sentenza della Corte costituzionale 18 febbraio 1965, n. 4, con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’istituto della garanzia amministrativa (legge 10 febbraio 1953).
Con la riforma Bassanini dell’organizzazione ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, la prefettura è stata trasformata in ufficio territoriale del governo, mantenendo tutte le funzioni di competenza e assumendone delle nuove.
Il decreto legislativo del 21 gennaio 2004 n. 29, che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione, ha sancito la denominazione formale di Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

Complessi archivistici

Fonti

  • Civita = AA.VV., Le istituzioni storiche del territorio lombardo. Le istituzioni civili postunitarie 1859 - 1971. Profili istituzionali generali., Regione Lombardia, luglio 2006

Compilatori

  • Schedatura: Daniela Mondoni (Archivista) - Data intervento: 10 ottobre 2022