Comune di Chiavenna ( sec. XI - )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Ente pubblico territoriale
Sede: Chiavenna
Codici identificativi
- MIDB000805 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]
Profilo storico / Biografia
Già comune intorno all’anno 1030, alla fine dell’XI secolo Chiavenna ha un ordinamento stabile formato da consoli, che ne costituiscono l’organo esecutivo, e dall’assemblea dei vicini, come organo deliberante (1).
Nei secoli successivi, l’organizzazione politico-amministrativa del contado, legando le sue vicende a quelle dei fondamentali istituti del tempo (l’impero, il comune cittadino, il feudatario rappresentato dai vescovi di Como e di Coira e dai signori laici, il ducato di Milano, lo stato grigione), viene a consolidare una fisionomia che proprio nel periodo grigione (1512 – 1797) acquisisce la sua tipicità, articolandosi nelle 3 giurisdizioni politico-giudiziarie di Chiavenna, Piuro e Val S. Giacomo (2).
Il quadro istituzionale della comunità di Chiavenna deve tenere conto, pertanto, del libero ordinamento della comunità nella autonoma espressione delle proprie funzioni e nel rapporto con i comuni esteriori facenti parte della propria giurisdizione e con l’intero contado, così come della sovrapposizione del governo grigione a tale libera organizzazione.
La comunità di Chiavenna era formata dal borgo suddiviso nei 4 quartieri di Montano, Mezzo, Ponte e Oltremera e dalle vicinanze di Bette, Crotti e Maina, Pianazzola e Dragonera (3), in una articolazione democratica che vedeva i singoli quartieri con un proprio consiglio per la discussione dei rispettivi interessi, e ciascuna vicinanza governata da un console con un proprio particolare governo economico.
L’intera comunità, formata da borgo e vicinanze, era governata dal consiglio generale e dal consiglio ordinario segreto, a volte ampliato nel consiglio detto della giunta straordinaria (4).
Convocato mediante il triplice suono del campanone di S. Pietro, il consiglio generale era formato dai 16 consiglieri ordinari del consiglio segreto, dai 4 consiglieri delle vicinanze, uno per ogni vicinanza (5), e da 24 consiglieri detti “della giunta straordinaria” che si sceglievano fra i cittadini del borgo in ragione di sei per ognuno dei 4 quartieri in cui il borgo era diviso; erano invitati a parteciparvi tutti i capi famiglia che avessero compiuto i 18 anni.
Tale consiglio si radunava ogni volta si rendesse necessaria la trattazione di argomenti estranei all’amministrazione ordinaria, di particolare gravità o importanza per la vita della comunità, aveva ogni anno come riunioni fisse quelle del 31 dicembre e del 1 gennaio successivo, per deliberare sulla formazione delle liste da ballottarsi per l’elezione del console e dei membri del consiglio ordinario segreto deputati al governo economico della comunità, per la discussione di eventuali proposte dei capi famiglia ed infine per la determinazione degli incanti dei dazi.
L’organo preposto a questioni di carattere ordinario era invece il consiglio ordinario segreto, formato da 16 membri e un cancelliere, retto da un console, in sua assenza da un viceconsole, che convocava e presiedeva i consigli, riscuoteva ed amministrava l’entrate e durava in carica un solo anno; quindi da due consoli di giustizia (6), dottori in legge o esperti scelti dal consiglio generale, che dovevano rivedere ogni biennio i conti di amministrazione dei curatori dei minori, la cui carica, dapprima a tempo indeterminato, venne poi limitata a due anni; da due sindaci che rappresentavano il comune nella stipulazione dei contratti; da due provisionari (7), in carica per un biennio, subentrandone uno ogni anno, con il compito di vigilare perché nel comune ci fosse abbondanza di generi di prima necessità e di fissare il prezzo delle vettovaglie che si vendevano al minuto; da due “uomini di consiglio” originariamente nominati con il compito, poi abbandonato, di contare e controllare le bestie che pascolavano nel piano di Samolaco perché non ci fosse frode sul pagamento dell’erbatico, incombenza poi caduta in disuso, essendo tali informazioni fornite dal console di Samolaco cointeressato a detto pascolo; da due consiglieri delle vicinanze, uno della frazione di Bette e l’altro a turno delle tre frazioni di Crotti e Maina, Pianazzola e Dragonera (8); dai quattro consiglieri della giunta ordinaria, scelti per antica consuetudine fra i gentiluomini del borgo, in cui è sempre compreso il console uscente.
Il notaio o cancelliere, nominato ogni anno nella seduta del 31 dicembre, doveva essere “soggetto intendente, discreto e versato nelli affari della comunità” per “ricevere e rogare tutti li atti e stabilimenti si fanno da consigli della communità e lasciare in communità li stessi stabilimenti o copia de medesimi”.
I deputati del consiglio ordinario segreto erano eletti da quello generale, convocato a tale scopo il giorno di S. Silvestro di ciascun anno. L’elezione, valevole per due o tre anni, poteva essere per votazione o per deputazione; solitamente venivano scelti tre probi cittadini che compilavano la lista di quei soggetti che erano ritenuti più adatti all’amministrazione comunale. Ratificata tale lista dal consiglio generale dell’1 gennaio, si procedeva all’elezione dei consiglieri mediante estrazione a sorte, dopo aver preparato dei biglietti con i nomi dei rispettivi consiglieri ed averli depositati con ordine successivo per ogni carica in un cappello chiuso, fatta eccezione per i quattro consiglieri della giunta ordinaria che si eleggevano a voce e per un console di giustizia e un provisionario, ultimi eletti, i quali rimanevano in carica l’anno seguente.
Formato il nuovo consiglio, era compito del console uscente far convocare i nuovi consiglieri dinnanzi al commissario e giudice di Chiavenna per prestare giuramento “d’esercitare retta e fedelmente la sua carica, con la dovuta fedeltà all’eccelse Tre Leghe”; detto console provvedeva quindi a consegnare al nuovo console il sigillo della comunità, come segno di legittimo possesso della propria carica.
Nella prima riunione il consiglio ordinario segreto era chiamato alla nomina di 24 consiglieri, sei per ogni quartiere, che aggiunti ai 16 consiglieri del consiglio segreto e agli altri due consiglieri delle vicinanze formavano il consiglio della giunta straordinaria, convocato per la discussione dei temi più rilevanti.
Oltre ai consigli della comunità, il console di Chiavenna era tenuto a convocare i consigli di giurisdizione civile e criminale, il primo formato dai consoli di Chiavenna e comuni esteriori, il secondo dagli stessi con l’aggiunta del ministrale della val S. Giacomo, ed il consiglio di contado, cui partecipavano i consoli di tutti i comuni della valle.
L’organizzazione politico-amministrativa così descritta esprime pertanto il libero ordinamento del contado di Chiavenna, conservato nella sua autonomia dal governo grigione e articolato, come ricordato, nelle giurisdizioni di Chiavenna con i comuni esteriori, di Piuro con Villa, e della Val San Giacomo, ciascuna con una propria autonomia e con dei propri statuti.
Il governo grigione infatti, non si opponeva alla libera organizzazione del contado (il commissario non convocava né partecipava ai consigli), svolgendo una funzione di controllo che si esplicava soprattutto nell’organizzazione della giustizia.
La giurisdizione di Chiavenna era retta da un governatore grigione col titolo di commissario (pretore o podestà a Piuro, ministrale in Val S. Giacomo) in carica per due anni; erano sue competenze la direzione militare, l’ispezione delle pubbliche finanze, ma soprattutto il controllo generale dell’ordine pubblico e della fedeltà del contado alle Tre Leghe e l’amministrazione della giustizia sotto l’osservanza degli statuti locali, oltre al diritto di scegliere una persona giurisperita quale suo luogotenente o fiscale sia nelle cause civili che in quelle criminali.
Il commissario di Chiavenna (come il podestà di Piuro) era obbligato a tener udienza tre volte la settimana; per le questioni civili, in prima istanza la decisione di una causa era affidata al “consiglio del savio” ossia ad un giurisperito scelto o per accordo tra le parti in causa o per estrazione a sorte fra i nominati di ambo le parti, ma con la possibilità di rifiutarsi; per le cause criminali, il commissario era tenuto ad emanare ogni sei mesi le condanne e le liberazioni in tutti i delitti in cui si applicava la pena pecuniaria, condanne e liberazioni che non potevano avvenire senza la partecipazione, il consiglio e l’intervento dei consoli di giustizia. Anzi, per assicurare maggiore imparzialità, tanto i commissari di Chiavenna quanto i podestà di Piuro dovevano essere assistiti da un assessore, il quale curava che negli esami dei testimoni, nei casi di tortura e nelle sentenze fosse amministrata rettamente la giustizia. L’assessore era scelto dal commissario e dal podestà fra tre persone esperte nella professione legale nominate nei consigli generali ed era persona di grande autorità.
Il governo grigione mandava spesso a Chiavenna dei delegati “loco dominorum” per delitti di stato e di suprema polizia, i quali poi si assumevano il diritto di decidere anche sopra vertenze civili e private; inviava inoltre alla fine di ogni biennio tre sindacatori, uno per ogni lega, allo scopo di riparare alle ingiustizie commesse dai giudici e per ricevere i memoriali degli aggravati da questi, moderando o confermando le sentenze. Il presidente della sindacatura ratificava inoltre la presa di possesso dell’ufficio dei commissari e del podestà, i quali giuravano l’osservanza degli statuti e privilegi delle proprie giurisdizioni, ed il mantenimento dei diritti delle province che dovevano governare.
Note
1. Cfr. BUZZETTI, Del contado.
2. Cfr. AUREGGI, Ricerche, pp. 16 – 48.
3. Le vicinanze di Dragonera e di Crotti e Maina devono la loro origine alla divisione della originaria vicinanza di Roncaglia.
4. La materia organizzativa comunale non è codificata negli statuti civili di Chiavenna, essendo regolata dalla consuetudine; pertanto si è fatto riferimento alle notizie ricavate dalla documentazione di antico regime conservata in archivio in particolare nelle serie degli Stabilimenti e dei Maneggi Consolari. Vedi inoltre CROLLALANZA, Storia, e CARNAZZA, Libro, pp. 110 – 117.
5. Le vicinanze avevano diritto complessivamente a nove voti, tre per Bette e due per ciascuna delle altre vicinanze, secondo l’arbitrato 22 febbraio 1550, notaio Andrea Oldrado.
6. Cfr. CHIAVENNA, BV, Statuto civile, capp. 25 e 26 e CHIAVENNA, BV, Statuto criminale, cap. 88.
7. Cfr. CHIAVENNA, BV, Statuto civile, cap. 162.
8. I consiglieri delle vicinanze erano due nel consiglio ordinario segreto, secondo le modalità indicate, mentre diventavano quattro, uno per vicinanza, nel consiglio generale.
Complessi archivistici
- Comune di Chiavenna (1423 - 1952)
Fonti
- AUREGGI, Ricerche = Olimpia AUREGGI, "Ricerche intorno alle origini del Comune di Chiavenna con riferimento alle origini degli altri Comuni nelle Valli dell'Adda e della Mera", in "Bollettino della Società Storica Valtellinese", n. 12, 1958, pp. 16 - 48.
- BUZZETTI, Del contado = Pietro BUZZETTI, "Del contado di Chiavenna", Como, 1929.
- CARNAZZA, Libro = CARNAZZA Elio "Libro delle Entrate, ed Uscite della Magnifica Comunità di Chiavenna, formato dal ecc.mo signor dottor Fioramonte Pestalozzi l'anno 1711",
- CROLLALANZA, Storia = Giovan Battista CROLLALANZA, "Storia del Contado di Chiavenna", Milano, 1867 (Bologna, Arnaldo Forni, riprod. anast., 1980).
- SALICE, Estimi = Tarcisio SALICE, "Estimi di Valchiavenna", Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 1967.
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