Comune di Villa di Tirano ( sec. XII - )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Sede: Villa di Tirano

Codici identificativi

  • MIDB000806 (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

La documentazione presente presso l’archivio storico del comune di Villa di Tirano è relativa al periodo della dominazione grigiona.
Durante tale periodo, la comunità di Villa e Stazzona (così era denominata all’epoca l’attuale Villa di Tirano), già esistente almeno dal sec. XII, si amministrava autonomamente attraverso propri rappresentanti.
La comunità era suddivisa in cinque cantoni: Villa, Stazzona, Musciano, Santa Cristina, detta di Sopra nel XVII secolo, e Motta, detta Zoncola nel XVII secolo (1). Tre rappresentanti per ogni cantone, un consigliere e due sindaci, formavano il consiglio della comunità che, il 27 dicembre di ogni anno, eleggeva, con estrazione a sorte fra i propri membri, il decano: questi rappresentava la comunità e presiedeva il consiglio.
Decano e consiglieri rimanevano in carica un anno e allo scadere del mandato restavano di diritto in consiglio per l’anno successivo, in qualità di sindaci; come garanti dei loro successori, controllavano anche l’operato dei loro eletti. Al termine del mandato, il decano era altresì tenuto a presentare al suo successore la resa dei conti dell’amministrazione: il cap. 8 degli statuti del 1659 prevede, infatti, che “Il decano e i consiglieri novi (…) siano tenuti ed obbligati assistere, con altre persone che dal consiglio saranno a questo deputate a ricevere li conti si daranno dal precedente degano per le spese ordinarie et debiti fatti nel detto deganato (…) sopra quali spese ed altri aggravi, della medesima comunità doverà il nuovo consiglio imponer la taglia”.
I consiglieri riscuotevano la taglia nei rispettivi cantoni, rispondevano in prima persona di eventuali manchevolezze e quindi erano retribuiti in misura maggiore rispetto ai sindaci.
Alle cariche di decano, consigliere e sindaco, secondo quanto previsto dal cap. 10 degli statuti, potevano essere eletti tutti i maschi tra i 25 e i 60 anni, fatta salva l’impossibilità di ricoprire la stessa carica per almeno dieci anni.
Fra i funzionari della comunità assumeva una certa importanza l’attuario (o notaio o cancelliere) che verbalizzava o compilava gli atti della comunità, assisteva gli organi elettivi e assicurava la conoscenza ed il rispetto delle norme, statuti e consuetudini, offrendo il supporto di una adeguata conoscenza tecnica. Tale incarico, spesso, si rinnovava tacitamente per molti anni, come avveniva nelle altre comunità della valle, che diveniva così l’attuario un funzionario stabile.
Gli altri ufficiali erano i saltari, che controllavano i beni oggetto di compravendita; i deputati alle chiese, che amministravano i beni della parrocchia; i tenutari dei libri d’estimo e gli arbostari preposti alla sorveglianza delle vigne, scelti e pagati dai proprietari o, in loro assenza, dalla comunità. Era prevista inoltre la figura del procuratore della comunità “il qual procuri et diffenda le cause di essa comunità sinceramente et lealmente” (cap. 61 degli statuti) e quella del servitore del comune, corrispondente all’attuale messo comunale, e che, spesso, fungeva da banditore. Va infine ricordato che anche a Villa, come in altri comuni della valle, fu creato il monte di Pietà, alla cui amministrazione provvedeva il parroco, affiancato da un “gentiluomo” e da un “contadino”, eletti dalla comunità i quali dovevano presentare ogni tre anni il resoconto della loro amministrazione.
Il monte di Pietà distribuiva il grano ai poveri e riscuoteva in seguito il prestito, secondo le modalità previste dal cap. 61 degli statuti.

Note
1. Negli atti di consiglio del 1614 è nominato anche il cantone Lambertenghi non previsto dalle disposizioni statutarie.

Complessi archivistici