Comune di Montichiari ( sec. XIV - )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Sede: Montichiari

Codici identificativi

  • MIDB0007EA (PLAIN) [Verificato il 22/10/2013]

Profilo storico / Biografia

Montichiari, antico feudo dei conti Casaloldo, viene conquistata nel 1404, da Pandolfo Malatesta, signore di Brescia, ed in seguito, nel 1420, “venduta” ai Visconti (1). Durante la dominazione milanese è governata da un capitano(2) coaudiuvato dalla magistratura giudiziaria dei consoli.
Anche Montichiari, come altri comuni del territorio bresciano, nel 1427 giura fedeltà a Venezia e rimane fedele alla Serenissima Repubblica fino al 1796, tranne in malgrado i brevi intervalli di dominazione milanese e francese. Il 1 ottobre 1430 viene inviato un vicario forestiero, nominato dal senato veneziano tra i membri delle famiglie nobili bresciane. Inizialmente vicariato minore, dopo il 1440 Montichiari diviene vicariato maggiore. Il vicario dura in carica un anno ed ha autorità di bassa giustizia civile, cioé fino alla somma di lire 5 di “planetti”, e rimette le cause maggiori e quelle di primo appello ai tribunali di Brescia. Egli deve controllare e guidare la vita dei comuni soggetti alla giurisdizione della quadra di Montichiari nonchè far osservare le leggi e gli ordini di governo; alla fine del suo ufficio il suo operato è sottoposto al giudizio di una commissione di revisori (3).
Nel suo esercizio il vicario è coadiuvato dai consoli e dai due ufficiali comunali (4).
Giovanni da Lezze nel suo “Catastico” scrive che Montichiari è costituito da 700 fuochi e 4500 anime di cui utili 820. Le entrate del comune provengono dalle biade “…le quali si trazeno dalla campagna, che tutta è di raggione del comune, et in summa de piò circa 5000…”. Le proprietà comunali sono concesse in locazione, previo incanto, per un periodo di sei anni e solo agli originari monteclarensi. Il comune possiede 4 mulini, un’osteria, una beccaria ed un prestino che affitta per un’entrata annua di 500 ducati e paga alla camera di Brescia i dazi in limitazione. Montichiari è in estimo con il territorio per “7 fuoghi e mezzo”; nel comune c’è una distinzione dei possidenti in due “fationi” tra gli aventi estimo maggiore, e cioé con estimo pari o superiore ad un ducato, e gli aventi estimo inferiore, fino ad un ducato(5). Gli organi di autogoverno locale sono la general vicinia, il consiglio speciale e dal 1616 il consiglio generale per le mansioni ed attribuzioni dei quali si rimanda alle serie 1 e 3. Tra gli ufficiali comunali troviamo i consoli, il massaro generale, i ragionati, il cancelliere o notaio dei ragionati, i “notari alla bancha”, il massaro alle angarie, i difensori della comunità, il sindico generale o speciale e deputati con specifiche mansioni, quali ad esempio, gli anziani al vaso Reale, gli estimatori, etc. (6).
Responsabili della stesura di tutte le scritture comunali sono il cancelliere ed i “nodari alla bancha”; dalle Provvisioni del 1580 (7) si evince come “perche per li tempi passati sono statte agitatte molte cause cosi a Brescia come a Venetia et altrove di grande importanza e sopra di quelle sono statti formati verij processi e massime per il bene della communità e per i pascoli et altre cose simili ancora li quali processi non si ritrovano appresso la communità ma sono appresso ad altri e cosi ancora altre scritture che non si trovano appresso della communità, di modo che quando occorre che faccia de bisogno alcuna delle dette scritture bisogna spendere assai in haverle…” ogni anno devono essere eletti dalla general vicinia quattro uomini “da bene” incaricati di farsi consegnare tutte le scritture prodotte dal comune e corredate da un inventario redatto dagli ufficiali comunali nonchè “da quelli che hanno agitatto le liti della communità” e poi di riporre le scritture, i processi, i libri ed i privilegi negli “scrittorii” nell’archivio “…tenendo chiusi detti scrittorii con doi chiavi e più chiavi ancora sè a detti deputati parerà bene”.
Nessuno, se non in caso di necessità, può accedere alla consultazione degli atti conservati nell’archivio. Le scritture prestate per le cause della comunità dovranno essere restituite ai 4 deputati il più presto possibile “da quelli che li haveranno fatto la riceutta di haver hauto da essi le dette scritture, dovendo nella riceutta dichiarare le carte scritte” (8).

Note
1. “Storia di Brescia”, promossa e diretta dalla Fondazione G. Treccani degli Alfieri, 5 voll., Brescia, 1963, vol. I, pp. 588 – 868.
2. Cfr. serie 3.
3. “Storia di Brescia”, cit., pp. 118 – 119.
4. Cfr. serie 1.
5. G. Da Lezze, “Il catastico bresciano 1609 – 1610”, ed. anast., 3 voll., Brescia, 1969 – 1973, (Studi Queriniani, III), vol. II, pp. 1 – 13.
6. Cfr. serie 1.
7. Cfr. unità 1.
8. Cfr. unità 1.

Complessi archivistici