Depositi e versamenti fallimentari in Archivio di Stato
Atti di società fallite depositati dai curatori fallimentari (ma senza decreto del giudice delegato) presso l’Archivio di Stato competente per territorio, oppure versati per ordine del giudice delegato.
Una volta conclusasi la procedura fallimentare, e rispettati i termini di legge che disciplinano la consultabilità degli atti, i documenti divengono consultabili e del tutto assimilabili ad archivi di impresa. E’ questo il caso dei fondi depositati in AS MI, riguardanti le società Artecolor srl, Bidin Romano, Vetreria fratelli Benecchi sas di Cesarina Benecchi, La Nuova Terraneo spa, nonché il versamento della Edoardo Bianchi Motomeccanica spa.
L’istituto del fallimento fu disciplinato dal codice di commercio del 1882, nel quale la materia in oggetto occupava tutto il terzo libro, successivamente dalla legge n. 197 del 24 maggio 1903, con cui veniva introdotto l’istituto del concordato preventivo, dalla legge n. 995 del 10 luglio 1930, e dal regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, il quale disciplina il concordato preventivo, istituisce e regola la nuova procedura d’amministrazione controllata e delinea i tratti fondamentali delle liquidazioni coatte amministrative.
Organi preposti e necessari al fallimento sono: il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori (sebbene in principio facoltativo). Organi ausiliari sono: i custodi, gli stimatori, i consulenti tecnici, gli incaricati di operazioni materiali.
Non possono essere soggetti passivi di fallimento i piccoli imprenditori e gli enti pubblici.
Il fallimento è un insieme di procedimenti che si collocano tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di chiusura. Procedimenti definiti normali, ma non necessari (poiché la loro assenza non può impedire che il procedimento si chiuda), e collocabili tra la sentenza dichiarativa e il decreto di chiusura sono: apposizione e rimozione dei sigilli, inventario, accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi, liquidazione dell’attivo e ripartizione del medesimo. Altri atti che possono intervenire sono l’opposizione alla sentenza dichiarativa e la revoca della sentenza stessa.
In generale, tra il momento della sentenza dichiarativa e il decreto di chiusura, si svolgono una serie di attività globalmente qualificate, custodia e amministrazione delle attività fallimentari e un complesso di operazioni che hanno per oggetto l’integrazione delle attività medesime mediante:
- la riscossione dei crediti del fallito e l’acquisizione dei beni, su cui il fallito, pur non possedendoli o detenendoli, è titolare della proprietà o dei diritti reali;
- la dichiarazione di nullità o la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori.
Ognuna di queste operazioni può dar luogo allo svolgimento di processi di cognizione promossi dal curatore, e quindi a reclami contro l’operato del curatore.
Un particolare modo di chiusura del fallimento è il concordato.
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, in base a un criterio di competenza territoriale. Eventi propulsivi della dichiarazione di fallimento possono essere la richiesta del debitore (quando l’imprenditore chiede la dichiarazione del proprio fallimento), il ricorso dei creditori (quando l’azione nasce dai creditori), l’istanza del pubblico ministero.
Una volta dichiarato il fallimento, le scritture contabili, vidimate dal giudice procedente, vengono depositate presso la cancelleria del tribunale, salva l’autorizzazione del giudice delegato al procuratore a trattenerle temporaneamente con l’obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta. Il curatore prende in consegna i beni mentre ne redige l’inventario, insieme alle scritture contabili e ai documenti del fallito.
Un reato previsto è quello di bancarotta fraudolenta documentale, con la quale non si fa riferimento solo ai libri e alle altre scritture contabili prescritte dal codice civile, ma anche alle cosiddette scritture facoltative, e cioè a tutte le scritture contabili che hanno carattere di definitività, che possono essere rilevanti ai fini della prova in sede fallimentare, e dunque possono essere oggetti di falsificazione punibile.
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Fonti normative
- legge 24 maggio 1903, n. 197 (= l. 197/1903)
- legge 10 luglio 1930, n. 995 (= l. 995/1930)
- regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (= r.d. 267/1942)
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(Prima redazione di Lucia Ronchetti, 1999; rielaborazione di Marina Regina, 2005)
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/document_forms/1