Dichiarazioni di successione
La raccolta delle dichiarazioni di successione presso gli Uffici del registro trae origine dalla “Legge generale sul Registro del Regno d’Italia” del 21 aprile 1862, che obbligava chiunque avesse ricevuto lasciti ereditari a presentare “denunzia degli immobili e degli altri oggetti caduti nella successione”, corredandola di “indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l’importanza”.
Le denunce, intestate al defunto, dovevano essere compilate su appositi moduli ripartiti in quattro “quadri”. Nel primo, dedicato alle notizie anagrafiche, occorreva precisare residenza, luogo e data di morte, stato civile e “stipite” del defunto; nel secondo, denominato “attivo della successione”, andava riportata una minuta descrizione dei cespiti ereditari con la relativa valutazione; nel terzo il “passivo”, potevano essere elencati i debiti gravanti la successione; nel quarto compariva infine la somma dovuta a titolo di imposta dai singoli eredi, legatari od usufruttuari.
Alle denunce possono essere allegati documenti, come ad esempio certificazioni anagrafiche o atti attestanti la situazione patrimoniale (attiva o passiva).
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(Rielaborazione di parte della descrizione della serie omonima del fondo Ufficio registro successioni di Milano. A cura di: Daniela Bernini, prima redazione, 1998; Antonella Cassetti, integrazione, 2003; Maurizio Savoja, 2004, revisione)
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/document_forms/2