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Provvisioni

Provvisioni (1580 - 1783)

1 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

La prima serie dell'archivio del comune di Montichiari è costituita da una copia settecentesca delle "Provvisioni" del comune del 1580, ossia delle norme statutarie, corredate da capitoli posteriori inerenti gli incanti delle possessioni comunali.

Nella seduta del 16 novembre 1579(1), la general vicinia decide di eleggere sei "provisionatores", coadiuvati da un notaio, per la riforma delle "provisioni" del 1548, perché ritenute, dopo 30 anni, obsolete.

Il registro contrassegnato dal numero di inventario 44 può essere suddiviso in 2 sezioni: le provvisioni e i capitoli. Le prime, del 1580, precedute da un indice analitico, riguardano l'organizzazione e la vita civile del comune: principale organo di autogoverno del comune è la general vicinia (2), assemblea di tutti i capi famiglia originari del comune che si occupa di tutto ciò "che concerne al bene publico". La general vicinia regge e governa tutto il territorio di Montichiari avendo facoltà di "vendere, hipotecare, livelare et assignare i beni della comunità (…) ad interesse della stessa comunità". La legittimità della convocazione è garantita dai due terzi degli appartenenti all'assemblea, o "descritti", che entro il 24 dicembre di ogni anno devono "notarsi" nell'elenco degli originari. Ogni seduta della general vicinia, convocata al suono delle campane ed a voce dagli "officiali" del comune, è presieduta dal vicario (3) e dai due consoli del mese (vedi serie 3). La procedura per i "casi" all'ordine del giorno è la seguente: il console propone e descrive il "negotio da trattarsi e terminarsi" esprimendo il suo parere ed apre la discussione, così "ogn'un'altro dirà quello che sente in torno à quel particolare havendo però avanti li occhi il bene publico". Se la discordanza dei pareri non porta alla soluzione del "caso", si procede alla votazione "a balle" per la decisione risolutiva.

Ogni fine anno la general vicinia si riunisce per eleggere il consiglio speciale (4), che insieme all'assemblea degli originari governa il comune "ad operando la giustizia non havendo l'occhio al suo proprio interesse". In questa occasione il cancelliere del comune legge i nomi di tutti i presenti; coloro i quali vogliono far parte del consiglio speciale dichiarano la loro disponibilità e vengono "ballottati" dall'assemblea: sono quindi nominati consiglieri i ventiquattro che hanno ottenuto il maggior numero di voti affermativi. Se durante la ballottazione non viene raggiunto il numero legale dei consiglieri, si procede alla ballottazione dei consiglieri uscenti e coloro che ottengono il maggior numero di suffragi sono riconfermati per l'anno in corso. Dei ventiquattro consiglieri dodici devono essere abitanti del borgo di sotto e dodici del borgo di sopra. Il consiglio speciale ha mansioni strettamente esecutive, per mandato dei rettori di Brescia, può in caso di necessità "disponere, vendere, et obligare li beni dalla comunità per quella somma che all'hora farà de bisogno". Quest'organo si occupa anche della revisione e riformulazione dei capitoli per gli incanti delle possessioni comunali.

L'archivio dell'antico regime di Montichiari non conserva documentazione riguardante l'attività finanziaria fino alla fine del scolo XIII. Per tale motivo riportiamo dalla statuto le notizie sulle cariche che di tale attività su occupavano e se ne descrivono brevemente le mansioni.

Tra i ventiquattro consiglieri la general vicinia nomina sei ragionati (5) incaricati di "difendere le raggioni della comunità per quanto si aspetta al loro officio cosi avanti al molto illustre vicario, come altrove dove farà bisogno".

Dei sei ragionati tre devono essere del borgo di sotto e tre del borgo di sopra. Supervisori di tutta l'attività finanziaria del comune, essi sovraintendono al maneggio della massaria delle entrate e della massaria delle angarie, alle spese mensili dei consoli, alle entrate per l'esercizio dei mulini e devono "summare le accuse così de campari como de visù". Sempre i ragionati devono "calcolare le spese e le parti delle accuse, mettere la taglia sopra l'havere, et teste di tutti et ciascheduno che sia tenuto contribuire con la comunità" ripartendo 1−3 dell'imponibile sulle teste e 2−3 sull'estimo. Le somme sono calcolate dal notaro alla "bancha" e registrate, ogni 6 mesi, nel libro della massaria delle angarie dove sono annotati tutti i debiti ed i crediti dei contribuenti. I ragionati devono controllare questo libro, come tutti gli altri libri contabili, ogni 6 mesi per saldarne la partita. Il cancelliere, per loro mandato, deve tenere la registrazione di tutti i pagamenti per "tansa" dei cittadini, della limitazione che il comune versa alla camera ducale per i dazi e delle taglie imposte al comune dal territorio. Altra carica importante del comune sono i due difensori della comunità (6). Sono nominati dalla general vicinia per "tener cura delle entrate della comunità che rendono li molini"; uno assiste i consoli e l'altro i deputati alle vettovaglie ed il cancelliere per evitare le frodi. Costoro devono inoltre rendere "conto fedele" di tutte le rendite ed entrate amministrative e pagare i creditori, previo rilascio di bolletta da parte dei ragionati.

I due notari della "bancha" (7) devono "scrivere e tener conto da tutte le scritture che si appartengono al loro officio": registrare le denuncie presentate dai campari e da privati per i danni arrecati alle possessioni; tenere il libro delle taglie annotando accuratamente i crediti ed i debiti dei contribuenti, presentandolo ogni 6 mesi ai ragionati per il controllo del maneggio e consegnandolo poi al cancelliere, o notaio dei ragionai, che lo conserva in una cassa affidatagli. Sempre i due notari, ogni 6 mesi, devono "fare i conti della accuse" presentate dai campari e dai privati ("de visu"), registrare le stime dei danni nonché assistere al "banco della raggione" nei giorni "giuridici", registrare "tutte le relationi necessarie alli agenti della communità" e le denuncie per il giudice del maleficio. Tutte le accuse e le denuncie devono essere registare entro tre giorni e poi pubblicate, ogni domenica, "appresso alla pietra del pesce". Sempre i notari alla "bancha" devono mandare "le intimationi a tutti li accusati (…) e siano obligati star permanenti al suo ufficio tutti li giorni et hore giuridiche e necessarie per scrivere le accuse (…) e notare sopra il libro delle angarie le pene, gli estimi e poi consegnarlo al massaro della angarie ed estrarre le accuse ogni 8 giorni". Essi devono saldare i conti dei campari ogni 3 mesi "et così ancora gli estimi tanto di terreni come di forestieri, accio la communità non se ne habbia da patir danno alcuno". Ai due notari inoltre non è permesso rogare scritture ed apporre la loro fede, o tabellionato, se non con licenza dei consoli. Il cancelliere (8), o notaio dei ragionati, è nominato per ballottazione tra i nomi dei notai locali che intendono concorrere per l'assegnazione dell'ufficio. Non appena assume l'incarico gli sono consegnate da parte dei ragionati e dal cancelliere uscente tutte le scritture, i libri e gli istrumenti del comune corredati da inventario. Egli deve tenere tutti i conti del comune; registrare "tutti li ordini che saranno fatti dalla communità, soci nella publica vicinia come nel speciale consiglio di detta terra"; rogare gli istrumenti per la necessità del comune; annotare le ricevute dei pagamenti affittuari al comune e dal comune alla camera ducale tenere nota dei crediti e debiti con il territorio. Sempre il cancelliere deve "estrarre le bollette a quelli che saranno creditori, et nel istesso tempo menarli debitori al libro di partite per le dette bolette", registrare le taglie, "i pascolanti", "li conti delle moliture", i calmedri, gli incanti; il cancelliere deve anche "leggere i capitoli delli obblighi a quali sono tenuti li consoli di quel mese, et altri ancora che fossero deputati a qualche negozio, accio ogni uno sappia quello e tenuto a fare per sodisfatione del suo officio", egli è obbligato, per mandato dei ragionati, a scrivere, a calcolare e saldare i conti"¿ così delle entrate come delle angarie et d'ogni altra cosa che s'aspetti al suo officio¿" e a presenziare ogni qualvolta i ragionati si radunano nell'ufficio di ragioneria. Accanto alla vicinia, al consiglio spaciale, ai ragionati, ai due "nodali alla bancha", ai due difensori della comunità e al cancelliere, vi sono numerosi altri ufficiali con funzioni specifiche.

Un sindico "spetiale" (9) è incaricato di "agitare" a Brescia tutte le liti intentate da o contro il comune e di presentare all'ufficio del maleficio le denuncie a nome dei consoli (10). Il massaro delle tessere (11) tiene la registrazione di coloro che possono far pascolare le bestie nelle proprietà comunali e sovrintende, coadiuvato dai "campagnaroli", alla regolarità degli accordi per il pascolo. In aprile, il massaro delle tessere invia i campagnaroli da coloro che possiedono pecore, per redigere il censimento annuale. La somma fissata per il pascolo delle bestie nelle proprietà del comune va versato al massaro metà all'inizio di maggio e metà ad agosto. Il massaro generale (12) deve riscuotere i crediti e saldare i debiti del comune e rendere "conto fedele di ogni cosa che aveva administrata alli ragionati della comunità e sopra il tutto dare idonea sicurtà¿".

Le entrate principali del comune provengono dagli affitti e livelli che il massaro generale riscuote a settembre. Egli paga le bolette emesse dai ragionati, o per mandato dei consoli, e queste uscite gli sono poste in credito mentre le riscossioni di affitti, livelli, etc gli sono poste in debito. Finito il suo incarico il massaro deve rendere conto "fedel et intiero alli ragionati de tutti li danari et biade et altre cose che fossero pervenute alle mani del detto massaro et di tutti li debitori che li fossero consegnati". Naturalmente la partita del massaro generale dovrà essere saldata, altrimenti egli sarà debitore o creditore del comune nella partita del suo successore. Il massacro alle angarie (13) riceve dal notaro alla "bancha" il libro delle angarie per compensare i debiti ed i crediti che gli sono stati assegnati dai ragionati; riscuote la taglia imposta dai ragionati e le sanzioni per le accuse e denuncie dei campari e di privati, sia dagli originari che dai forestieri; è tenuta a pagare la mercede dei campari ed a fornire "sicurtà (…), per esecirtare bene il suo offitio".

Due "officiali" (14) collaborano con il vicario ed i consoli per l'esecuzione di origini e di mandati contro i debitori insolventi. I deputati sopra alle vettovaglie (15) devono pesare e misurare pane, carne, vino, formaggio ed olio ogni giorno, verificare la taratura delle bilance e consegnare ai rivenditori i calmedri dati loro dai consoli. Vi sono poi gli "anciani alle seriole" e gli "anciani al vaso Reale" per la custodia e la manutenzione delle seriole Zimogna, Bagata, di quella "a sera parte" e del vaso Reale, gli "anziani al ponte delle chiese", i deputati a far scrivere le teste, gli estimatori per i danni alle possessioni, i campari, i fattori alle possessioni, il procuratore per le cause del comune, i deputati "alli alloggi ed armamenti" ed altri ufficiali per le attribuzioni e mansioni dei quali si rimanda all'analisi dell'unità. Seguono poi norme per l'assegnazione, previo incanto, e l'esercizio delle botteghe (prestino, beccaria, hosterua) dei mulini e della rasega del comune nonché norme per l'agricoltura e l'igiene. Concludono questa prima parte una disposizione (16) di Girolamo Foscarini, capitano di Brescia, del 7 febbraio 1643contor coloro che demoliscono edifici all'interno del castello di Montichiari ed i capitoli per santificare le feste (17).

La seconda sezione è composta dai capitoli e riforme da parte dei reggenti del comune del 1726, 1736, 1746, 1765, 1779, 1786, 1793 per gli incanti e l'affittanza delle possessioni del comune (18).

Lo stato di conservazione del registro, rilegato in cartone e pelle (decorata a secco) con borchie, è buono. La numerazione, dapprima per pagine e poi per carte, è originale e coeva alla redazione del registro.

1 Cfr. Unità 14, c. 86.

2 Cfr. unità 1, pp. 1 − 9.

3 Cfr. scheda archivio e serie 3.

4 Cfr. unità 1, pp. 9 − 13.

5 Ibidem pp. 13 − 18.

6 Ibidem pp. 18 − 20.

7 Ibidem pp. 20 − 26.

8 Ibidem pp. 26 − 29.

9 Ibidem pp. 29 − 30.

10 Ibidem pp. 30 − 37.

11 Ibidem pp. 38 − 46.

12 Ibidem pp. 46 − 51.

13 Ibidem pp. 51 − 55.

14 Ibidem pp. 149 − 152.

15 Ibidem pp. 55 − 56.

16 Ibidem cc. 167 − 168.

17 Ibidem cc. 168 − 169v.

18 Ibidem cc. 170 − 195v.

Codici identificativi:

  • MIBA002E75 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013