|||
Signoria: privilegi

Signoria: privilegi (1376 - 1849)

68 unità archivistiche di primo livello collegate

Sottoserie

Si tratta dei documenti più significativi per comprendere la costituzione e l'evoluzione storica della signoria di Calcio e della Calciana.

In questa sottoserie si trovano infatti privilegi concessi dal governo milanese riguardanti diversi ambiti dell'esercizio pubblico amministrativo della signoria: politico, giuridico, economico e militare.

Con le vendite del 1380 e del 1382(1) Regina della Scala cedette le terre della Calciana Superiore ed Inferiore "cum omni moda iurisdictione et mero, et mixto Imperio, et gladii potestate…": in pratica cedete il diritto signorile. Insieme a tali condizioni, vennero assegnate in dono alcune regalie "cum omnibus Regalibus illius Iurisdictionis", riconfermate successivamente da Francesco Sforza e poi da Carlo V: "et cum auctoritate, et arbitrio imponendi datia et pedagia panis, vini, et carnium, et tabernas, ac etiam mercati, et salis, in dicta iurisdictione, et territorio…"(2).

I vantaggi ottenuti dalle regalie della mercanzia, del sale e del tabacco (oltre a quella dell'importazione del vino dal bresciano) favoriranno la Calciana dal punto di vista economico(3), ma creeranno non pochi contrasti con le città confinanti.

Se il possesso territoriale della Calciana, e quindi il diritto feudale, era detenuto dai condomini, il potere della amministrazione della giustizia fu delegato a tre podestà dislocati in Calcio (che rappresentava la metà della giurisdizione della Calciana), Torre Pallavicina, Pumenengo che giudicavano sia secondo le disposizioni del diritto comune, sia secondo quelle degli statuti di Milano. La loro elezione spettava ogni triennio ai condomini del luogo, a rotazione(4); questi ultimi ebbero pure una rappresentanza (denominata "corpo dei condomini") costituita da due persone (una della Calciana Inferiore e una della Calciana Superiore) elette "per supplire a tutte le occorrenze feudali sia ordinarie sia straordinarie", quali il sottoscrivere le varie spese, il controllo sull'esercizio del podestà, comprese le elezioni dei consoli e del bargello(5).

Oltre ai diritti di imposizione di tasse e alle esenzioni di carichi fiscali(6) nel '600 i condomini rivendicheranno il diritto dell'immunità territoriale dagli alloggiamenti militari(7) e dagli aggravi per il mantenimento delle truppe.

Sostanzialmente quei diritti fondamentali e le esenzioni fissate nel documento preliminare dell'atto di acquisto della Calciana, oltre a quelle che nel tempo verranno riconosciute(8), determinarono quindi la costituzione di un' "isola indipendente" fra il ducato di Milano e lo stato di Venezia; isola che gli stessi condomini tenderanno sempre a riaffermare nei suoi diritti(9) e che le autorità milanesi non indugeranno a riconoscere(10).

1 Vedi scheda archivio

2 Cfr. unità 67. Vedi anche Archivio di Stato di
Milano, "Feudi Camerali", parte antica. Cit., cartella 131, fascicolo 4

3 Cfr. unità 52, 56, 89−91, 96−98, 101, 102, 107

4 Cfr. unità 45

5 Cfr. unità 106. Bargello: ufficiale preposto al comando del corpo di sicurezza, capo dei birri

6 Cfr. unità 110

7 Cfr. unità 78−81, 85

8 Cfr. unità 48, 57, 58, 60−62, 68−72, 75, 88, 92−94

9 Cfr. unità 46, 47, 49, 50, 53−55, 59, 63−65, 67, 73, 74

10 Cfr. unità 92

Codici identificativi:

  • MIBA002EDF (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013