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Servitori pubblici

Servitori pubblici (1653 - 1790)

16 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

La serie dei servitori pubblici è costituita da convenzioni o locazioni tra il comune di Chiavenna e comuni esteriori da una parte e le persone, cui veniva affidato un preciso incarico nell'ambito comunale e di giurisdizione, dall'altra.

Occorre infatti evidenziare subito questa duplice collocazione dei servitori pubblici, avendo la comunità di Chiavenna delle figure preposte a servizi specifici nel proprio ambito comunale, ma condividendo altresì con i comuni esteriori altri mansionari di competenza più generale.

Erano servitori specifici nella comunità di Chiavenna il deputato alle strade, il custode dell'orologio, il bollatore delle stadere ed il "faiso" o governatore delle immondizie. La comunità di Chiavenna provvedeva nel consiglio generale del primo di gennaio di ogni anno e nei consigli ordinari segreti successivi a nominare i propri deputati atti a rappresentarla nella stesura, con i relativi locatari, delle convenzioni ed accordi inerenti la nomina del servitore, la specificazione delle mansioni e del relativo tariffario, il salario annuo e la durata della locazione, previa nomina di un fideiussore a garanzia o "sigurtà" economica e giuridica dei patti concordati. Delle prime due figure dei servitori ci sono noti i compiti inerenti il controllo e la manutenzione delle strade e degli orologi pubblici, mentre ci sfuggono per mancanza di documentazione le relative norme contrattuali(1).

Le competenze del "bollatore delle stadere et altre misure di grano" riguardavano invece il controllo di "stadere, bilance, pesi, balanzini, misure da oglio e da grano e brazza". Il locatario pagava un fitto annuo e il suo contratto di locazione, rinnovabile poi di biennio in biennio, durava 20 anni; per le sue riscossioni si atteneva ad un tariffario stabilito dai deputati della comunità che doveva essere esposto in bottega alla visione del pubblico.

Le mansioni del "faiso" o governatore delle immondizie consistevano nella pulizia di tombe e latrine, nella eliminazione di immondizie e carogne e nel collaborare alle attività di giustizia mediante l'esecuzione delle pene corporali, soprattutto della berlina. Tali compiti, da svolgersi in Chiavenna, borgo e vicinanze, per una durata contrattuale di 3 anni dapprima, poi 5, infine 12, prevedevano l'obbligo di residenza stabile in Chiavenna nei mesi invernali e saltuaria negli altri mesi, con l'assoluta proibizione comunque di assentarsi da Chiavenna senza la dovuta licenza. Il "faiso" percepiva un salario annuo pattuito, pagabile alla fine di ogni anno, oltre alle mercedi specificate in un tariffario stabilito dalla comunità ed inerenti le diverse mansione del medesimo. A questi servitori specifici della comunità, si aggiungevano altre figure, la cui nomina e le cui competenze interessavano l'intera giurisdizione di Chiavenna e che erano rappresentate dal servitore del commissario o servitore dei comuni, chiamato anche "cavaler" o "basletta" o "ostiario".

Per tali incarichi, la procedura di assegnazione era la medesima, ma in tal caso erano i consoli ed il commissario dell'intera giurisdizione o loro deputati a stabilire le convenzioni con i locatari e a dividerne le spese di salario e mercede secondo i comparti d'estimo stabiliti. Le funzioni del servitore dei comuni erano, secondo gli statuti civili di Chiavenna(2), "andare in qualonque luogo d'essa giurisdizione per portar li comandamenti overo fare altre citazioni come farà bisogno, e far qualonque esecuzione", affiggere le gride, operare i sequestri, convocare i consigli su istanza del console, consegnare missive redatte dal cancelliere, assistere il commissario in qualsiasi giorno questi dovesse "tener banca", oltre che assistere gratuitamente a tutti gli incanti e deliberazioni dei dazi e delle entrate, come specificato nei rispettivi contratti. Il loro incarico durava 2 o 3 anni con un salario annuo pattuito oltre a delle mercedi specificate in un tariffario stabilito dalla giurisdizione ed inerente le corresponsioni per singola località di destinazione. La redazione degli atti presenta un carattere molto uniforme; si tratta di rogiti notarili o di convenzioni, questi ultimi sottoscritti dalle parti contraenti, nei quali sono specificati i rappresentanti della comunità con rispettivo stabilimento di deputazione, il servitore locatario e la precisa definizione delle mansioni, del salario, della durata di locazione, di eventuali tariffari, dei patti tra le parti e della costituzione "in sigurtà" di un fideiussore.

L'omogeneità della documentazione, la natura e la titolazione dei loro oggetti motivano la ricostituzione di questa serie, che raggruppa atti precedentemente raccolti nella categoria "Amministrazione".

1. Di tali figure si occupano ripetutamente gli stabilimenti e le rese di conti consolari.

2. Cfr. CHIAVENNA, BV, Statuto civile, capp. 15, 23 e 24, che specificano competenze e salario dei servitori, "determinandone le tariffe di mercede per la portadura tanto de comandamenti quanto d'altre scritture et robbarie" sia in Chiavenna che nelle singole località della giurisdizione.

Codici identificativi:

  • MIBA002EF9 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013