Ufficio di conciliazione di Luino ( [1865] - 1996 )
Tipologia: Ente
Tipologia ente: Stato
Condizione: pubblico
Profilo storico / Biografia
Il nuovo ordinamento giudiziario del Regno d’Italia, con la legge n. 2026 del 6 dicembre 1865, istituisce in ogni Comune italiano l’Ufficio del Giudice conciliatore e ne determina le funzioni: comporre le vertenze civili in via preventiva e bonaria, ad istanza delle parti, e giudicare le controversie di modico valore. «Può considerarsi l’amichevole compositore ufficiale per esortare i suoi concittadini alla pace e alla concordia, per prevenire e troncare le liti» (1). L’assenza di documentazione, per i primi anni di attività di questa magistratura, non permette di affermare con certezza la data d’istituzione dell’Ufficio del Giudice conciliatore di Luino.
Il giudice conciliatore e il suo vice
I conciliatori amministrano la giustizia in materia civile, decidendo secondo il diritto e l’equità, ai sensi del Codice di procedura civile, e appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari (2). In ogni comune risiede un giudice conciliatore ed un suo vice, mentre nelle grandi città o nei comuni di grandi dimensioni, divisi in frazioni, quartieri o rioni, possono essere istituiti diversi uffici con la stessa finalità (3).
I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere le funzioni di magistrato onorario, possono essere nominati giudici e vice conciliatori.
Questi, fino all’istituzione del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n. 195), sono nominati, con decreto del Primo Presidente della Corte di Appello, su parere del Procuratore generale, per una durata di tre anni rinnovabili senza limitazioni; in seguito alla legge, la nomina e la revoca del giudice sono attribuite al solo Consiglio superiore.
Prima di assumere l’esercizio delle funzioni devono prestar giuramento avanti il Pretore del rispettivo mandamento. I giudici decadono dal loro ruolo solo per la perdita dei requisiti, indegnità o inettitudine, dimissioni volontarie e motivi di salute.
La spesa per l’Ufficio di conciliazione è sostenuta dall’Amministrazione comunale.
Il cancelliere
Secondo il Codice di procedura civile le autorità giudiziarie, nelle udienze e in tutti gli atti, devono essere assistite da un cancelliere, il quale contrassegna le firme del giudice, riceve e conserva gli atti in deposito, rilasciandone copie ed estratti, esegue le registrazioni, pubblica le sentenze, riceve e verbalizza gli atti di cauzione diretti a sospendere l’esecuzione della sentenza e riceve i depositi giudiziari e di carta bollata. Il cancelliere può essere delegato per la vendita degli oggetti pignorati, quando debba farsi in un Comune non sede di Pretura, e assiste il conciliatore nell’apposizione dei sigilli.
Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal Segretario comunale o da un altro impiegato della segreteria, autorizzato dal Presidente del Tribunale, a seguito di un giuramento da prestarsi nelle mani del Giudice.
I cancellieri di conciliazione devono tenere aggiornati tutti i registri prodotti dall’attività amministrativa e giudiziaria d’ufficio e conservare in volumi le serie cronologiche dei processi verbali di conciliazione, delle ordinanze e di altri atti in causa, delle sentenze, delle dichiarazioni di ricorso in appello al Pretore e degli atti di notorietà delegati dal Pretore; devono, infine, stilare la statistica giudiziaria civile dell’attività di conciliazione.
Usciere di conciliazione
La sua funzione si riduce alle notificazioni degli avvisi per la conciliazione rilasciati dal cancelliere, alle citazioni delle parti, dei testimoni e dei periti, nonché alle intimazioni di provvedimenti e sentenze. Nominati dal Presidente del Tribunale, gli uscieri di conciliazione sono scelti fra gli inservienti comunali o fra i residenti nel luogo, con le necessarie garanzie di capacità e moralità. Obbligati a prestare giuramento, come tutti gli altri funzionari dell’ordine giudiziario, hanno il dovere di tenere un repertorio di tutti gli atti, sotto la diretta sorveglianza del Giudice conciliatore.
L’attività di conciliazione prosegue fino alla legge n. 374 del 21 novembre 1991, che trasferisce al Giudice di pace le funzioni fino allora svolte dal Giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l’istituzione del Giudice di pace, resta, però, la competenza a giudicare le cause sorte e loro attribuite prima del 1° maggio 1995 e fino alla loro conclusione (4).
Note
(1) E. Vallazzi, Manuale teorico-pratico degli Uffici di conciliazione, Reggio Emilia, Tipografia G. Notari & Figli, 1930, pag. 7.
(2) R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4.
(3) L. 261/1892, art. 1.
(4) Per questo motivo l’estremo di chiusura del complesso archivistico è il 23 luglio 1996.
Complessi archivistici
- Ufficio di conciliazione di Luino
([1896] - 1996 luglio 23)
Fondo, livello 3
Compilatori
- Prima redazione: Dilda, Giovanni Luca (archivista) - Data intervento: 01 luglio 2023
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/****/creators/8831