Eletti al culto divino (1526 - 1800)
20 unità archivistiche di primo livello collegateSottoserie
Consistenza archivistica: Unità archivistiche 20 (comprendenti regg. 15, voll. 20, mazzi 3, fascc. 35, atto sing. membr. 1)
Gli eletti al culto divino costituiscono un "collegio", ossia deputazione, dei più importanti fra quelli nominati dal consiglio generale, in quanto non esiste aspetto della vita religiosa del borgo che sia sottratto al loro vincolante giudizio. Risulta (cfr. n. 74, c. 51v) che la loro prima nomina sia avvenuta il 1544 aprile 15; gli atti precedenti inclusi in questa serie sono relativi a quelle che saranno le loro specifiche competenze; per modifiche delle loro denominazioni e compiti v. n. 183.
Dagli eletti al culto divino dipende non solo la nomina dei rettori delle cappelle di giuspatronato del comune nella chiesa parrocchiale, nonché l'assunzione del sacrestano (gli inventari di sagrestia costituiscono in questa sottoserie i precedenti al 1544) e dei musici, ma essi intervengono anche nella nomina dell'arciprete e del curato e si pronunciano sulle celebrazioni ecclesiastiche. L'altro, e nient'affatto secondario, settore di competenza degli eletti al culto, è quello relativo (quando non vi siano altri consiglieri specificamente eletti) alla costruzione, manutenzione, ampliamento e abbellimento degli edifici ecclesiastici, nonché alla fornitura dei rispettivi arredi.
In ambedue i settori delle loro attività gli eletti al culto, alle cui riunioni partecipano talora il console e il massaro di chiesa, hanno facoltà di ordinare bollette di pagamento, sia a ecclesiastici, sia a laici.
A testimonianza specifica della loro attività si è potuto per ora inventariare un unico registro di verbali delle loro riunioni (altri tre si conservano, in condizionamento non certo ottimale, nell'archivio del duomo); da esso si evince che (almeno per il periodo iniziale cui il registro si riferisce) vengono nominati in numero di sei, convocati dal loro presidente o vice presidente secondo necessità, ovvero senza alcuna scadenza prefissata; le sedute sono valide con la partecipazione di almeno quattro dei sei eletti (eccezionalmente anche di tre, ma in questo caso con la partecipazione alla seduta di un altro officiale del comune, cfr. n. 181, c. 41); ogni inizio anno la deputazione viene rinnovata per metà dei suoi componenti: i tre rimasti in carica ricoprono a turno secondo sorteggio la carica quadrimestrale di presidente.
Stante, come si è cercato di dire, la complessità dei compiti degli eletti al culto, la documentazione che riflette (e neppur totalmente) la loro attività è stata suddivisa come segue:
Ordini degli eletti al culto divino (6.2.1)
Arciprete, reverendo sagrestano e sacerdoti (6.2.2)
Predicatori e processioni (6.2.3)
Cause del culto divino (6.2.4)
Suppliche di ecclesiastici, laici e musici (6.2.5)
Codici identificativi:
- MIBA01B4D7 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 28/05/2012
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/****/fonds/36432