|||
Deputati alla sanità

Deputati alla sanità (1525 - 1650)

4 unità archivistiche di primo livello collegate

Sottoserie

Consistenza archivistica: Unità archivistiche 4 (regg. 3 e fasc. 1)

L'officio di sanità del comune è un organo collegiale eletto dal consiglio generale della cui esistenza abbiamo testimonianza dal 1505, anche se già il 1479 febbraio 13 un proclama del provveditore impone ai comuni della Riviera di eleggere due deputati che si occupino delle misure necessarie a prevenire il contagio di peste (v., in "Carte sciolte", n. 645, c. 33). La documentazione contenuta nella presente sottoserie data, invece, dal 1525.
Dai verbali delle sedute di questo collegio, che riportano i nomi dei deputati presenti, si evince che la composizione dell'istituto, di durata annuale, varia da due a sette elementi; nella maggior parte dei casi alle riunioni partecipano tre o quattro deputati. Tra i deputati viene eletto per estrazione a sorte un presidente, che resta in carica per un periodo da due a quattro mesi, con l'eccezione di una durata di otto giorni per i presidenti eletti nel 1624 agosto 28. L'organico del collegio si completa con un notaio, che svolge le funzioni di cancelliere e di segretario verbalizzatore. Le sedute si tengono normalmente nel palazzo del comune, eccezionalmente in case private; ad esse partecipano talvolta altre autorità, come il console, un sindaco o i componenti del consiglio speciale. La frequenza delle riunioni cambia a seconda della necessità, raggiungendo il livello massimo nel 1630, quando, dal 25 maggio, l'officio è convocato ogni giorno all'ora terza.
I deputati alla sanità del comune operano di propria iniziativa o eseguendo mandati o proclami di autorità gerarchicamente superiori, locali (il provveditore e l'officio di sanità della Riviera) o veneziane; nelle materie di loro competenza deliberano a maggioranza attraverso ballottazione.
Le competenze dell'officio sono piuttosto ampie e comprendono ogni materia e questione che riguardi la salute e l'igiene pubblica; il motivo che con maggiore frequenza stimola l'intervento dei deputati è il pericolo o l'effettivo presentarsi di epidemie di peste. I provvedimenti più frequenti sono finalizzati al controllo del movimento di merci, animali e persone in entrata o in uscita dal territorio del comune: tali spostamenti vengono impediti rispetto a località bandite per sospetto di contagio e, in altri casi, sottoposti ad una serie di limitazioni (sequestri di merci al lazzaretto e loro disinfezione o "sboratura", per lo più a spese dei proprietari; ricovero coatto di persone per quarantena al lazzaretto o in casa).
Il sequestro di merci comporta l'intervento del notaio dell'officio, che redige un preciso elenco degli oggetti sequestrati e ne controlla la disinfezione attraverso l'opera e la relazione degli sboratori, che, assumendo servizio, giurano nelle mani del notaio stesso; accertata la cessazione di ogni pericolo, le merci vengono liberate.
Analoghe procedure vengono adottate per le persone, della cui libertà i deputati possono disporre con ampio margine di discrezionalità, accollando loro talvolta anche le spese per la loro sorveglianza.
Una delle funzione cui l'officio presta la maggior attenzione è la redazione delle fedi di sanità, che viene affidata a persone di fiducia, ed il controllo della validità delle fedi esibite da viaggiatori che transitino per il territorio del comune.
L'officio può istituire turni di sorveglianza alle porte, agli approdi del lago e attorno alle mura, di giorno e di notte, estraendo a sorte gli incaricati da elenchi comprendenti i nomi di tutti i cittadini validi per tali compiti; determina inoltre gli orari di apertura delle porte del borgo e ne controlla le chiavi e l'efficienza delle serrature.
Sempre in tema di difesa della terra, rientra nelle competenze dell'officio anche la manutenzione delle mura e l'assunzione di artigiani che le riparino.
Nell'imminenza del pericolo i deputati, allo scopo di assicurare un completo controllo del territorio per prevenire il contagio, suddividono il comune in circoscrizioni a capo delle quali assegnano cittadini incaricati di segnalare casi di malattia e organizzare la raccolta di elemosine e la somministrazione di soccorsi ai bisognosi. Nei loro compiti rientra anche il controllo della situazione sanitaria attraverso l'opera di medici e cerusici, che devono ispezionare i malati e i cadaveri, diagnosticare la natura dei sintomi ed informare l'officio con circostanziate relazioni. A questi dati i deputati aggiungono frequentemente quelli da essi stessi raccolti per mezzo di interrogatori di medici o privati cittadini, allo scopo di accertare l'esistenza di eventuali reati commessi contro le norme sanitarie.
Il personale a vario titolo assunto ed impiegato dal comune per iniziativa dell'officio di sanità viene retribuito in misura stabilita dall'officio stesso, che, spesso con notevole ritardo, redige dei mandati di pagamento.
Un'ultima materia di competenza dei deputati è l'igiene pubblica e la difesa del territorio dalla diffusione di malattie del bestiame.

Codici identificativi:

  • MIBA01B514 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 28/05/2012