Spese effettuate in occasione delle visite di sindaci inquisitori e del provveditore generale di Terraferma e del trasferimento dei rettori (1566 - 1796)
Sottoserie
Questa sottoserie raggruppa quattro filze di atti riguardanti le spese effettuate dal comune di Bergamo in occasione di visite "straordinarie" di magistrati veneziani, cioè i sindaci inquisitori e il provveditore generale di Terraferma, e per il trasferimento dei rettori durante lo svolgimento ordinario delle loro mansioni. Alla voce "inquisitori" il Ferro riporta che così si "chiamano quei nobili stabiliti nelle varie magistrature della repubblica, ai quali viene demandata dall'autorità suprema del principato la facoltà di inquisire, e formar processi, nonchè di pronunziar sentenze nei casi di defraudi alla pubblica cassa, di violazione delle pubbliche sovrane deliberazioni, di arbitri contrabbandi, ecc." (1). I sindaci inquisitori, in particolare, sono una magistratura straordinaria che svolge una funzione di mediazione tra il governo di Venezia e i suoi sudditi. Dal 1410 sono affiancati agli auditori e avogadori, il cui ufficio viene rinnovato. Le loro funzioni sono chiaramente espresse in uno dei proclami divulgati in occasione delle loro visite "de comandamento dei magnifici et clarissimi signori per il serenissimo ducale dominio di Venetia, onorandi auditori delle sentenze, avogadori, proveditori et sindici generali de Terraferma, a tutti sia noto e manifesto che sel fussi alcuna persona che se volesse lamentar e gravarsi d'alcune estorsion, violentie, manzarie, tributamento over altri menfatti commessi per li spettabili signori potestà e capitani, camarlinghi, vicari, zudesi, cancellieri, contestabili, cavalieri et altri delle loro famiglie, over de alcuni altri officiali per ogni casone, intendendo tanto de presenti quanto delli passati; over sel fussi alcuna persona che volesse appellarsi de alcuna sententia, condannason overo altro atto judiciario: debba comparir avanti li prefati signori auditori, avogadori, proveditori e sindici generali infra termine de dì otto prossimi che die vegnir in palazzo in casa della loro residenza cum fermissima speranza di ricever compimento de rason e giustizia, perché è così la espressa intention della prelibata illustrissima signoria nostra". Un decreto del senato del 1667 è ancora più preciso: i sindaci inquisitori devono "divertir le frodi a pregiudicio del principato sollevar i poveri dalle oppressioni de prepotenti, e far che con vigore si amministri caritatevole, ma incontaminata giustizia criminale e civile. Ad esecuzione di ciò commettesi al sindacato: visitar la terra−ferma, penetrando col mezzo di inquisizione, e segretezza, se da' rappresentanti pubblici di qualunque grado per un precedente decennio sia stata adempita la pubblica volontà verso i sudditi nell'ammistrazione della giustizia. Lo stesso faccia sopra i curiali, cancellieri, ministri e complici, inquirendo di frodi e proventi illeciti; riveggansi li saldi delle casse in cadauna camera, con ricerche contro intaccatori del denaro pubblico; con facoltà retenzioni in caso di beità contro rappresentanti patrizi né potendo effettuarsi le retenzioni, siano spediti al consiglio dei dieci li processi; penetri nella materia de' dazi, e sopra gli inganni sì nel deliberarli che sopra il contegno de' dazieri nell'aggravare i sudditi: si riveggano le frodi nelle soldatesche incontrando i roli con le rasegne […] siano rivenuti li comparti, ed esazione delle gravezze delle città, e territori; sì castighi il ricettator de' banditi, e questi si estirpino; contro quelli poi che non fossero nobili del maggiore consiglio veneziano abbiano autorità li sindici di pena del sangue, e confiscazione de' beni, escluse però e vietate sempre le pene pecuniarie. Si permise l'appellazione delli loro giudici criminali e civili; ma solo un mese dappoi che i sindici si saranno restituiti alla patria".
Per quanto concerne la figura del provveditore generale di Terraferma il Da Mosto riporta che "al di sopra dei rettori locali vi erano dei maggiori funzionari con poteri vicereali, che venivano denominati: luogotenente, duca o provveditore generale", ma anche "nei momenti di pericolo il comando passava dai rettori ordinari ad un provveditore o provveditore generale, eletto per l'occasione dal senato"(2).
Dalle unità non è possibile dedurre di quale delle due cariche si tratti; il Mozanica è sempre chiamato soltanto "provveditore", il Contarini "provveditore generale di Terraferma". Dato che si tratta di una visita occasionale, si può pensare alla magistratura straordinaria.
Dal punto di vista formale, le carte risultano sottoscritte dal podestà, o dal capitano, o dai curiali, mentre il mandato è fatto al tesoriere o al ragionato, o all'esattore.
1 Cfr. M. Ferro, "Dizionario del diritto comune e venteo", Venezia, 1778
2 Cfr. "L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico" a cura di A. Da Mosto, Roma, 1937, Tomo I
Codici identificativi:
- MIBA002F9F (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
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