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Polizze di spesa dei nunzii di Bergamo a Venezia

Polizze di spesa dei nunzii di Bergamo a Venezia (1691 - 1793)

Sottoserie

La nunziatura a Venezia è un ufficio di carattere civile e amministrativo, sentito come indispensabile in tutte le città suddite della Terraferma veneta. Tale carica, rintracciabile dal XV secolo in tutte le provincie venete, funge da veicolo tra la dominante e le terre soggette. Ogni nunzio riveste la funzione di curatore degli affari e delle cause pendenti tra la città od il territorio e le varie magistrature veneziane, nonchè un attento informatore in ambito locale di ogni deliberazione governativa di carattere politico, amministrativo e giudiziario. L'atto di nascita di questa carica a Bergamo ci è trasmessa dalla deliberazione del consiglio minore di Bergamo del 16 maggio 1576, nella quale vengono fissati la natura dell'ufficio, la durata, il compenso e le ragioni che inducono la bina a dare stabilità a ciò che prima è semplicemente occasionale. Il mandato del nunzio dura tre anni senza la possibilità di una sua riconferma per il triennio successivo, in modo da permettere a molti suoi concittadini di conoscere le modalità delle procedure degli uffici della repubblica.

Con la deliberazione del maggior consiglio di Venezia del 12 marzo 1583 si ha cura di fornire al nunzio una residenza pubblica in Venezia per "allogiar ambasciatori, nuncii, cittadini et altri habitanti della presente città", che per motivi di lavoro debbano trattenersi in città. Il salario annuale del nunzio è stabilito nel 1576 nella somma di scudi 240; nel corso degli anni viene gradualmente aumentato nonostante le difficoltà finanziarie di Bergamo, fino a raggiungere i 500 scudi annuali nel 1639: cifra che rimane invariata per tutto il resto del XVII secolo elevata a 6.000 nella seduta del consiglio maggiore di Bergamo del 17 maggio 1776. Il nunzio può riscuotere la sua provisione anticipatamente di quadrimestre in quadrimestre e deve trasmettere ogni mese alla bina il conto delle spese straordinarie da lui sostenute per mance, doni, attestazioni di riconoscenza, ecc., che è sottoposto al controllo di due anziani, come risulta dalla seduta del 31 marzo 1601.

L'elezione del nunzio spetta al maggior consiglio; la carica, come si è detto, dura un triennio, ma ben presto le difficoltà di reperire nuovi cittadini in grado di ricoprire l'incarico spingono la bina a prolungare la durata del mandato, come testimonia il verbale della seduta del consiglio del 9 febbraio 1596 in cui si precisa che per la riconferma è necessario il controllo del lavoro svolto attraverso le relazioni dei deputati alle liti. Il nunzio eletto non può rinunciare alla carica senza una precisa licenza del consiglio e in seguito viene stabilito nella seduta del 7 maggio 1639, che entro quindici giorni dall'elezione i nunzi debbano dichiarare, per iscritto, l'accettazione della carica; da tale deliberazione si sa, inoltre, che la nota delle spese deve essere mandata annualmente e non più mensilmente.

Il nunzio può ritornare in patria alla fine del suo mandato definitivamente, ma il consiglio gli concede un congedo di un mese all'anno, durante il quale a Venezia è sostituito da un vice nunzio di sua fiducia, previa l'autorizzazione della bina. Il nunzio uscente e tenuto predisporre un inventario delle scritture per informare dettagliatamente il nuovo incaricato sull'andamento delle cause in corso. Nel 1696 il limite di età per l'elezione è di 25 anni, portati successivamente a 30; nel 1711 si stabilisce che può essere eletto nunzio solo chi è aggregato al collegio dei giuristi, clausola che viene tolta nel 1721 perché restringe ad un numero esiguo le persone adatte alla nunziatura. Il nunzio si occupa delle più disparate questioni: annota consigli e suggerimenti, segue e sollecita il corso delle pratiche amministrative della città e, sotto la pena della privazione dell'ufficio e del salario, deve sottostare agli ordini della bina senza mai assumere iniziative personali.

Si tratta, per lo più, di pratiche da indirizzare alle varie magistrature veneziane nel caso di aumenti di dazi, di decime, di oneri fiscali; oppure di cause private che in qualche modo investono l'interesse di Bergamo; o quando deve garantire il rispetto dei privilegi che la città intende mantenere a discapito della dominante. Il nunzio, quindi, deve riuscire ad ingraziarsi senatori e magistrati, introducendosi nelle cancellerie e negli uffici in modo tale da poter apprendere tutte quelle informazioni che poi comunica ai consiglieri della bina attraverso la compagnia dei corrieri.

I nunzi di Bergamo a Venezia nell'arco di tempo compreso dalla nostra filza sono: Bartolomeo Albano (1691 − 1697); Gerolamo Alessandri (1697 − 1704); Filippo Marenzi (1704 − 1709); Giovanni Battista Grismondi (1709 − 1715); Pietro Medolago (1715 − 1721); Pietro Andrea Colleoni (1721 − 1727); Guido Carrara (1727 − 1728); Giovanni Secco Suardo (1728 − 1735); Giovanni Felice Locatello de Lanzi (1734 − 1740); Lanfranco Benaglia (1749 − 1752); Giacomo Mazocchi (1757 − 1767); Giovanni Cavalli; Pietro Tasca (1767 − 1776); Pietro Balestra (1776 − 1788); Gerolamo Fogaccia (1788 − 1793); Dario Medolago (1793).

Codici identificativi:

  • MIBA002FA0 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013