Sindacati dei Comuni (1492 - 1641)
Serie
La serie è composta da filze di documenti pubblici rogati e sottoscritti da un notaio, riguardanti l'elezione di cariche delle vicinie cittadine e dei comuni del piano del territorio bergamasco. Le principali cariche elette dai comuni e dalle vicinie sono quelle di sindaco, console, tesoriere e camparo.
Le competenze dei sindaci e dei consoli sono ampiamente descritte nello statuto di Bergamo (1). Da questo si ricava che di particolare importanza è la carica di sindaco: per ordinamento statutario, infatti, ogni comune è tenuto a costituire ed eleggere, con una formula solenne, uno o più sindaci per mezzo di un "publicum instrumentum" nel quale vengono nominati tutti gli abitanti e vicini presenti all'elezione; questi devono essere almeno due terzi del totale devono avere almeno 18 anni compiuti.
I sindaci ricevono dai comuni e dai vicini "plenum, liberum et specialem mandatum, plenam, liberam, generalem et specialem administrationem", che impegna loro personalmente, i loro beni e i beni del comune quali garanzie e "cauzioni".
Chi rifiuti il mandato è soggetto a una pena pecuniaria e non può agire in cause civili finchè non abbia pagata.
La carica di sindaco rappresenta per il potere centrale di Bergamo e di Venezia un mezzo con cui vincolare gli abitanti del territorio mediante un patto di fedeltà. E' prevista, infatti, nello statuto una "forma provisionis et cautionis" con cui vengono istituiti i sindaci: i sindaci devono giurare sulla loro vita ("in eorum animas") e su quella dei loro vicini e promettere, con un'obbligazione verbale solenne, impegnando se stessi, i propri vicini, il proprio comune e i rispettivi beni, di essere fedeli e obbedienti alla Serenissima, al podestà in carica e al comune di Bergamo e di osservare tutti i loro precetti; di denunciare, entro i termini statutari, i "maleficia", le risse e i vari reati che si verifichino nei territori dei loro comuni e di catturare e consegnare i "malefactores", in nome del podestà e del comune di Bergamo; di provvedere alla soddisfazione e al pagamento di tutte le taglie e oneri che siano stati imposti dal podestà o dal comune di Bergamo; di consegnare i beni interdetti e pignorati tramite loro alle autorità giudiziarie competenti.
Tali garanzie e promesse di fedeltà valgono per un anno soltanto e ogni anno devono essere rinnovate, messe per iscritto e rogate, secondo lo statuto, da uno dei notai dell'ufficio del podestà di Bergamo; in realtà i documenti esaminati riportano, nella maggior parte dei casi, la sottoscrizione di un notaio del comune ove è avvenuta l'elezione.
La stessa procedura è prevista dallo statuto per le vicinie cittadine e i rispettivi sindaci.
I comuni e le vicinie che si rifiutino di eleggere i sindaci tenuti a fare "cautionem", vengono condannati a una pena pecuniaria e all'interdizione, valida per ogni abitante che non sia cittadino di Bergamo, dall'adire e dal difendersi nei giudizi civili; contro coloro che, invece, si obbligano con questa promessa di fedeltà, si può procedere nelle cause civili solo secondo forme previste dallo statuto di Bergamo e da decreti della Serenissima.
Secondo lo statuto, poi, gli abitanti dei "communia de foris", ma cittadini di Bergamo, possono, come tali, sostenere gli oneri fiscali facendo capo alla città e devono iscriversi nei libri d'estimo di una vicinia cittadina; a tal scopo, anch'essi sono tenuti ad eleggere ogni anno, nel mese di gennaio, uno o più sindaci, distinti dai sindaci dei comuni di residenza, abitanti in città o nei suoi sobborghi; questi, quali rappresentanti degli stessi cittadini, possono essere citati in giudizio e chiamati qualora fosse stato opportuno ed al fine di sbrigare gli affari amministrativi della Serenissima e del comune di Bergamo. L'elezione vengono registrata su un documento pubblico e rogata dal cancelliere del comune di Bergamo, o da altro notaio, che la consegna in seguito nella cancelleria. I documenti riguardanti l'elezione dei sindaci di cittadini bergamaschi vengono conservati in filze separate, come ci testimonia l'unica filza di tal genere conservata in archivio; questa, del resto, copre solo un breve arco temporale, dal 1557 al 1559, il che lascia supporre che le elezioni avvengono solo sporadicamente ed in caso di necessità e non con scadenza annuale come vuole lo statuto; nel caso in esame, le elezioni sono state effettuate probabilmente in occasione dell'estimo indetto nel 1555.
Dai documenti si ricava, inoltre, che i cittadini bergamaschi chiamati ad eleggere i propri sindaci possono essere abitanti sia del piano che delle valli ed un sindaco può rappresentare cittadini sparsi su diversi comuni di una medesima zona.
Lo statuto descrive anche la figura del console. Stabilisce, infatti, che i comuni e le vicinie cittadine aventi almeno sei famiglie sono tenuti ad eleggere annualmente, nel mese di gennaio, uno o due consoli, a fronte di una pena pecuniaria da addebitarsi agli stessi comuni o vicinie. L'ufficio di console dura un anno. Anche l'elezione dei consoli deve essere registrata su un "publicum instrumentum" che i consoli devono consegnare, entro lo stesso mese, alla cancelleria del comune di Bergamo; con ogni probabilità è proprio grazie a questa norma che i documenti sono stati conservati nell'archivio comunale.
L'eletto viene legittimato ad adire e a difendere il proprio comune o vicinia in qualsiasi tipo di giudizio. Se i documenti del consolato vengono presentati in cancelleria secondo i termini previsti, i rispettivi comuni o vicinie non possono essere citati in giudizio se non secondo particolari procedure statutarie; qualora, invece, l'elezione non avvenga o i documenti non siano consegnati, i comuni o vicinie possono essere citati senza godere di procedure privilegiate fino alla sentenza definitiva.
All'elezione deve partecipare la maggioranza degli abitanti e vicini di un comune o vicinia.
Anche i consoli possono fare la medesima promessa di fedeltà o "cautionem" a cui siano tenuti i sindaci, nel qual caso la loro carica implica gli stessi diritti e doveri di quella di sindaco.
I consoli sono ammessi ad adire e difendere in giudizio i propri comuni o vicinie senza essere tenuti a pagare alcuna cauzione. Il podestà, i suoi giudici o i consoli di giustizia possano, su loro istanza, concedere ai consoli di comune o di vicinia la licenza di pignorare, interdire e sequestrare i beni dei vicini e abitanti dei rispettivi territori e di prenderne possesso per il pagamento di taglie o altri oneri disposti dal comune di Bergamo o dagli stessi comuni del piano.
I consoli di comune o vicinia sono tenuti a notificare e denunciare al podestà o al giudice al maleficio o, in casi specifici, al capitano di Bergamo entro quattro giorni, per i comuni, o entro un giorno, per le vicinie, eventuali omicidi o ferimenti perpetrati nel loro territorio; per la notificazione non possono richiedere compensi; viceversa, in caso di mancata notificazione, sono personalmente soggetti a una pena pecuniaria commisurata alla gravità del reato non denunciato e possono essere inquisiti per la loro negligenza.
Lo statuto prevede per i consoli anche alcune competenze che non compaiono nei documenti esaminati: i consoli sono tenuti, su mandato del podestà o altra autorità giudiziaria, a misurare, estimare e designare le coerenze dei terreni e delle case situate nei loro comuni o vicinie; devono inoltre avere presso di sè pesi e misure di cui gli abitanti possono usufruire per le operazioni commerciali; i consoli sono anche responsabili della manutenzione delle strade e sono tenuti a notificare ogni anno ai giudici delle strade e incanti le strade pubbliche, vie e ponti dei propri comuni o vicinie aventi bisogno di rifacimento. I documenti della serie rispecchiano, in genere abbastanza fedelmente, le disposizioni statutarie. Secondo uno schema − tipo, in apertura del documento vengono poste la data e il luogo di redazione; segue l'elenco dei testimoni presenti all'elezione, i quali devono dichiarare di conoscere gli elettori. In seguito vengono elencati gli abitanti e vicini presenti e riuniti in "publico et generali consilio" specificando che siano almeno due terzi del totale, nel caso dell'elezione di sindaci, o la maggioranza semplice, per quella di consoli. Il più delle volte in un medesimo documento viene registrata l'elezione tanto dei sindaci che dei consoli e talvolta le due cariche sono ricoperte dalla stessa persona.
L'elezione dei sindaci e dei consoli può essere diretta o indiretta a seconda delle consuetudini del comune; nel secondo caso gli abitanti del comune possono eleggere una commissione ristretta, in genere costituita da dodici persone, le quali hanno poi il compito di eleggere i nuovi consoli e sindaci. Per alcuni comuni il "concilio de detti dodeci" è di particolare valore e deve essere convocato dai consoli e sindaci in caso di questioni importanti per il comune. Segue poi l'atto di fedeltà dei sindaci in cui vengono ribaditi i doveri previsti dallo statuto. I documenti riportano talvolta anche l'elezione diretta o indiretta di altre cariche tra cui le più importanti sono quelle di tesoriere e di camparo. Vengono quindi enumerate le competenze di questi ultimi che non sempre sono esattamente le stesse per i vari comuni.
Il tesoriere ha competenze di carattere finanziario e per lo più si occupa di riscuotere le taglie e ogni altro credito e di pagare le spese del comune stesso, rendendone poi conto ai sindaci suddetti.
Il camparo ha compiti di vigilanza sulle terre e acque del comune ed è tenuto a notificare i danni eventualmente verificatisi nel comune o nelle sue vicinanze e denunciare i colpevoli. Chi ricopre tali cariche percepisce un salario che viene pagato dagli abitanti e vicini dei comuni o vicinie; per i loro uffici non ha diritto altre entrate. I consoli e i sindaci possono anche nominare uno o più procuratori come loro sostituti nella rappresentanza in giudizio del proprio comune. Alla fine dei documenti è apposta la sottoscrizione del notaio, in genere un notaio locale, il quale fà fede dell'avvenuta elezione e di aver presenziato alla stessa.
I documenti riguardanti l'elezione di sindaci e consoli delle vicinie cittadine, sono invece molto più concisi: in genere riportano, oltre alla data e al luogo di redazione, il nome dell'eletto dalla congregazione dei vicini e la sottoscrizione del notaio.
Il fatto che i documenti ritrovati riguardino solo i comuni del piano è facilmente spiegabile: il piano, infatti, non gode, al contrario delle valli, dei privilegi che le rendono amministrativamente indipendenti.
I documenti sono stati ritrovati raccolti in filze che coprono periodi di tempo talvolta sovrapponentisi. All'interno delle filze i documenti erano ordinati secondo un ordine cronologico talvolta lacunoso e confuso; per questo e per facilitare eventuali operazioni di ricerca, pur conservandole nelle filze preesistenti, le carte sono state riordinate secondo un ordine alfabetico per comuni o vicinie e le carte di uno stesso comune o vicinia sono state, a loro volta, riordinate cronologicamente.
I comuni citati nei documenti sono: Adrara, Azzano, Ambivere, Arcene, Bianzano, Brembilla, Bottanuco, Borgo di Terzo, Bolgare, Bonate sopra, Bonate sotto, San Paolo d'Argon, Brembate, Brembate sotto, Bagnatica, Credaro, Castegnate, Costa di Mezzate, Chignolo Isola, Calcinate, Calepio, Calusco, Carvico, Chiuduno, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Colognola, Ciserano, Endine Gaiano, Foresto Sparso, Grone, Gromo, Entratico, Levate, Luzzana, Mariano, Madone, Mapello, Medolago, Monasterolo del Castello, Montello, Mologno, Mornico, Osio sotto, Osio sopra, Ossanesga, Parzanica, Pedrengo, Pianico, Ponteranica, Pontida, Predore, Palosco, Paladina, Ponte San Pietro, Ranzanico, Riva di Solto, Suisio, San Gervasio, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Solto, Solza, Sorisole, Sotto il Monte, Spinone al lago, Stezzano, Spirano, Santo Stefano, Tagliuno, Tavernola, Telgate, Trescore, Treviolo, Sedrina, Urgnano, Viadanica, Vigano, Vigolo, Villa d'Adda, Villa di Serio, Villa d'Almè, Villongo, Verdello Maggiore, Zandobbio, Zanica.
1 "Statuta Bergomi", Brescia, 1726, collatio II cap. LXVI, LXXIV; collatio III cap. XXI, LVII; collatio V cap. LXV; collatio VII cap. CXLV; collatio VIII cap. XLVIII; collatio IX cap XXVI−XXVIII; collatio X cap. XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII
Codici identificativi:
- MIBA002FA2 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
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