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Giudici delle vettovaglie, strade e incanti

Giudici delle vettovaglie, strade e incanti (1503 - 1569)

Serie

La serie è costituita da due sottoserie, l'"Ufficio delle vettovaglie e strade" e l'"Ufficio degli incanti".

La costituzione di questa magistratura avvenne in due momenti distinti.

Nel 1443 l'ufficio dei giudici delle vettovaglie, di cui si ha notizia già nello statuto del 1391 (coll. I, rubrica L), è investito della responsabilità della manutenzione delle strade del "distretto", o territorio, di Bergamo, con l'esclusione di quelle cittadine, competenza che dallo statuto del 1430 risulta affidata ad un giudice particolare (coll. VII, c. 137v)(1).

Una delibera del consiglio minore del 11 agosto 1458 affida ai giudici delle vettovaglie e strade il compito di presiedere alle vendite all'incanto che si svolgono nella camera dei pegni, o ufficio degli incanti(2).

Pur dipendendo entrambi da un'unica magistratura, l'ufficio delle vettovaglie e strade rimane sempre distinto da quello degli incanti. Tale separazione continua anche in seguito tanto che il materiale documentario del primo ufficio viene successivamente incorporato nella serie dei "Giudici alle vettovaglie", mentre quello del secondo viene incorporato nella serie dei "Giudici delle strade e incanti".

La vita della magistratura dei giudici delle vettovaglie, strade e incanti, ha termine con una scissione disposta da una deliberazione del consiglio minore del 12 dicembre 1563; tale deliberazione, dettata dalle mutate necessità della vita civile locale, ordina la divisione della vecchia magistratura in quelle dei giudici alle vettovaglie e dei giudici delle strade e incanti.

L'ordinamento e le competenze della magistratura vengono delineate dallo statuto del 1491. Ogni anno, nel mese di dicembre, il consiglio maggiore deve eleggere tre cittadini di età superiore ai quarant'anni, uno dei quali appartenente al collegio dei giuristi, per ricoprire la carica di giudici delle vettovaglie, e delle strade e della camera dei pegni"; la stessa denominazione indica un'ampia pluralità di competenze. Per quanto riguarda le vettovaglie, i giudici hanno la facoltà di procedere e sentenziare contro chiunque contravveniva alle norme statutarie che regolano la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Dalla collazione VII risulta che le contravvenzioni possono riguardare la qualità e l'igiene dei generi alimentari, così come la qualità di tessuti e di manufatti di "fornasari, fabbri e maniscalchi"; riguardano, inoltre, le frodi sui pesi e le misure dei suddetti generi. Ai giudici è affidato il controllo sulle arti e corporazioni, che, per esercitare la loro attività, devono iscriversi all'ufficio delle vettovaglie e strade. Inoltre provvedono alla definizione dei calmieri, fra i quali quello del pane è il più importante, e alla vigilanza sull'approvvigionamento di vettovaglie della città, controllando che non siano esportate dal territorio (coll. I, cap. 61).

Per quanto riguarda le strade, i giudici hanno la facoltà di procedere e sentenziare contro chiunque occupi o danneggi le strade e i ponti della città e del territorio, oppure contro chiunque contravvenga alle disposizioni statutarie relative alla loro manutenzione (coll. I, cap. 58)(3).

La collazione VIII regola poi minuziosamente la ripartizione delle strade tra le vicinie della città e tra i comuni del territorio, ovvero tra le istituzioni locali responsabili della loro manutenzione.

Per quanto riguarda la camera dei pegni, o ufficio degli incanti, nello statuto è detto che gli incanti che si svolgono in tale ufficio possono essere ritenuti validi solo se è stato presente almeno uno dei giudici (coll. III, cap. 26). Questi non possono percepire nulla dalle vendite degli incanti, pena la revoca dell'ufficio.

I giudici delle vettovaglie, strade e incanti durano in carica un anno, a partire da gennaio. Le pene da loro comminate sono solo di tipo pecuniario, e per quelle che superano i soldi 40 imperiali, si può proporre appello ai giudici dei danni dati; nel caso in cui la sentenza sia riformata, si può ricorrere, in ultima istanza, al podestà (coll. I, cap. 58).

All'ufficio delle vettovaglie e strade, oltre ad un notaio (coll. I, cap. 48), sono assegnati tre "commilitoni", con il compito di indagare sulle violazioni commesse e di proporre le relative accuse.

Mutamento significativo rispetto a quanto disposto dallo statuto del 1491 è quello relativo al numero dei giudici: una delibera del consiglio minore del 28 dicembre 1513 dispone che vengano eletti sei giudici, al posto di tre, da suddividere in due terne semestrali con la presenza in ognuna di un dottore del collegio dei giuristi.

1 Cfr. "Capitolare officiorum" Ms., 1657, Bergamo, Biblioteca "A. Mai", AB 94, cc. 26, 32.

2 Si preferisce tale denominazione per continuità con l'"Ufficio delle strade e incanti".

3 Con lo statuto del 1491 la giurisdizione dei giudici risulta estesa alle strade cittadini, competenza, questa, storicamente appartenuto alle massime autorità della città, il vicario regio prima e il podestà poi.

Codici identificativi:

  • MIBA002FA8 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013