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Ufficio degli incanti

Ufficio degli incanti (1503 - 1562)

Sottoserie

Rimandando alla scheda serie dei "Giudici delle vettovaglie, strade e incanti" per ciò che riguarda le notizie storico − giuridiche generali, ci si limiterà a descrivere le pratiche più frequenti in questa sottoserie.

Nella stragrande maggioranza dei casi, gli incanti a cui si riferiscono le pratiche sono incanti pubblici di beni immobili e mobili pignorati a debitori insolventi, beni immobili costituiti soprattutto da appezzamenti di terreno e case.

Una tipica pratica di incanto pubblico di beni immobili è così strutturata: all'inizio si trova la licenza di incanto rilasciata da un'autorità giusdicente che, secondo lo statuto del 1491, può essere "il podestà, il vicario pretorio, il giudice alla ragione, i consoli di giustizia o qualsiasi altro giusdicente a Bergamo"(1).

In tale licenza, rilasciata in esecuzione di una precedente sentenza, figurano sempre il nome del creditore ad istanza del quale è stato fatto il pignoramento e rilasciata la licenza di incantare, il nome del debitore insolvente a pregiudizio del quale deve essere fatto l'incanto, la cifra da ottenere per poter soddisfare il creditore e la descrizione dell'immobile posto all'incanto.

Immediatamente dopo la licenza seguono, annotati dal notaio dell'ufficio degli incanti, tutti i momenti della procedura di incanto: la presentazione della licenza all'ufficio da parte del creditore, insieme alla richiesta dei giudici di far raccogliere due dichiarazioni con valore di testimonianza sul valore dei beni immobili da incantare, ("informationes"); i primi due dei tre incanti pubblici previsti, ai quali, di solito, non si presenta nessun offerente; due dichiarazioni − testimonianze, raccolte dal notaio dell'ufficio, di due vicini del debitore, testimonianze talvolta spedite all'ufficio e allegate alle pratiche; la citazione del debitore insolvente a presenziare al terzo ed ultimo incanto, così come inderogabilmente stabilito dallo statuto del 1491(2); il terzo incanto, quello definitivo, in cui, alla presenza di almeno uno dei giudici, un dipendente del comune, il trombetta, "ad alta ed intellegibile voce" mette in vendita l'immobile al prezzo di tre quarti della stima fornita dalle due "informationes", procedura detta della "detrazione del quarto", con la possibilità da parte del debitore di riscattare l'immobile entro due anni, ("patto di recupera")(3); infine si trovano i nomi dei testimoni e la sottoscrizione notarile, che a volte può essere preceduta dalla rinuncia del primo acquirente a favore di altri.

Tra le licenze, talvolta, se ne trovano alcune che autorizzano l'incanto di beni mobili, con la relativa descrizione. Dalla lettura dei registri della cancelleria del comune risulta che gli incanti di beni mobili vengono registrati dal notaio dell'ufficio su un apposito libro(4).

1 Collazione III, capitolo 23

2 Collazione III, capitolo 36

3 Cfr. A. Pertile, "Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione", Torino, 1893−1902, vol. IV, pp. 515 e segg. E vol. VI, 2° parte, pp. 341 e segg.

4 Ne rimangono dieci esemplari nella serie "Giudici delle strade e incanti"

Codici identificativi:

  • MIBA002FAA (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013