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Giudici delle vettovaglie

Giudici delle vettovaglie (1422 - 1810)

Serie

La serie comprende sentenze e atti diversi, prodotti per lo più in ambito cittadino.

Le competenze della magistratura delle vettovaglie spaziano dall'esercizio giuridico in materia civile al controllo della qualità e dell'afflusso dei generi commestibili e delle merci nel territorio urbano ed extraurbano, all'erogazione infine di norme atte a disciplinarne la circolazione ed il commercio. Il criterio iniziale dell'intervento ha tenuto conto dell'antica costituzione e formazione delle serie. Si è trattato perciò di stabilire se mantenere la distinzione precedente in due serie, "Ufficio alle vettovaglie", a partire dal 1527, e "Giudici alle vettovaglie", dal 1560, formate rispettivamente da 220 e 23 unità, filze e registri.

Successivamente, dalla verifica diretta delle singole unità, è emersa la possibilità di riunire le due serie. Si è innanzitutto notato che la successione cronologica delle filze e registri della serie "Ufficio alle vettovaglie" colmava le lacune dell'altra, "Giudici alle vettovaglie". Un ulteriore riscontro dei documenti ha evidenziato le affinità nella tipologia degli atti. In entrambe le serie sono prevalenti filze miste, di sentenze ed atti diversi, d'ordine giuridico e amministrativo.

La magistratura dei giudici delle vettovaglie, d'origine locale, ha inizio nel XIV secolo. Nel '300 il giudice alla ragione e dazi è l'autorità competente in materia di vettovaglie e ad esso è demandata la relativa giurisdizione.

Gli statuti del 1391 stabiliscono l'elezione, tra gli anziani, di due sapienti preposti alle vettovaglie, affiancati da un ufficiale per il controllo della qualità della merce prodotta e venduta da "fornari e beccari"(1).

Nel XV secolo si delinea la fisionomia organizzativa e istituzionale di questa magistratura. Negli statuti del 1430 si parla per la prima volta di "giudice delle vettovaglie". Vi si prevede, infatti, l'elezione di due anziani che devono affiancare un giudice delle vettovaglie nel corso delle ispezioni sulla qualità ed il commercio dei generi alimentari(2).

Una deliberazione del consiglio minore del 21 agosto 1443 allarga gli ambiti di intervento del giudice delle vettovaglie alla manutenzione delle strade del "distretto" o territorio di Bergamo. Successivamente l'11 agosto 1458, una delibera del consiglio minore assegna ai "giudici delle vettovaglie e strade" l'onere di sovrintendere alle vendite all'incanto che si svolgono nella "camera dei pegni" o "ufficio degli incanti"(3).

Tra le deliberazioni del consiglio significativa quella del 27 gennaio 1482 che eleva il numero dei giudici delle vettovaglie da due a tre, stabilendo che uno di essi debba essere dottore, appartenente al collegio dei giuristi della città, e che tutti debbano essere di età superiore ai 40 anni, da eleggersi in dicembre, in carica per un anno a partire da gennaio.

Gli statuti del 1491 confermano nella sostanza la struttura precedente.

In essi si stabilisce che, per le condanne pecuniarie erogate dai giudici oltre i soldi 40 imperiali, si può ricorrere in appello ai giudici dei danni dati. In caso di conferma della sentenza di primo grado vi è il passaggio in giudicato della medesima, ma in caso di riforma invece era ammesso l'appello al podestà cui spetta comunque la decisione in ultima istanza.

I giudici, sotto pena di lire 5 imperiali, devono portare a termine la causa entro sessanta giorni dalla prima citazione e versare una cauzione di cento lire imperiali a garanzia della legalità del loro operato. Sono inoltre obbligati ad emanare la sentenza sottoscrivendo di propria mano, nel libro dei procedimenti, il dispositivo della sentenza(4).

Il ricavato deve essere diviso a metà tra il comune di Bergamo e l'accusatore.

Gli statuti dispongono anche che i giudici favoriscano la regolare affluenza di vettovaglie nella città e nel territorio. A tale scopo, tenuto conto della frequente penuria di generi alimentari, viene sancito l'obbligo per i magistrati di emanare grida e proclami contro l'esportazione e l'occultamento delle derrate alimentari; per i trasgressori era previsto il sequestro delle merci.

Il comune di Bergamo mette al servizio dei giudici tre servitori (o fanti) destinati ad affiancare i commilitoni (o cavalieri di comune) in tutte le loro attività, tanto nella città che nel territorio; gli uni e gli altri sono eletti dal consiglio minore. I tre commilitoni hanno il compito di rilevare le violazioni commesse dai commercianti presentando al cospetto dei magistrati le relative accuse.

Le arti devono iscriversi, cioè dichiarare la propria attività ai responsabili dell'ufficio dei giudici delle vettovaglie, pena l'esclusione dal commercio(5).

Alla fine del '400, quindi, la normativa del settore si presenta già piuttosto vasta, indice dell'influenza e del controllo esercitati sull'economia bergamasca dalla magistratura dei giudici delle vettovaglie.

Nel '500 importanti deliberazioni determinano il consolidamento della struttura interna di questa magistratura, accentuandone il ruolo regolatore dei rapporti di produzione e di scambio.

Il 16 giugno 1508 una delibera del consiglio minore assegna ai giudici delle vettovaglie il compito di formare i calmieri della carne e successivamente, il 5 luglio 1552, i calmieri del vino.

La deliberazione del consiglio minore del 28 dicembre 1513, eleva il numero dei giudici delle vettovaglie a sei, tre per ogni semestre, ponendo come clausola la presenza in ogni terna di un dottore del collegio dei giuristi.

Di grande importanza è la delibera del consiglio minore del 12 dicembre 1563. Preso atto dell'impossibilità di attribuire ad una unica magistratura, la gestione di una mole di pratiche nel tempo ulteriormente accresciuta e articolata, il consiglio minore opta per la scissione della vecchia magistratura "giudici delle vettovaglie e strade" in "giudici delle vettovaglie" e "giudici delle strade e incanti".Va ricordato che per il periodo 1563 − 1581 permangono tuttavia nelle filze dei giudici delle vettovaglie, pratiche in materia di strade e fontane poiché malgrado la distinzione delle magistrature, il notaio dei giudici delle vettovaglie è ancora responsabile di questo tipo di pratiche di competenza dei giudici delle strade e incanti(6).

La deliberazione presa dal consiglio minore il 19 dicembre 1586 demanda a due giudici delle vettovaglie (uno del primo, l'altro del secondo semestre), estratti dalla "magnifica bina", il compito di vigilare e riferire sulle azioni dei commilitoni.

Una nuova normativa viene data alla magistratura delle vettovaglie agli inizi del XVII secolo(7): ad essa è affidata la disciplina del commercio dei generi commestibili e non(8), con particolare riguardo alla salvaguardia dell'igiene della merce. Si stabilisce, inoltre, l'obbligo per ogni arte della città e del territorio di eleggere i propri rappresentanti, anche designati col nome di "sindaci" o "consoli", responsabili legali del buon nome dell'arte stessa.

Il 9 dicembre 1607 un'altra deliberazione stabilisce l'obbligo per il notaio dell'ufficio dei giudici delle vettovaglie di trascrivere le accuse e gli atti redatti dai cavalieri di comune su due libri che dovrà consegnare, alla fine del suo mandato, unitamente alla relativa filza e registro, alla cancelleria del comune. Nel corso della prima assemblea del consiglio minore in gennaio dovrà presentare la fede rilasciata dalla cancelleria attestante l'effettuata consegna di detto materiale.

Questa disposizione riguarda anche gli uffici della magistratura delle strade e incanti, dei danni dati e della ragione e dazi per le quali era già in vigore dal 1584.

Essa rimanda alle ragioni d'ordine amministrativo e burocratico della conservazione degli atti. Il comune può, in questo modo, duplicare, su richiesta degli interessati, gli atti, riscuotendo i diritti di cancelleria, conservarli al fine di facilitare e snellire il disbrigo delle pratiche. La deliberazione presa dal consiglio minore il 26 dicembre 1615 sancisce l'obbligo per i giudici delle vettovaglie di visitare segretamente e senza preavviso una volta la settimana, insieme o singolarmente, con l'ausilio eventuale del notaio o degli "officiali", le diverse botteghe di alimentari della città, dei borghi e sottoborghi per accertare la correttezza dell'esercizio ed arginare le frodi ricorrenti sul peso e sulla qualità delle merci. Essa prevede, inoltre, la facoltà dei giudici, se in numero di due o tre, di condannare immediatamente nel corso di questi sopralluoghi i trasgressori, oppure rimettere le cause in tribunale.

Il 19 giugno 1619 una deliberazione del consiglio minore decreta l'obbligo per i giudici delle vettovaglie di sostenere la spesa della bollatura dei manzi, controllandone inoltre anche la qualità e garantendone una riserva sufficiente a soddisfare il fabbisogno della popolazione. Dal 1685 in poi questo incarico passò al notaio.

Il 22 febbraio 1627 una delibera del consiglio minore affida ai giudici delle vettovaglie il compito di fissare mensilmente i calmieri dell'olio, conteggiati sulla base del prezzo di Brescia con l'aggiunta delle spese di dazio e di trasporto. La deliberazione presa dal consiglio minore il 15 dicembre 1631 stabilisce l'elevazione del numero dei giudici delle vettovaglie a nove, probabilmente a causa delle ricorrenti frodi e sotterfugi dei venditori di vettovaglie durante il periodo in cui la peste colpì Bergamo.

Negli anni successivi diverse deliberazioni ampliarono i compiti del notaio e ne delimitarono il periodo di "contumacia". Una deliberazione del consiglio minore del 28 dicembre 1650 stabilisce che al notaio spetti la facoltà di rilasciare gratuitamente le licenze d'esercizio ai commercianti.

La deliberazione del consiglio minore del 28 dicembre 1654 fissa in due anni la "contumacia" dalla carica di notaio.

Il "Capitolare Officiorum"(9) descrive le competenze dei collaterali, sei per ogni anno, nominati in dicembre; quattro in città e due nei borghi. Essi hanno l'incarico di consegnare mensilmente al notaio le accuse a carico dei commercianti, consegnate poi da questi al "ragionato" e annotate una per una. Percepiscono, infine, una percentuale sulle condanne inflitte dai giudici in prima istanza, attestata da una fede rilasciata loro dal "ragionato".

L'evoluzione della magistratura nel '700 è contraddistinta da una serie di deliberazioni che mirarono principalmente a rafforzarne l'ordinamento interno, soggetto col mutare dei tempi ad un'opera di revisione. Il 20 dicembre 1704, il consiglio minore delibera l'elezione di sei commilitoni o cavalieri di comune anziché sei collaterali, in carica per un anno. Un'altra deliberazione, il 2 maggio 1719, demandò ai giudici delle vettovaglie il compito di eleggere un procuratore fiscale cui conferire l'incarico di patrocinare tutte le accuse, sia in prima che in seconda istanza. L'introduzione di questa nuova figura vuole ovviare alle inadempienze dei cavalieri di comune le cui accuse sono "mal sostenute, o per debolezza de' medesimi che non hanno l'abilità di difendere, e talvolta per intelligenza con rei". Ai cavalieri di comune è tuttavia concessa la libertà di far sostenere le proprie accuse da altri avvocati o procuratori di loro fiducia.

Il 28 febbraio 1739, un'altra deliberazione del consiglio minore stabilisce che i notai dei giudici delle vettovaglie devono pagare alla città ducati 10 all'anno come cauzione per i diritti sulle condanne che la città in seguito riscuoterà.

La deliberazione del consiglio minore del 12 febbraio 1744 stabilisce che l'elezione dei giudici delle vettovaglie, avvenga in agosto per permettere la definizione dei calmieri nel mese di settembre e la loro entrata in vigore nel mese di novembre.

Il 21 dicembre 1745 il consiglio minore porta a un anno la durata dell'incarico dei giudici delle vettovaglie con la possibilità, per uno di essi, di conferma.

La deliberazione del 19 settembre 1789 delega al nunzio della città a Venezia, la difesa al cospetto dell'avogaria di comun, della magistratura delle vettovaglie nelle cause contro chiunque contravvenisse alla legislazione e nelle liti contro il territorio.

L'attività della magistratura delle vettovaglie si protrae fino ai primi anni dell'800, immutata nella sostanza ma con diversa denominazione e collocazione istituzionale.

Il "comitato delle vettovaglie" è parte integrante delle amministrazioni del dipartimento del Serio della repubblica Cisalpina. Il comitato opera come giusdicente nell'ambito civile nelle persone dei giudici delle vettovaglie, coadiuvati nell'esercizio amministrativo dal segretario e dal notaio.

Il materiale documentario analizzato si presenta come un insieme omogeneo, costituito per lo più da filze con scadenze nella maggior parte dei casi annuali.

Per quanto riguarda la documentazione relativa all'attività processuale ricordiamo che questa serie contiene cause riguardanti soprattutto i rivenditori e i produttori dei generi commestibili che spesso sofisticano le merci, ne alterano il peso e impongono un prezzo di molto superiore al dovuto. Particolarmente ricorrenti sono le cause svoltesi nell'ambito della fiera di Sant'Alessandro. In proposito si è trovato spesso menzionato nelle carte il giudice al maleficio come giusdicente in fiera congiuntamente coi giudici delle vettovaglie. Il modo di procedere dei magistrati, così come si deduce dai documenti, è conforme al principio stabilito al capitolo LIX della collazione I dello statuto del 1491. Esso stabiliva che i giudici delle vettovaglie "teneantur et debeant in ipsis causis coram eis vertentibus procedere summarie, simpliciter, et de plano sine strepitu, et figura iudicii, diebus feriatis et non feriatis, prout eis melius videbitur expedire et teneantur terminare quamlibet causam coram eis vertentem infra sexaginta dies proximos futuros, post primam citationem (…)".

Infatti il tempo che intercorre fra l'accusa presentata dal cavaliere di comune o dal fante, la citazione effettuata dagli stessi e la sentenza finale dei magistrati, è solitamente breve.

Nel caso delle "accuse di fiera" il pronunciamento dei giudici avviene spesso lo stesso giorno dell'accusa. Negli altri casi il procedimento è più complicato e maggiore è la dilazione dei termini d'istruzione e decisione del procedimento. Numerose sono le carte relative alle fasi istruttoria e probatoria del processo. Di quest'ultima fanno parte le relazioni dei fanti o "officiali" che riferiscono i sequestri effettuati, di merci avariate o di peso non conforme a quello previsto dalla legge. Le sentenze dei giudici sono collegiali; numerose sono le richieste d'appello al podestà. Le condanne consistono nel ritiro delle merci viziate e in un'ammenda pecuniaria; in proposito sono da segnalare i conteggi relativi alla spartizione tra la città e i cavalieri di comune o i collaterali delle somme ricavate dalle condanne, presenti a margine del foglio.

Varia e interessante è inoltre la documentazione prodotta e conservata ad uso interno: ordini, decreti e proclami dei giudici delle vettovaglie, questi ultimi significativi rispetto ai mezzi di cui si avvalgono i magistrati per imporre l'osservanza delle norme e punire i trasgressori.

Si è deciso di menzionare le notifiche del frumento venduto a Lovere e a Romano di Lombardia presenti nella serie dal 1650. Romano di Lombardia era un importante mercato, un punto di riferimento per il cremonese, il bresciano, il cremasco, la Gera d'Adda ed il bergamasco fin dal 1428. I giudici delle vettovaglie stabiliscono il prezzo del pane sulla base dei prezzi correnti in quel mercato.

Numerose sono nella serie le suppliche presentate ai giudici delle vettovaglie da "farinari", "biavaroli", "prestinari" e "fornari" per la riduzione dei prezzi del frumento e del pane. Vanno poi ricordate le varie disposizioni, spesso a stampa, dei giudici sui calmieri dei generi commestibili, precisando che i computi relativi sono però affidati a un deputato o "ragionato" eletto annualmente dagli stessi magistrati.

1 Cfr. "Statuta et ordinamenta civitatis pergami", in Biblioteca "A. Mai" di Bergamo, cod. membr., sec. XIV, coll. I. cap.L.

2 Cfr. "Statutum Communis Bergomi", in Biblioteca "A. Mai" di Bergamo, cod. ms., 1430, coll. I, capi. XLVIII.

3 Cfr. introduzione alla serie "Giudici delle vettovaglie, strade e incanti"

4 Cfr. introduzione alla sottoserie "Ufficio delle vettovaglie e strade"

5 Cfr. introduzione alla serie "Sindacati delle arti"

6 Cfr. unità nn. 4322, 4323, 4362, 4328, 4329

7 Cfr. "Ordini, Leggi e Statuti de' Spettabili Signori Giudici alle Vettovaglie di Bergamo", Bergamo, 1607.

8 Le arti citate in detti statuti sono: "rivenditori di pietre", "pescatori", "tentori", "venditori di velami, robbe di seta, filugelli e bindelli, tessitori di tele, de panni e de spalere", "rivenditori di tele"

9 Cfr. "Capitolare officiorum" Ms., 1657, Bergamo, Biblioteca "A. Mai", AB 94, cc. 87 e 87v.

Codici identificativi:

  • MIBA002FAB (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013