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Giudici delle strade e incanti

Giudici delle strade e incanti (1564 - 1807)

Serie

L'atto di costituzione della magistratura risale al 1563 dicembre 12(1). In quella data rettori e consiglio minore deliberarono che quella che fino ad allora era stata un'unica magistratura "delle vettovaglie, strade e incati"(2) dovesse scindersi in due magistrature separate: una "delle vettovaglie" e una, appunto, " delle strade e incanti", originariamente detta anche "delle strade e della camera dei pegni".

Quella stessa delibera disponeva anche che la scrittura di atti e sentenze in materia di strade fosse affidata al notaio dei giudici "delle vettovaglie". Tale disposizione rimase in vigore fino al 1581, anno in cui si costituì definitivamente un ufficio "delle strade e incati" con apposito notaio(3). Per il periodo 1564 − 1581 le pratiche in materia di strade, ponti, acquedotti e fontane andranno quindi cercate nelle unità della serie 41 ("Giudici delle vettovaglie"). La definizione della magistratura delle "strade e incanti" e la sua duplice competenza, è ritrovabile nell'"Ordo Officiorum", testo manoscritto della fine del '500 (cc. 15 − 16).

Ogni anno, a dicembre, il consiglio maggiore eleggeva a scrutinio segreto due cittadini che avessero più di trentanni, di cui uno appartenente al collegio dei giuristi, per ricoprire la carica di "giudici delle strade e della camera dei pegni" (o "delle strade e incanti", nome che prenderanno a partire dalla fine del '500) della città e del territorio, "distretto", di Bergamo. In primo luogo tali giudici avevano "la giurisdizione e la facoltà di procedere, condannare, punire e assolvere" chiunque occupasse o in qualsiasi modo danneggiasse "le proprietà del comune e le strade pubbliche e vicinali"; avevano inoltre giurisdizione "riguardo alla manutenzione, aggiustamento e rifacimento delle stesse strade e dei ponti della città e distretto di Bergamo", così come disponeva lo statuto del 1491.

Per inciso aggiungiamo qui che più anticamente, strade, ponti, acquedotti e fontane della città erano affidate al controllo delle massime autorità di Bergamo: il vicario regio prima, e poi il podestà. Dallo statuto del 1430 (coll. VII, c. 137v.) risulta che solo la manutenzione delle strade del "distretto" era affidata a un "giudice" apposito, non meglio definito. Al solo "distretto" rimarrà limitata anche la giurisdizione dei "giudici delle vettovaglie e strade" istituiti nel 1443. E' solo con lo statuto del 1491 che la giurisdizione di quelli che nel frattempo sono diventati "giudici delle vettovaglie, strade e incanti" risulta estesa, oltre che al "distretto", anche alla città.

La seconda competenza, invece, dava ai giudici "la giurisdizione e la facoltà di far incantare e 'deliberare '", secondo quanto disponeva lo statuto del 1491, i "pegni" costituiti sia da beni mobili sequestrati e presentati alla "camera dei pegni", sia da beni immobili; in entrambi i casi, però, l'incanto doveva essere stato precedente autorizzato da una licenza delle autorità "giusdicenti" a Bergamo.

Più anticamente gli statuti testimoniano la consuetudine di consegnare i beni mobili pignorati ai rappresentanti del potere locale, ovvero sindaci o consoli di comuni o di vicinie. Di "camera dei pegni" si parla una prima volta in una azione del 1457 dicembre 23, e dallo statuto del 1491 risulta finalmente stabilito che la consegna dei beni mobili debba essere fatta a tale "camera". Dall'"Ordo officiorum" risulta anche che qualora vi fosse stato disaccordo fra i giudici sui procedimenti o sulle sentenze (sempre di tipo pecuniario) da emettere, la decisione veniva demandata a quello dei giudici dei danni dati che fosse anche dottore del collegio dei giuristi. Per quanto riguarda invece la procedura d'appello, probabilmente rimase sempre valido ciò che lo statuto del 1491 prescriveva relativamente ai "giudici delle vettovaglie, strade e camera dei pegni" (coll. I, cap. 58): per le cause o controversie superiori ai 40 soldi imperiali era ammesso proporre appello contro la sentenza avanti ai giudici dei danni dati e se questi avessero riformato la sentenza di primo grado era necessario, presentando ricorso, ottenere una definitiva sentenza del podestà.

Nel tempo l'unico cambiamento significativo rispetto a quanto descritto nell'"Ordo officiorum", è costituito da una autorizzazione ducale che nel 1728 concesse al consiglio maggiore di eleggere annualmente tre giudici invece di due, uno dei quali doveva essere riconfermato per l'anno seguente. Per descrivere il tipo di materiale documentario da cui è costituita la serie "Giudici delle strade e incanti", sarà opportuno iniziare da quello (A) relativo agli incanti e alla "camera dei pegni", per poi passare a quello (B) riguardante strade, ecc.

A. Da una rapida analisi dei registri rinvenuti nel corso del progetto "Archidata" nei quali è annotata il tipo di documentazione consegnata annualmente alla cancelleria del comune da tutti i notai degli uffici del palazzo, risulta che, per quanto riguarda gli incanti, il notaio dell' ufficio solitamente consegnava una "filza degli atti e incanti" e un registro "dei mobili" o "dei pegni". Nel registro "dei mobili" ("liber mobilium" o "liber pignorum") il notaio doveva trascrivere il nome del creditore ad istanza del quale erano stati pignorati e posti all'incanto i beni mobili, il nome del debitore pignorato, il tipo e la quantità dei beni, l'atto dell'incanto pubblico alla presenza di almeno uno dei giudici. Di questo tipo di unità ci restano solo dieci esemplari(4). Per quanto riguarda le filze "degli atti e incanti", va detto subito che è questo tipo di unità a costituire effettivamente la serie. Esse contengono pratiche relative sia agli incanti sia alle strade, ecc., raccolte durante l'anno da gennaio a dicembre(5). Nella stragrande maggioranza dei casi le pratiche fanno riferimento ad incanti pubblici di beni immobili pignorati ai debitori insolventi, beni immobili costituiti soprattutto da appezzamenti di terreno o da case(6). Una tipica pratica di incanto pubblico di beni immobili è così strutturata: all'inizio si trova la licenza d'incanto rilasciata dalle autorità giusdicenti che, secondo lo statuto del 1491 (Coll. III, cap. 23), potevano essere "il podestà, il vicario pretorio, il giudice alla ragione, i consoli di giustizia, o qualsiasi altro giusdicente a Bergamo", che dalle pratiche risultano poter essere anche il giudice al maleficio, i consoli dei mercanti, il capitano, e il vicario episcopale. In tale licenza, rilasciata "in esecuzione" di una precedente sentenza, figura sempre il nome del creditore ad istanza del quale è stato fatto il pignoramento e rilasciata la licenza di incanto, il nome del debitore insolvente a pregiudizio del quale si farà l'incanto,

la cifra da ottenere tramite l'incanto per poter soddisfare il creditore e la descrizione dell'immobile posto all'incanto. Immediatamente dopo la licenza delle autorità giusdicenti seguono, annotati dal notaio delle strade e incanti, tutti i momenti tipici della procedura dell'incanto di immobili, cioè la presentazione della licenza di incanto all'ufficio delle strade e incanti da parte del creditore, insieme alla richiesta fatta ai giudici di far assumere due testimonianze ("informationes") sul valore del bene immobile da incantare, i primi due dei tre incanti pubblici previsti per deliberare gli immobili, ai quali però non si presentava quasi mai nessun offerente, le due testimonianze raccolte dal notaio da due vicini del debitore (ma col tempo prevarranno le "stime" di "agrimensori", "capimastri", o "periti")(7), la citazione del debitore insolvente tenuto a presenziare al terzo ed ultimo incanto, ovvero l'incanto definitivo, in cui, alla presenza di almeno uno dei giudici, un dipendente del comune (il "pubblico trombetta") "ad alta ed intellegibile voce" metteva in vendita l'immobile al prezzo di tre quarti della stima fatta dalle testimonianze ("detrazione del quarto") e con la possibiltà da parte del debitore di riscattare l'immobile entro due anni ("patto di recupera")(8) e, infine, i nomi dei testimoni e la sottoscrizione notarile, che a volte può essere preceduta dalla "rinuncia" del primo acquirente in favore di un altro. Singoli momenti procedurali come la licenza, le testimonianze o la citazione possono anche apparire in forma di pratica sciolta. In numero minore troviamo nelle filze anche incanti di beni mobili e, più raramente, anche ordini di autorità giusdicenti al notaio dell'ufficio riguardanti pegni da restituire a debitori che li riscattavano, somme da consegnare ai creditori, sequestri o incanti da non eseguire. Infine, ancora più rare, possono ritrovarsi anche autorizzazioni dei giudici a incantare i luoghi diversi da Bergamo(9) disposizioni dei giudici o delle autorità giusdicenti relative allo svolgimento o alla prosecuzione degli incanti, avvisi pubblici degli incanti da farsi e riscatti di beni pignorati(10).

B. Dai registri della cancelleria del comune, risulta che il notaio delle strade e incanti solitamente consegnava anche un "libro delle segnature" o "delle cavalcate", un "libro delle accuse e sentenze", e un "libro delle licenze".

Del primo tipo di registro ci rimangono tre soli esemplari, allegati alle filze del 1592, 1606, 1664(11). In esso sono contenuti gli ordini, "segnature" o "mandati", che i giudici davano a rappresentanti, sindaci o consoli, di vicinie, comuni e quadre, oppure a privati cittadini relativamente alla manutenzione di strade, ponti, acquedotti e fontane. Tali ordini seguivano di solito la prima delle due ispezioni, "cavalcate", che i giudici erano tenuti annualmente a fare sulle strade, ecc., di Bergamo e territorio.

Nell'assegnare la manutenzione delle strade e delle altre proprietà pubbliche, i giudici si rifacevano alle ripartizioni fra comuni, vicinie o quadre così come erano stabilite dalla Collazione VIII dello statuto del 1491. Del registro "delle accuse e sentenze" ci sono giunti due soli esemplari, del 1592 e del 1755, i quali contengono le sentenze pecuniarie dei giudici contro quei rappresentanti locali o quei privati cittadini che non avevano adempiuto agli ordini dei giudici oppure contro coloro che in qualche modo avevano danneggiato strade, ecc.

Tali sentenze seguono di solito accuse che venivano formulate dagli stessi giudici, oppure da uno dei loro dipendenti, quasi sempre il "cavaliere delle strade", oppure ancora da un privato cittadino. Qualora non siano di tipo pecuniario, queste sentenze si limitano a prescrivere la riparazione del danno arrecato alle strade, ecc., oppure la loro manutenzione. Infine il registro "delle licenze", di cui possediamo cinque esempi, allegati alle filze del 1636, 1637, 1654 e 1662, contiene le autorizzazioni concesse dai giudici a mercanti e bottegai per l'occupazione di suolo pubblico con i propri banchetti. Le pratiche riguardanti le strade, i ponti, ecc., presenti nelle stesse filze che contengono anche le pratiche relative agli incanti, ovvero quelle filze "degli atti e incanti" che abbiamo già detto essere il tipo documentario costitutivo della nostra serie e che solo nella seconda metà del '700, e con regolarità dal 1767 in poi, troveremo raccolte in due filze distinte, sono per lo più di tre tipi. Il primo, indicato da noi nella descrizione delle singole unità dalla dicitura "cause", riguarda le cause che seguivano alle accuse o denunce di cui si è già detto descrivendo il registro "delle accuse e sentenze": si tratta soprattutto di deposizioni e testimonianze a carico o a discarico dell'accusato oppure di ricorsi per sentenze già emesse. Assai raramente tali pratiche si concludono con le sentenze o le disposizioni dei giudici.

Il secondo tipo, da noi indicato con la dicitura "controversie", riguarda le rimostranze e le controversie che nascevano in seguito agli ordini, o "segnature", dei giudici, di cui si è già detto descrivendo quello che era l'apposito registro: la maggior parte delle volte in tali controversie i rappresentanti di vicinie o comuni, oppure alcuni privati cittadini, si appellano ai giudici dichiarando che tale riparazione non era di propria competenza e che andava assegnata ad altre vicinie, comuni, quadre oppure privati cittadini. Oggetto di controversia potevano essere anche le ripartizioni decretate dai giudici oppure le tasse, "taglie", imposte sulla base degli estimi a vicinie, comuni e quadre, e destinate al finanziamento della manutenzione delle strade, ecc.

Il terzo tipo più frequente di pratiche riguardanti le strade, ecc., è indicato nella descrizione delle singole unità dalla dicitura "ordini": vi si trovano sia gli ordini, "segnature" o "mandati", che i giudici rilasciavano "ex officio" dopo le ispezioni, sia quelli emanati su istanza di qualche rappresentante locale o di qualche privato cittadino; a volte costituiscono la conclusione delle controversie, e comunque riguardano sempre la manutenzione di strade, ecc.

Spesso tali "ordini" sono sottoscritti di propria mano dai giudici. Oltre ai tre principali tipi sopra descritti, con minore frequenza si possono trovare nelle filze anche altre pratiche in materie di strade, ecc., suppliche o richieste di concessioni edilizie per lo più per ristrutturazioni di modesta entità, denunce riguardanti danneggiamenti arrecati a strade, ecc., licenze rilasciate dai giudici, proclami degli stessi, polizze di spese per cause sostenute, attestazioni facenti fede l'avvenuta esecuzione degli ordini dei giudici, elenchi di debitori di taglie.

Talvolta si ritrovano anche ordini del capitano, il più delle volte tesi a dirimere definitivamente le controversie in materia di strade.

Per quanto riguarda gli allegati i più frequenti sono le rubriche unite a circa un terzo delle filze, per lo più alfabetiche onomastiche, compilate cioè in base ai seguenti elementi: il nome proprio (ma dal 1784 il cognome) del creditore ad istanza del quale si facevano gli incanti, il nome dei testimoni o di coloro che comparivano per cause o controversie, il nome dell'istituzione religiosa o civile, sindaci e consoli, sulla cui istanza si facevano incanti o che erano parti in cause o in controversie, il nome di istituzioni o privati cittadini cui erano rivolti ordini. Dopo tali nomi si può ritrovare anche l'indicazione delo tipo di atto: incanti, licenze di incanto ("parabula"), comparimenti, testimonianze, ordini ("praeceptum" o "mandatum"). Talvolta le rubriche sono miste,cioè sia onomastiche che per tipologia degli atti (es.: alla "m" si potrà trovare anche "mandatum"). Altri tipi di allegati possono essere dei semplici indici di tutte le pratiche che sono contenute nelle filze oppure delle sole pratiche d'incanto. Infine possiamo trovare tra gli allegati anche ordini e proclami, quasi mai a stampa, in materia di strade e incanti, delibere di consigli di vicinie, comune o quadre in materia di strade, ecc., elenchi di debitori di taglie; disegni di ristrutturazioni edilizie.

A conclusione di questa rassegna del materiale della serie è opportuno segnalare la presenza, soprattutto nel corso del '700, di filze costituite da pochissime pratiche recanti quasi tutte il titolo "Filza incanti strade"; tali unità sembrerebbero essere il risultato di un riordino posteriore di pratiche sciolte relative ad incanti, le quali, per motivi ignoti, rimasero separate dalla filza dell'anno corrispondente. Altre piccole filze di questo tipo, ma con titolo diverso, riguardano la materia delle strade: quattro di queste, in particolare, datate intorno la metà del '700, raccolgono pratiche relative ad estimi o elenchi di debitori di taglie di alcune vicinie(12).

1 In base ai precedenti riordini dell'archivio veneto, la serie "Giudici delle strade e incanti" si ritrovava suddivisa in due serie distinte, denominate "Camera dei pegni" e "Incanti e strade". Sia la ricerca storica, sia l'analisi del contenuto e il suo confronto cronologico fra le due serie hanno permesso di stabilire con certezza che al serie più consistente "Incanti e strada" andava integrata dalle 19 filza della serie "Camera dei Pegni", il cui arco cronologico andava da 1583 al 1637.

2 Per ricercare pratiche in materia di strade anteriori al 1564, bisogna far riferimento alla serie "Giudici delle vettovaglie, strade e incanti" (per le notizia sulla quale si rimanda alla relativa scheda serie). Questa magistratura aveva alle proprie dipendenze due notai diversi per due distinti uffici: quello delle "vettovaglie e strade" e quello "degli incanti", o "della camera dei pegni" (vedi anche lo statuto del 1491, coll. I, capp. 48−58). Dopo il 1563, e fino al 1581, il notaio "degli incanti" passa alle dipendenze dei neo−istituiti giudici "delle strade e incanti", continuando però ad occuparsi solo di incanti. Dal 1582 in poi, invece, abbiamo notaio e ufficio "delle strade e incanti".

3 La data 1581 è stata ricavata dal confronto delle filze della serie "Giudici alle vettovaglie" e un passo del "Capitolare officiorum", (Ms., 1657, Bergamo, Biblioteca "A. Mai", AB 94, c. 78) in cui si dà per già costituito al 1583 un ufficio "delle strade della camera dei pegni". E' comunque del 1587 la prima filza della serie in cui si incontrano pratiche sia in materia di strade sia in materia di incanti.

4 Tali registri riguardano gli anni 1592−1593; 1595−1597; 1605; 1631; 1636; 1637; 1639; 1651; 1654; 1668.

5 Fatta eccezione per le ultime sei annate che vanno da settembre all'agosto dell'anno seguente.

6 Dai registri della cancelleria del comune risulta che, almeno fino al 1570, gli incanti di benii immobili potevano anche essere registrati su un "liber" o "vachetta" detto "stabilium", del quale però ci resta un solo esemplare, del 1567.

7 L'assunzione di testimonianze in località distanti dalla città poteva essere delegata ad altre autorità del territorio bergamasco: in tal caso potremo trovare insieme alle pratiche di incanto la lettera di risposta che le contiene.

8 Per ciò che riguarda la storia della procedura degli incanti, così come dell'uso del pignoramento, si consulti A. Pertile "Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione", Torino, 1893−1902, vol. IV, pp. 515 e segg. E vol. VI, 2° parte, pp. 341 e segg.

9 Gli incanti di immobili si svolgevano di solito sotto la loggia del "Palazzo nuovo" (oggi biblioteca "A. Mai" di Bergamo); così pure gli incanti di beni mobili che però potevano avere luogo anche sotto i portici dell'odierna piazza Pontida, oppure in luoghi diversi da Bergamo.

10 Nella descrizione delle singole unità anche tali pratiche sono segnalate dalla dicitura "incanti pubblici ecc.".

11 Nel registro del 1592 sono contenute sia le "segnatura" sia le "accuse e sentenze", alle quali, col tempo, sarò dedicato un registro a parte.

12 Si veda anche G. Viola "La magistratura delle strade dellaittà di Bergamo sotto la Dominazione Veneziana", tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1982−1983.

Codici identificativi:

  • MIBA002FAD (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013