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Almo collegio dei dottori

Almo collegio dei dottori (1492 - 1800)

Serie

L'almo collegio è formato dai dottori in legge di Bergamo e del territorio. Il collegio dei giudici è costituito da un numero non definito di dottori. Infatti, perché un dottore sia aggregato al collegio, basta che risponda a determinati requisiti; questi consistono nel provare davanti ai due terzi del collegio, attraverso documenti autentici, "se in publico gimnasio habentem auctoritatem doctorandi fuisse doctoratum. Quod in publico gimnasio seu gimnasiis operam dederint filosofie legali per sex annos", intendendo con ciò, probabilmente, l'attività di insegnante. Inoltre bisogna essere morigerati, timorosi di Dio, di buona fama e figli legittimi. La famiglia dove essere di nobili origini ed estimata in città in quanto, in proporzione al suo estimo, soggetta agli oneri tributari. Infine, né lo stesso dottore, né il padre devono esercitare arti vili e meccaniche.

Se qualcuno di questi requisiti non è presente, il dottore non può essere aggregato al collegio dei giudici, come stabilito dallo statuto. Questo permette ai giudici di decidere, indipendentemente da Venezia, l'ammissione di nuovi membri. A volte, però, Venezia fa pressione e ottiene l'ammissione di persone di suo gradimento, nonostante il ferreo statuto del collegio. L'almo collegio è governato da quattro giudici, appartenenti al collegio stesso, denominati consoli. L'elezione dei consoli viene fatta ogni anno nel mese di dicembre. Dallo statuto di Bergamo(1), così come dalla "Relazione" del Da Lezze(2), si deduce che in un primo momento il collegio viene diviso in due parti uguali: una comprende i giudici anziani, l'altra i giovani. Si pongono i loro nomi, scritti su bigliettini, in cassette. Si estrae, quindi, un nome dagli anziani e uno dai giovani, poi si ripete l'operazione. I primi due nomi estratti governavano per i primi sei mesi dell'anno, gli altri due per i restanti sei. Nello stesso modo si procede per eleggere i quattro giudici che fanno le veci dei suddetti consoli, in caso di loro assenza o malattia. Nei sei mesi in cui sono in carica, i consoli hanno autorità di governo sul collegio, devono provvedere a procurare tutto quello che può giovargli e lo convocano non a scadenze fisse ma secondo le necessità.

Dall'"Ordo officiorum …"(3), invece, si deduce una tripartizione del collegio, sempre relativa all'anzianità di collegio di ogni giudice, e una conseguente elezione di tre consoli.

Un cancelliere del collegio dei notai, o un notaio da lui delegato, è incaricato di assistere a tutti gli atti che fanno i singoli giudici del collegio; deve prenderne nota e tenere una filza in cui riporre gli atti riguardanti un determinato anno, oltre ad un registro delle sentenze da portare nella cancelleria della città alla fine di ogni anno. Egli deve, inoltre, pretendere dalle parti litiganti il pagamento della somma che spetta, a seconda del tipo di atto, alla città; in caso di inadempienza è lo stesso cancelliere a dover risarcire la città.

Per quel che riguarda le competenze del collegio, esse riguardano le sentenze d'appello nelle cause civili. Ai giudici, infatti, è riservato l'appello delle sentenze del vicario pretorio, dei vicari del territorio e del giudice alla ragione e dazi. Le parti in contesa scelgono, di comune accordo, il dottore che deve giudicare in secondo grado. Se la sua sentenza conferma la sentenza di primo grado, questa restava definitiva. Spetta alle parti in causa l'onere del salario del giudice prescelto e delle varie spese processuali. Essi devono decidere, prima di cominciare la vertenza, se dividere le spese al cinquanta per cento oppure se dovrà pagare la parte che risulterà soccombente.

I giudici percepiscono un salario in percentuale al valore della causa, stabilito da precise norme contenute nello statuto della città. In caso di inadempienza, i giudici possono incorrere in sanzioni penali.

La tipologia dei documenti relativi all'almo collegio è da considerarsi organica e concerne gli atti relativi all'attività giudiziaria dei singoli dottori e non l'attività interna al collegio.

Più specificatamente, i documenti che compaiono con maggior frequenza sono le sentenze d'appello cui seguono numerosi atti accessori. Essi sono, principalmente:

− istanza, cioè la richiesta fatta ai giudici per ottenere l'intervento legale;

− citazione, cioè l'invito a comparire davanti al giudice;

− disposizioni, cioè norme e prescrizioni riguardanti la causa;

− deputazione di causa, cioè l'assegnazione di un determinato giorno per la trattazione e la definizione della causa;

− polizze di spese, riguardanti l'insieme delle spese relative a tutti gli atti di una causa;

le liste degli atti dove vengono elencati, in ordine cronologico, tutti gli atti relativi ad una causa;

− costituti e assegnazioni, cioè atti in cui si dichiara il nome del giudice scelto per l'appello e l'accettazione dell'incarico.

1 Cfr. B. Riccio (a cura di) "Statuta Bergomi", Bergamo, 1727, pp. 19−20.

2 Cfr. G. Da Lezze "Descrizione di Bergamo e dl suo territorio 1596", a cura di V. Marchetti e L. Pagani, Bergamo, 1989, pp. 173−174.

3 Cfr. "Ordo Officiorum communis Bergomi seculo XVI desinente vel XVII ineunte", co. Ms. cart., sec. XVIXVII, pp. 24−34, in Biblioteca "A. Mai" di Bergamo

Codici identificativi:

  • MIBA002FAE (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013