Consoli dei mercanti (1555 - 1804)
Serie
La serie consta di sentenze ed atti diversi prodotti dal consolato dei mercanti, organo dotato di poteri giurisdizionali creato dallo spirito corporativo dei mercanti, per lo più tessili, della città e del territorio di Bergamo. Le prime notizie riguardanti la collocazione e descrizione della serie risalgono al 1880(1). L'archivio storico, definito "archivio pretorio", è descritto come costituito da varie "categorie" cioè serie in molti casi corrispondondenti alle magistrature cittadine del periodo della dominazione veneziana.
La serie è una delle fonti documentarie attinenti alla vita commerciale di Bergamo e del territorio; secondo la rilevazione operata da L. Chiodi(2), risultava essere formata da 672 unità, (filze e registri), ma in seguito al presente riordino la sua consistenza è stata incrementata da unità regerite nella sezione "miscellanea".
Le notizie sulle competenze del consolato dei mercanti sono state ricavate principalmente dagli statuti dei consoli dei mercanti del 1457 e del 1780.
Gli "statuta mercatorum" del 1457 vengono compilati dai consoli e savi dei mercanti e approvati dal podestà, dal capitano e vicepodestà e da tre anziani. La loro validità giuridica è tale che per essi (come per quelli successivi del 1780) vige il principio secondo il quale "(…) questi statuti abbiano a essere osservati, come se fatti fossero dal Comune medesimo, ed i Rettori e Giudici della Città, ed i Consoli dei Mercanti siano tenuti osservarli e farli osservare (…)".
Lo statuto dei mercanti del 1457 stabilisce che ogni anno, nel mese di dicembre, una commissione di 12 membri del consiglio generale dei mercanti, debba eleggere 4 mercanti con la funzione di consoli. La carica di console dura dall'1 gennaio al 31 dicembre; i consoli devono giurare di esercitare la carica nella assoluta osservanza degli statuti del paratico, percepiscono un salario di "quatuor librettas candelarum cere" ed sono tenuti ad esercitare il loro ufficio esclusivamente in città. Nel caso di decesso o di rinuncia viene eletto un altro console, che non può rinunciare all'incarico o proporre altri candidati in sua vece.
I consoli hanno giurisdizione ed autorità su ogni lite, causa, questione e controversia vertenti tra mercanti o contro di essi intentate, fossero questi iscritti o meno nel "libro mercantile". Quest'ultimo è una sorta di albo professionale nel quale i notai dei consoli trascrivono i nomi e specificano l'attività dei mercanti che hanno ottenuto la licenza dai consoli stessi. Ogni mercante è così sottoposto al diretto controllo del consolato dei mercanti, tanto più che deve depositare il proprio "signum" distintivo (una sorta di marchio), che viene riportato dai notai accanto al suo nome. Le stesse disposizioni valgono anche per i sensali, i quali a loro volta devono iscriversi nel libro dei mercanti; mercanti e sensali sono tenuti a corrispondere una tassa al momento dell'iscrizione.
Tra le dispute di competenza dei consoli sono incluse quelle vertenti tra i mercanti e le categorie addette alla lavorazione dei tessuti: "fullatores", "tintores", "textores", "orditores", "cimatores" ed inoltre "revenditores et alios laboratores et mercenarios et contrahentes cum eis occasione dictarum mercantiarum et cuiusque earum vel alicuius earum".
Le controversie possono riguardare negoziazioni, acquisti o vendite. Di gran lunga preponderante era il numero delle controversie sorte nell'ambito del settore tessile, elemento trainante dell'economia bergamasca(3).
I consoli intervengono in merito a complicazioni legali sorte in occasione dell'uso di lettere di cambio e di altri titoli di credito.
Essi hanno piena autonomia decisionale e potere esecutivo riguardo alle sentenze emesse. Ogni loro sentenza ha valore pari a quelle emesse dal podestà e dai suoi giudici e deve essere mandata ad esecuzione entro dieci giorni, "secundum formam iuris" e in conformità ai decreti della Serenissima e degli ordinamenti del comune di Bergamo.
Il loro modo di procedere deve essere più snello rispetto a quello dei giudici dei tribunali ordinari; i consoli, infatti, sono tenuti a: "(…) cum omni velocitate cognoscere, expedire, diffinire et terminare pro ut melius sciverint et poterunt omni mora postpositam sumarie etiam de plano sine strepitu et figura iudicii sine scriptis et sine libelli vel declarationis datione, et sine litis contestatione omni judiciorum et juris solemnitate omissa (…) ac si rigor iuris in eis foret solemniter observatus et quicquid terminatum, decisum et diffinitum fuerit per ipsos dominos Consules vel per aliquem eorum, valeat et teneat et plenum robur habeat, et esecutionis mandetur per dictos Dominos Consules, quemadmodum haberetur, et executioni mandaretur si deffinita, decisa et determinata esset per Magnificum Dominum Potestatem Pergami, vel per eius judices vel jusdicentes Pergami (…)".
Le sentenze dei consoli sono dunque inappellabili e non possono essere annullate né modificate; in seguito la riforma dello stesso statuto stabilisce che le cause di valore superiore alle 16 lire imperiali possono essere appellate facendo ricorso ad altri magistrati del consolato dei mercanti, nell'ordine i tre sopraconsoli e i sette savi, tutti eletti con le stesse modalità dei consoli. La richiesta di appello deve essere inoltrata entro quattro giorni dall'emissione della sentenza dei consoli e i sopraconsoli devono giudicare entro un mese. In caso di conferma della sentenza, essa non è ulteriormente appellabile; in caso di riforma può essere rivista dai savi e da loro mandata ad esecuzione.
Lo statuto contempla la possibilità di ovviare ad eventuali discordie tra i consoli ricorrendo ai savi, il cui parere è vincolante.
I consoli decidono inoltre in merito a interdizioni, sequestri, pignoramenti e "detenzioni", sommariamente e in forma extragiudiziale, in qualsiasi giorno della settimana; sono invece considerati utili per giudicare tutte le altre cause solo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.
Uno o tre mercanti vengono anche nominati, di comune accordo tra le parti in causa, arbitri conciliatori. Nel caso in cui una delle due parti abbia rifiutato l'accordo da questi proposto, è costretta a pagare una penale di lire 25 imperiali. In caso di accettazione, invece, non è più possibile presentare nessuna forma di appello o querela.
I consoli, nel corso di una causa, possano interrogare chiunque vi sia implicato, e devono pronunciare ugualmente la sentenza anche in assenza di testi.
La procedura seguita dai consoli non presenta variazioni nei confronti dei mercanti stranieri.
L'operato dei consoli dei mercanti viene controllato da due "sindicatores" scelti dai dodici elettori membri del consiglio generale.
La trascrizione degli atti, dei processi e dei verbali delle elezioni dei consoli è affidata a due notai eletti dagli stessi consoli e da loro retribuiti.
I notai tutelano inoltre l'osservanza degli statuti, segnalando quelle persone che non li rispettano; annotano anche "consilia et reformationes" atte a rafforzare le norme statutarie. La figura del notaio riveste anche un ruolo istituzionale, poiché uno di essi deve sempre attendere all'esercizio giuridico dei consoli; il suo compenso varia a seconda del tipo di atto ed è regolato da un apposito tariffario. Spetta ai sindaci penalizzare i notai nel caso percepiscano indebitamente più denaro del dovuto. L'operato del notaio viene controllato dagli stessi sindaci mensilmente e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Oltre all'attività giuridica, un console deve assistere una commissione di dodici "onesti" mercanti nel controllo della qualità della merce e nella verifica di pesi e misure. Sempre ai consoli spetta assicurarsi che ogni mercante eserciti in conformità con le leggi statutarie.
I consoli, con l'aiuto dei savi, stabiliscono ed impongno le taglie necessarie per sostenere le spese del paratico.
"Gli Statuti e Privilegi del Paratico e foro dell'Università de Mercanti della città e distretto di Bergamo"(4), non modificano in modo significativo le competenze giuridiche del consolato dei mercanti, né l'ampiezza del loro ruolo regolatore nel commercio. Essi esprimono, semmai, la volontà di disciplinarne in modo più puntuale l'apparato organizzativo, sottolineandone l'accresciuta influenza sulla vita economica della città e del territorio.
Gli statuti del 1780 definiscono anche un'ampia normativa circa l'intervento dei consoli dei mercanti nel contenzioso tra debitori e creditori. Attribuiscono, infine una notevole importanza alle norme relative alle "piazze" delle lettere di cambio, alla loro circolazione e alle controversie in materia. In particolare gli statuti contengono una ducale di "confermazione del Privilegio de Cambi alla Piazza di Bergamo", del doge Alvise Mocenigo IV, datata 1772 giugno 10, che riprende i capitoli stabiliti dalla ducale di Antonio Priuli, del 1621 ottobre 8(5).
I documenti esaminati costituiscono un insieme omogeneo e le unità si presentano sotto forma di filze e registri a scadenza annuale. Più precisamente la produzione annuale è costituita da una filza di atti diversi, una filza di sentenze e un registro di sentenze (in alcuni casi quest'ultimo è stato inserito successivamente nella filza); il registro contiene la trascrizione sintetica delle sentenze della filza corrispondente, operazione necessaria ai fini amministrativi, onde evitare la dispersione della documentazione e snellire l'iter giudiziario.
Ogni unità contiene i nomi dei consoli, sopraconsoli e savi eletti l'anno precedente e di quelli eletti nel mese di aprile per l'anno in corso; in genere sono stati segnalati i nomi dei secondi insieme a quelli dei primi nel caso non comparissero nella filza dell'anno della loro elezione.
Sono stati inoltre segnalati le lettere di cambio e i protesti cambiari su modulo a stampa, utili per un riscontro con la normativa statutaria. Sono stati anche annotati gli interrogatori inviati da autorità di altre città al di fuori del dominio della repubblica di Venezia.
Sono state poi ritrovate, solo nel '600 e in modesta quantità, sentenze dei giudici dei danni dati e dei consoli di giustizia; il contenuto dei documenti (danneggiamenti alla proprietà privata e altre controversie non inerenti la materia mercantile) non presenta affinità con quello del resto della serie.
1 G. O. Bravi "Guida all'Archivio Storico del comune di Bergamo", in "Archivio Storico Bergamasco", n.2, 1982, pp.63−89.
2 L. Chiodi, "L'archivio del comune di Bergamo durante il periodo del dominio della Repubblica Veneta", in "Bergomum", LVIII, n.2, 1964, pp.119−126.
3 G. Da Lezze "Descrizione di Bergamo e dl suo territorio 1596", a cura di V. Marchetti e L. Pagani, Bergamo, 1989.
4 "Statuti e Privilegi del Paratico e Foro della Università de Mercanti della città e distretto di Bergamo", Bergamo, 1780, capp. XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXLX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCVI, XCVII, CXXIII.
5 "Indice della raccolta di ducali, atti e terminazioni ecc., riguardante la città di Bergamo", datt., sec. XX, in biblioteca civica "A. Mai" di Bergamo, inv. 2.4.
Codici identificativi:
- MIBA002FAF (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/****/fonds/5473