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Inventari, cure e tutele

Inventari, cure e tutele (1510 - 1803)

Serie

I documenti della serie "Inventari, cure e tutele"(1) sono tutti instrumenti notarili, in massima parte originali. Possono essere suddivisi in due categorie: nomine di tutori e curatori e inventari di beni; raramente testamenti, e solo nel caso di tutela testamentaria, e "acceptationes" o "restituziones" di nomine. L'istituto della tutela si trova codificato negli statuti cittadini. Nella redazione del 1491 è stabilito che al podestà, ai suoi giudici e ai consoli di giustizia spetta il potere di nominare tutori e curatori. Il tutore, nominato per gli orfani di padre al di sotto dei 14 anni, diviene automaticamente curatore dei minori dai 14 ai 18 anni. Il curatore viene nominato inoltre per la cura dei beni di prodighi, mentecatti e nei casi di assenza o "inabilità" del proprietario. Dopo aver prestato giuramento, entro sessanta giorni dalla nomina, tutori e curatori devono attendere alla stesura dell'inventario dei beni del tutelato in duplice copia, una delle quali deve essere depositata presso l'archivio della città, insieme allo strumento della loro nomina. Tali atti vengono quindi trascritti, da un addetto alla cancelleria, su appositi registri: questi costituiscono la sottoserie 55.2 (Registri delle cure, tutele e inventari). Il cancelliere riporta anche su una rubrica alfabetica il nome del defunto o dell'erede con riferimento al numero della pratica interna della filza.

La codificazione della difesa dei soggetti sociali deboli, vedove, orfani, "inabili", risulta, in epoca comunale, dalla fusione dello "ius" germanico, in cui la tutela è legittima cioè segue il diritto dell'agnazione, con lo "ius" romano, in cui la tutela è dativa ossia assegnata dal giudice. Quasi senza eccezioni, sono nominati tutori i consaguinei più prossimi al tutelato per via paterna e di sesso maschile. Le donne sono escluse dall'incarico della tutela, a meno che siano madri o ave del pupillo (ma sempre con il consenso dell'agnato più prossimo), nel qual caso devono però rinunciare alle seconde nozze. Solitamente è il parente più prossimo a costituirsi davanti al giudice chiedendo di essere nominato tutore o curatore; assai raro il caso di intervento spontaneo del giudice, così come sono poco frequenti i casi di tutela testamentaria. Nella stragrande maggioranza, le autorità preposte alla nomina di tutori e curatori sono il podestà e il vicario pretorio, mentre meno frequenti sono i consoli di giustizia, il giudice alla ragione e dazi e il capitano. Vi sono però anche singoli casi di intervento del giudice al maleficio, dei vicari del territorio e, in un caso di cura di beni di un chierico, del vicario della curia episcopale.

La serie è sottoposta ad un riordino per disposizione del consiglio della città nell'ultimo decennio del XVIII secolo. Ogni filza e registro vengono numerati, a ciascuna filza si aggiunge una rubrica alfabetica per cognomi e viene infine redatta una rubrica onomastica generale. Per un probabile errore vengono numerate, come se fossero i primi due registri, quelle che in realtà sono due filze legate. Nel 1673, alle norme statutarie si aggiungono ordini particolari dei sindaci inquisitori in Terraferma. A partire dallo stesso anno, oltre alla normale archiviazione, inizia una distinta raccolta di pratiche contenenti solo rinunce temporanee o ripudi di eredità e relative nomine; cinque filze formate da queste pratiche costituiscono la sottoserie a sè stante "inventari, cure, rinunce, accettazioni", secondo gli ordini dei sindaci inquisitori in Terraferma(2).

1 Titolo storicamente più esatto: "Cure, tutele e inventari".

2 Cfr. introduzione alla sottoserie "Inventari, cure, rinunce e accettazioni".

Codici identificativi:

  • MIBA002FB1 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013