|||
Stride

Stride (1621 - 1802)

Serie

Con le stride, o proclamazioni, si dà pubblica notizia di atti di compravendita, affinché le persone interessate ne vengano a conoscenza e possano intervenire qualora sentano danneggiati i propri interessi.

La serie contiene le proclamazioni che si fanno, a discrezione dell'interessato, "nelli cambiamenti di possesso nelle vendite, permute, donazioni e affittuanze ecc. per quiete delli contraenti e per salvare l'interesse di quelli che ne possono avere parte"(1).

Quando qualcuno vuole vendere o comprare o, comunque, esercitare un qualunque diritto su un bene immobile, mobile o su un diritto di acque, può metterlo alle stride(2).

Così facendo, dà la possibilità a coloro che avanzava eventuali diritti di prelazione sullo stesso, di opporsi all'atto. Chi vuole porre alle stride un bene deve prestar fede davanti a un giudice insieme a due o più garanti. Successivamente deve comparire davanti a una delle magistrature competenti da lui scelta e confermare il suo giuramento per iscritto. Dagli statuti di Bergamo (3) e dalle proclamazioni stesse si ricava che le istituzioni competenti per le stride sono il podestà, il capitano, i due rettori congiuntamente,il giudice alla ragione e dazi, il vicario pretorio, il vicario vice gerente pretorio e i consoli di giustizia.

Al fine di rendere pubbliche le stride, il magistrato, davanti al quale si compare per la scrittura, incarica un banditore affinché, facendole precedere da "longo et resonanti sono tubae", vada in diverse parti della città e, in taluni casi, del territorio a proclamare le suddette. Se costui risulta inadempiente, è tenuto al pagamento di una ammenda, corrispondente a venti soldi.

Le stride possano essere fatte sia in giorni feriali che festivi, escluso i giorni di festa stabiliti dagli statuti. Chiunque ritenga di poter vantare dei diritti di prelazione sul bene posto alle stride, può presentarsi davanti all'autorità competente. I termini entro i quali bisogna comparire sono tre mesi per le persone di età maggiore di anni 18 presenti in città al momento delle stride e sei mesi per i minori di anni 18 e per gli assenti dalla città "et etiam furiosi, aut mentecapti, muti vel prodigi". Il comparente deve esporre per iscritto i vantati diritti, giurando di non agire per fini fraudolenti. Oltre al termine di tre o sei mesi, vi sono venti giorni duranti i quali i comparenti hanno la possibilità di esibire le prove in proprio favore. Chi vuole opporsi, deve farlo entro i dieci giorni immediatamente seguenti i venti giorni utili per la presentazione delle prove. Se non si presenta nessuno nei termini stabiliti, si procede alla conferma dell'atto.

Nel caso in cui l'interessato ad un atto non si preoccupa di porlo alle stride, gli aventi diritto di prelazione hanno tempo trent'anni per vantare i loro diritti.

La serie si presenta globalmente uniforme come struttura dei registri e come tipologia degli atti. Per quel che riguarda la compilazione dei registri, nella deliberazione del consiglio del 1619 febbraio 14 si legge che deve essere "formato un libro alfabettato intitolato libro delle imposizioni delle proclame il qual di continuo stia in questa cancellaria, sopra il quale da cadauno che per l'avvenire ottenera simile imposizione di proclame sia fatto notare, per mano de' cancellieri, il nome del giudice del quale haverà ottenuto tal imposizione, il nome del venditore della proprietà con le coerenze e perticato, il giorno dell'istrumento et da chi sarà stato rogato et il giorno di tale imposizione".

Ciò corrisponde alla forma nella quale ci sono pervenute le stride. La proclamazione si articolava in due parti tra loro chiaramente distinte: nella prima viene indicata la data in cui l'atto è scritto dal cancelliere, il nome dell'interessato alle stride, nome che compariva nella rubrica alfabetica onomastica presente nella maggiore parte dei registri; segue la formula caratteristica "impositio proclamationum ad assicurandum et excludendum agnatos iuxta formam statutorum"; la magistratura che emette la proclamazione, i nomi dell'altra parte contraente, infine la data in cui è stato rogato l'atto e il notaio rogatario; nella seconda vengano elencati i beni posti alle stride, specificando le coerenze e, per le terre, anche la misura in pertiche.

E' opportuno segnalare, infine, che i registri sono compilati ma non sottoscritti dal cancelliere.

1 Cfr. M. Ferro, "Dizionario del diritto comune e veneto", Venezia, 1778, vol. 10, pp. 186−188.

2 Si presti attenzione a non confondere il termine "stride" con "stridore". Per stridore, infatti, si intende una diffida o notizia pubblica data per ordine del giudice a quelli che, chiamati, non compaiono o non si trovano.

3 Cfr. B. Riccio (a cura di ), "Statuta Bergomi", Bergamo 1727, pp. 91 e segg.

Codici identificativi:

  • MIBA002FB4 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013