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Sindacati delle arti

Sindacati delle arti (1683 - 1794)

Serie

Gli statuti che dal XV secolo regolano la disciplina delle corporazioni delle arti e mestieri rappresentano l'origine stessa dell'ordinamento dei sindacati o consigli delle arti.

Le riunioni, più o meno frequenti, riguardano generalmente l'elezione dei rappresentanti, le decisioni in merito a questioni daziarie, i calmieri, la difesa dell'arte in caso di liti e la regolamentazione del mercato. Non di rado i consigli richiamano le norme costitutive dell'arte che gli iscritti non sempre rispettano.

Statuti e riunioni sono soggetti all'influenza delle autorità cittadine, nella figura dei deputati dei consigli minore e maggiore, che vagliano e approvano le norme costitutive delle arti, e dei giudici delle vettovaglie e dei consoli dei mercanti, che esercitano un potere di giurisdizione civile e di generale controllo sulle associazioni.

Gli statuti reperiti, tranne quello dei "peliciai", non riguardano direttamente le arti oggetto di questa serie ma le affinità riscontrate con i documenti esaminati sono tali da poterli considerare una valida premessa al profilo storico della serie.

Si può considerare lo statuto dei "peliciai" o "varoteri" di Bergamo del 1471(1) un tipico esempio della struttura organizzativa delle arti. Il console e i tre sindaci, rinnovabili di anno in anno, sono le autorità principali. Spetta al console la riscossione delle "taglie" imposte dai sindaci ad ogni esercente in proporzione uguale a quella del dazio per far fronte, ogni qual volta è ritenuto necessario, alle spese dell'arte. E' inoltre obbligatoria una tassa d'iscrizione per chi vuole "far botega in città, borghi e sottoborghi" ed essere così inserito in apposito registro. Il negoziante è poi obbligato a "far la prova de giudicio del ditto consule et sindici e non essendo approbato non possa esercitare né far ditta botega" pena il pagamento di un'ammenda.

Il console è responsabile della veridicità delle denunce fatte nei confronti di quelli che non hanno rispettato ordini dell'arte; suo compito è poi quello di farsi carico della sepoltura degli iscritti più indigenti.

Il tesoriere, o cassiere, annota entrate e uscite su un libro che consegna, alla fine del mandato, al successore. Alcune aggiunte ai capitoli dello statuto, redatte nel 1668, stabiliscono che "il sindaco e tesoriero habino cura di sollecitare et assistere e far tutte le liti et cause di qualunque sorte apertinente a ditta arte sotto pena di scudi dieci da essere applicati la metà alla magnifica città e l'altra al paratico"; questo principio della salvaguardia dell'arte ad opera dei suoi massimi esponenti si ritrova continuamente nei documenti considerati. Lo statuto dei mercanti di "spalere e tarlintane" del 1548(2) include anche l'ordine per ogni appartenente all'arte di non contraddire la giurisdizione dei consoli dei mercanti davanti ai quali devono presentarsi per ogni causa di mercanzia, pena 10 lire imperiali. Lo statuto dell'"arte e paratico delli armaroli" del 1559(3) contiene le stesse disposizioni di quelli precedenti. Il contributo per l'iscrizione all'arte, obbligatorio pena un'ammenda, è denominato "paratico", nome questo comune ai documenti analizzati. Si segnala inoltre che la rinuncia alla carica di sindaco implica il pagamento di una multa; questo principio è di frequente ricordato dagli stessi consigli. Lo statuto dei fabbricanti di lana del 1620(4) contiene clausole valide anche per le altre corporazioni, ribadite, con varianti di nomi e cifre, nel corso dei consigli; il forestiero che intende esercitare l'arte deve versare al console 6 lire, due subito e quattro in un secondo momento. Il console era tenuto a convocare il consiglio per il rinnovo dei sindaci, consiglieri e consoli; nessuna iniziativa riguardante l'arte può essere presa senza la convocazione e l'approvazione del consiglio.

I membri dell'arte devono partecipare nel giorno del Corpus Domini alla processione sotto il "penello", ossia lo stendardo distintivo dell'arte, lo è poi richiesta la presenza alla messa celebrata in onore del Santo protettore. L'osservanza scrupolosa di questi ordini, anche in questo caso, è evidenziata dai consigli delle arti che a volte decidono di prelevare una certa somma dalla cassa per l'acquisto di un nuovo "penello". E' fissato un sussidio in caso di malattia, ricavato dal denaro disponibile in cassa e d'importo conseguente alla gravità di ogni singola situazione. Qualsiasi trasgressione dei capitoli dell'arte è punita dai giudici delle vettovaglie. L'influenza dell'ufficio e dei giudici delle vettovaglie è sempre stata notevole. I sindacati delle arti avvengono, come testualmente riportano i relativi documenti "di mandato dell'ufficio alle vettovaglie" oppure "degli illustrissimi giudici alle vettovaglie". Numerose sono le richieste che i sindaci delle arti presentano ai giudici delle vettovaglie per regolare il calmiere dei prezzi e in caso negativo gli stessi compaiono davanti ai giudici che esercitano giurisdizione civile anche riguardo alle loro liti interne. Il legame con questa magistratura è confermato anche dal fatto che nel XVIII secolo vi sono le sottoscrizioni dei "giudici alle vettovaglie e paratici".

L'influsso della magistratura delle vettovaglie coesiste con una certa autonomia delle arti rilevabile dai documenti riguardanti per esempio l'affitto del dazio. Spesso accade che le arti richiedano ed ottengano "l'investitura del dazio" e che i consigli nominini poi i sindaci o i deputati per il calcolo della quota che spetta ad ogni membro dell'arte. Così vale per i "prestinari", i "macellari", gli "osti", i "grassinari". Le corrispondenze tra le diverse arti non sono riscontrabili solo a livello di organizzazione interna, al cui vertice vi sono i sindaci o i consoli e i deputati, ma anche nelle modalità delle riunioni. Premesso che le cariche comprendono a volte, oltre a quelle già menzionate, le figure di cancelliere, priore, consiglieri, fante o bidello, bombardiere, le assemblee si svolgono con variabile periodicità: in alcuni casi è regolare, più o meno annuale, in altri discontinua.

Per alcune arti poi le riunioni documentate iniziano solo nel '700. Le discussioni sulle decisioni dei consigli non sono verbalizzate con precisione ma i documenti si limitano a descriverne i contenuti. E' sempre riportata la votazione degli ordini del giorno con le voci favorevoli e contrarie. Sono indicati i nomi di tutti i partecipanti con indicazioni delle cariche dei sindaci e dei consiglieri. Alla fine del testo segue la sottoscrizione del notaio o del cancelliere dell'ufficio delle vettovaglie oppure quella del cancelliere dell'arte.

Le sedi delle riunioni sono le più svariate: il convento di S. Francesco, la vicinia Sant'Eufemia, il convento di S. Agostino nella vicinia San Michele al Pozzo bianco, la vicinia di San. Michele dell'Arco, il convento delle Grazie e talvolta l'ufficio delle vettovaglie(5).

Le filze degli anni 1758, 1759, 1761, 1763 e 1779 sono rimaste nella serie dell'ufficio delle vettovaglie poiché contenenti, oltre a documenti dei consigli delle arti, accuse e sentenze emesse da quell'ufficio.

1 Cfr. ms. Biblioteca civica "A. Mai" di Bergamo, sala I, D, fila V, 3.

2 Cfr. ms. Biblioteca civica "A. Mai" di Bergamo, sala I, D, 8, 2, 9.

3 Cfr. ms. Biblioteca civica "A. Mai" di Bergamo, sala I, D, 4, 2.

4 Cfr. ms. Biblioteca civica "A. Mai" di Bergamo, sala I, D, 3, 5.

5 Le arti presenti nei documenti sono: "calegari", "tessitori di tela", "tessitori di seta", "farinari e biavaroli", "fornari de masseria", "prestinari", "molinari", "fornari", "vaghezini seu battilana", "sarti", "scartelini", "falegnami", "tagliapietre", "scartozini", "barbieri", "censuali", "schiopetari e ferari", "arti di S. Alessandro", "muratori", "scarpolini", "polizzari", "selari e astari", "misuradori", "brentadori e travasadori", "confettori", "macellari", "grassinari", "hosti".

Codici identificativi:

  • MIBA002FB6 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013