Registri delle consegne degli atti civili alla cancelleria comunale (1555 - 1738)
Serie
La serie, interamente rinvenuta nel corso del riordino Archidata, è costituita da una filza e sette registri sui quali è annotato il tipo e la consistenza del materiale documentario che annualmente deve essere consegnato da parte dei notai principali e coadiutori dei vari uffici del comune di Bergamo alla cancelleria comunale; tali uffici sono innanzitutto l'ufficio del podestà o "pretorio", quello del vicario pretorio, del giudice alla ragione e dazi, dei consoli di giustizia, dei consoli dei mercanti, ai quali vanno aggiunti quelli dei giudici delle vettovaglie, dei giudici delle strade e incanti (o della "camera dei pegni") e dei giudici dei danni dati, detti "uffici di palazzo".
Riguardo all'obbligo di questi notai di consegnare il materiale prodotto nei propri uffici alla cancelleria del comune, la normativa sembra assumere una maggiore precisione e perentorietà solo nella seconda metà del '500.
Lo Statuto del 1491, infatti, contiene solo una disposizione, al cap. XV della Collazione X, secondo la quale "qualsiasi notaio della città, e di sobborghi e del distretto di Bergamo, che finora abbia fatto o in futuro faccia qualche scrittura riguardante e pertinente il comune di Bergamo, con qualsiasi nome sia qualificato e di qualsiasi tipo sia l'ufficio in cui sta", è tenuto (o sia costretto) a consegnare tali scritture "ad armaria comunis Bergomi" entro un mese a partire dalla pubblicazione dello Statuto.
Una delibera del consiglio maggiore in data 17 settembre 1554 tra altre disposizione stabilisce con maggiore rigore ciò che i notai principali degli "uffici di palazzo" sono tenuti a fare oltre alla presentazione di filze e registri alla cancelleria del comune.
In primo luogo tali notai devono descrivere su di un "libro", che dove essere vidimato dai cancellieri del comune le somme di denaro ricevute, i nomi delle persone dalle quali le hanno ricevute e il motivo. Inoltre sono tenuti a numerare le filze gli uffici ai quali sono deputati e ad annotare, in una rubrica ordinata alfabeticamente, i titoli di questi atti "affinché più facilmente possano essere ritrovati gli stessi atti ed essere fatti i conti di quelli in ogni momento".
La preoccupazione in ordine alla "contabilità" da effettuarsi sugli atti degli "uffici di palazzo" sembra proprio essere il motivo fondamentale dell'obbligo delle "consegne alla cancelleria".
Ciò appare con più evidenza ancora nella delibera del consiglio minore che il 1584 dicembre 23 regolò questo obbligo definitivamente. Questa delibera scatturisce innanzitutto dalla constatazione che molti notai principali e coadiutori, scaduto il loro mandato, trattengono per molto ancora "i danari spettanti a questa communità" così come gli atti e i registri che sono tenuti a presentare alla cancelleria. I registri, inoltre, spesso non vengono neanche compilati dai notai coadiutori.
Per rimediare a tale situazione il consiglio minore delibera innanzitutto che "gli spettabili deputati nell'avvenire a fare i conti" debbano "rifferir con giuramento i conti di detti notai e coadiutori nel modo gli haveranno ritrovati al finir dell'anno" affinché " si possa veder se si haveranno intrattenuto denari del pubblico".
Qualora la somma trattenuta superi le lire 10 imperiali, la pena è l'esclusione da qualsiasi ufficio per i cinque anni seguenti.
Acciò si possa effettuare tale deliberazione", poi "i suddetti nodari e coadiutori siano obbligati haver presentato nella cancellaria del comune per tutto decembrio di cadauno anno le sue vacchette, e filze sotto l'istessa pena".
Per ciò che riguarda la responsabilità della conservazione degli atti nella cancelleria, tale compito, inizialmente proprio dei due cancellieri del comune, a partire dal 1593 viene affidato esclusivamente ai due coadiutori della cancelleria. Una delibera del consiglio maggiore del 20 dicembre 1592 stabilisce, tra l'altro: "Non possano li cancellieri haver emolumento de gl'atti civili del palazzo che sono nella cancellaria, ma tal emolumento aspetti alli coadiutori oltre il salario che ad essi viene dato dalla communità, le affermationi puoi rimanghino alla cancellaria secondo il solito".
Per "affermationi" si intende, con ogni probabilità, non solo l'autenticazione apposta sui registri sia dai notai degli uffici che dai cancellieri comunali, ma soprattutto l'importo che la cancelleria può ricavare dalle copie degli atti che rilascia. I coadiutori "non possano dar fuori copia non affermata sotto pena di pagar del proprio le ditte affermationi".
La consegna di registri e filze avviene quasi sempre a gennaio dell'anno successivo o, al più tardi, a marzo.
Gli uffici per i quali esistono sempre gli elenchi di consistenza sono quello del podestà, chiamato anche "pretorio", quello del vicario pretorio, del giudice alla ragione, dei consoli dei mercanti e dei consoli di giustizia.
Vengono poi registrate, anche se per un primo periodo con minore continuità, le consegne da parte dei notai degli uffici dei giudici delle vettovaglie e dei giudici delle strade e incanti, ufficio questo chiamato inizialmente anche "camera dei pegni"; maggiore discontinuità esiste, invece, per l'ufficio del giudice dei danni e quello "dei dazi". Il primo sembra subire assorbimento da parte di quello dei consoli dei mercanti negli anni 1645 − 1647; ricompare come ufficio consegnatario nel 1675, per scomparire poi definitivamente durante tutto il '700. Il secondo viene incorporato da quello del giudice alla ragione e a partire dal 1634 scompare dai registri delle consegne.
Va detto inoltre che a partire dal 1706, con un solo precedente nel 1678, anche un "notaio" o "cancelliere" del collegio dei giuristi figura tra i consegnatari alla cancelleria comunale. E' da notare, infine, che un ufficio importante come quello del giudice al maleficio non ha l'obbligo di presentare il proprio materiale alla cancelleria comunale, cui spettano solo gli "atti civili", ma ad un apposito "archivio comunale".
La struttura tipica dei "Registri delle consegne" è così definita: sulla pagina di sinistra sono scritti, a partire dall'alto, e, ordinati uno sotto l'altro, i nomi dei notai, e, quando vi sono, dei notai coadiutori; sulla pagina di destra preceduta della formula "contrascrittus presentavit …", c'è la descrizione di tipo e quantità di registri e filze consegnati, annotata in corrispondenza del nome di ogni notaio che consegna elencato sulla pagina di sinistra.
1 Da non confondere con la cancelleria pretoria; cfr. serie "Atti della cancelleria pretoria" dell' "Archivio dei Rettori"
2 Da un passo del "Capitolare Officiorum"(ms., 1657, Bergamo, Biblioteca "A. Mai", AB 94, c. 78) e dagli stessi "Registri delle consegne" si deduce l'esistenza di un ufficio "dei dazi" che però, a partire dal 1634, appare incorporato in quello del giudice alla ragione e dazi.
3 "Capitolare Officiorum", cit., c. 72 e c. 75.
4 Questa delibera è resa pubblica mediante un proclama a stampa all'inizio del quale sono riportati tutti i "capitoli" della delibera citata nel 1554 dicembre 17.
5 Per quanto riguarda elezione e compiti dei cancellieri e coadiutori del comune cfr. "Capitolare officiorum", cit., cc. 65v e segg; e B. Riccio (a cura di ), "Statuta Bergomi", Bergamo 1727, coll. I, cap. XLVI.
6 Cfr. "Capitolare Officiorum", cit., c. 107, cap. 16.
7 Ciononostante per la datazione delle singole unità si è optato per la data di presentazione.
8 Questo termine archivistico è stato utilizzato anche per indicare il tipo di contenuto di ogni singola unità di questa serie. L' "elenco di consistenza" è una "lista che indica la quantità dei pezzi conservati nelle diverse serie di un fondo per anno, per fascicolo, per categorie, per numero di pratica, ecc.. In alcuni casi corrisponde a un inventario sommario", cfr. P. Carucci, "Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione", Roma, 1986, (aggiornamenti, 36).
9 Cfr. "Capitolare Officiorum", cit., c. 66v.
Codici identificativi:
- MIBA002FB7 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/****/fonds/5481