Tribunale di Provvisione: provvidenze generali e appuntamenti (1396 - 1791)
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"L'officio di provvisione [o tribunale di provvisione] dall'epoca viscontea fino alla rivoluzione francese fu sempre composto dal vicario e dai dodici, ma volendo rifarsi alle origini di questa magistratura, si osserva che dapprima sorsero i dodici; in seguito per qualche tempo si ebbe a capo di questi un priore e molto più tardi fu posto un funzionario speciale con il titolo di vicario del signore"(1).
La più antica notizia del tribunale di provvisione risale al 1279 e trova conferma in una deliberazione del consiglio generale in data 11 aprile 1280: per la prima volta compaiono determinati e specificati i poteri dei dodici, probabilmente fissati poco dopo la costituzione di tale ufficio (da porsi quindi verso la metà del 1279 ad opera dell'arcivescovo Ottone Visconti). Nel 1283 compaiono degli "anziani" in numero di ventiquattro; è molto probabile che si tratti dell'ufficio dei dodici nonostante il numero sia doppio, infatti le funzioni sono le medesime. Nel 1286 per la prima volta accanto ai dodici viene posto un priore insieme al capitano del popolo, poi i dodici sono assistiti da un vicario generale del signore, presto affiancato da un provicario o luogotenente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza; infine dal 1366 compare il vicario di provvisione come delegato apresiedere i dodici.
Elezione: nel periodo più antico la nomina dei dodici spetta al podestà ed al capitano del popolo, nel periodo visconteo molto probabilmente sarà il signore a compierne la nomina: il loro ufficio ha durata di due mesi ad eccezione di uno di loro, la cui carica si protrae di quindici giorni per istruire ed informare i nuovi eletti. Essi inoltre, non percepiscono salario (almeno fino al periodo sforzesco); devono essere milanesi e due di loro fanno parte del collegio dei giurisperiti. Alcuni capitoli fissati da Giovanni Maria Visconti nel 1405 stabiliscono la procedura della loro nomina: il vicario e i dodici in carica scelgono sei cittadini per ciascuna delle sei porte e questi a loro volta scelgono i dodici due per porta. Sembra, tuttavia, che questa prassi non sia mai stata adottata e nel 1409 si parla già di una lista di dodici per porta inviata dal tribunale al duca perché dai settantadue cittadini nominati si estraggano a sorte ogni due mesi i nuovi dodici; con Filippo Maria Visconti si tornerà alla nomina fatta direttamente dal duca. Una nuova riforma di Massimiliano Sforza nel 1515 dà per la prima volta alla città il potere di nominare il vicario e i dodici o più precisamente di scegliere i centocinquanta deputati designati a nominare il vicario ed i dodici. A proposito dei centocinquanta, gli storici individuano in questi una riduzione applicata ai novecento del consiglio generale, ma molto probabilmente tale modifica non è da attribuirsi a Massimiliano Sforza, bensì alla conquista di Francesco I di Francia(2). Tornando al tribunale di provvisione, Francesco I, pur mantenendo alla città la facoltà di nomina, stabilisce che ogni anno i decurioni componenti il consiglio generale, ridotti a sessanta nel 1518, segnalino al governatore diciotto cittadini (tre per porta), dieci tra i quali, eletti dallo stesso governatore, insieme a due giurisperiti, scelti dal collegio, costituiranno i dodici. Riguardo alla nomina del vicario, gli statuti del 1502 stabiliscono che avvenga ancora ad opera del duca e che sia scelto tra i dottori in legge forestieri; con Massimiliano Sforza si stabilisce che il vicario di provvisione debba essere cittadino milanese e appartenere al collegio dei giurisperiti: la sua durata in carica è di sei mesi, ma può essere prorogata per uno o più anni secondo il volere del signore. In seguito l'elezione del vicario andò a poco a poco modificandosi, finchè le nuove costituzioni di Carlo V stabiliranno che i sessanta del consiglio generale presentino al governatore sei giurisperiti, tra i quali verrà scelto il luogotenente all'ufficio di provvisione, destinato a diventare vicario l'anno seguente. Per i dodici si ebbe invece la conferma del sistema già visto: "nominatio" di diciotto nobili (tre per porta), tra cui il governatore farà l'"electio" di dieci che insieme ad altri due, scelti tra i giurisperiti, formeranno il tribunale. Queste disposizioni vengono mantenute fino al 1786 ed in parte al 1796. Nel 1786, infatti, il vicario di provvisione muterà il nome in prefetto, il tribunale di provvisione verrà sostituito nelle sue competenze dalla congregazione municipale(3) ed il senato insieme al magistrato camerale e alla congregazione dello stato verranno aboliti; tutte le loro funzioni confluiranno nel consiglio di governo.
La sede del tribunale sembra essere stata fino al 1385 il Broletto vecchio (che sorgeva sull'area di palazzo Reale), poi viene trasferita al Broletto nuovo (Piazza Mercanti), dove rimarrà fino alla fine del sec. XVIII.
Attribuzioni: le funzioni del tribunale di provvisione sono principalmente amministrative e secondariamente giudiziarie; aveva infatti il compito di nominare i funzionari da lui dipendenti, cioé quelli delle strade, delle acque, delle vettovaglie, i consoli di giustizia, i sindaci ed esattori; la nomina di questi, infatti, soltanto nel periodo visconteo − sforzesco è compiuta dal duca, nel periodo successivo passa al tribunale.
Altro compito del tribunale è di regolare le entrate, le spese ordinarie e straordinarie del comune, far riscuotere da funzionari competenti imposte ed oblazioni, affidare incarichi di riparazioni di strade, ponti e canali, concedere licenze di vario tipo (pesca, trasporto, vendita), promuovere feste e funzioni civili e religiose, pubblicare gride o statuti emanati da duchi e governatori, provvedere alla fornitura di beni di prima necessità per la città sorvegliandone la produzione, l'approvvigionamento e la vendita, procedere dunque a multe e condanne in caso di frodi, rappresentare il comune nelle cause contro di esso o contro privati detentori o debitori del comune.
I molteplici riordini attuati nell'archivio storico civico dalla metà del 1600 alla metà del 1800 e la grande dispersione di documenti (incendi, guerre, operazioni di scarto o sottrazione di documenti), hanno spesso portato ad un continuo rimescolamento, separazione e spoglio dell'archivio. Il riordino più determinante, oltre a quello del Giulini, risulta essere quello di Ignazio Lualdi, archivista civico tra il 1770 ed il 1784. Quest'ultimo si è occupato soprattutto di riordinare gli atti relativi alle istituzioni municipali e le norme da lui seguite si trovano elencate negli atti del consiglio generale (v. scheda serie consiglio generale), tuttavia tracce del suo intervento si trovano anche nella serie del tribunale (es. reg. 2, b. 217).
Altri precedenti interventi sono comunque documentati dagli atti di nomina di archivisti e di assegnazioni d'incarico di riordino: a questo proposito sembrano interessanti le norme di tutela e conservazione del materiale d'archivio contenute in un registro del tribunale, con l'inventariazione di alcuni atti allora conservati. Tracce delle dispersioni subite dall'archivio sono individuabili in: regg. 53 − 62 indicati nell'inventario "Dicasteri" come materiale scomparso, mentre le serie "provvidenze generali, appuntamenti", "membri", mostrano una documentazione scarsa rispetto all'ampio periodo che ricoprono, anche nel caso frequente che la documentazione si riferisca allo stesso periodo e che sia di diversa natura, la scarsità globale della stessa fa presupporre una consistente operazione di scarto o dispersioni avvenute già nell'ufficio d'origine o per le cause sopra esposte.
In particolare la sottoserie "provvidenze generali e appuntamenti" è costituita da tre buste titolate "provvidenze generali" e quattordici "appuntamenti". Sotto il primo titolo sono raccolte lettere, dispacci reali o governativi, in originale ma anche in copia, inviati al tribunale o al solo vicario di provvisione. Sono compresi anche verbali e memoriali redatti a seguito di convocazioni o riunioni che non avevano scadenza fissa, ma dovevano essere molto frequenti. Tali tipi di verbali costituiscono in massima parte il materiale raccolto sotto il titolo "appuntamenti". Anche qui, come nei verbali precedenti, vengono trattati argomenti di natura amministrativa, fiscale e di ordine pubblico. La documentazione presenta il vicario e i dodici spesso insieme, ma a volte il solo vicario con i magistrati dipendenti dal tribunale: giudice delle strade e giudice delle vettovaglie. Tutti costoro si avvicendano a seconda del problema da trattare. Si possono trovare più verbali in uno stesso giorno, talora sottoscritti dal vicario, ma più spesso se ne riporta solo il nome.
Metodo di schedatura: si è cercato di seguire l'inventario "Dicasteri" in uso presso l'archivio storico civico, facendo corrispondere ad ogni busta una scheda unità ad eccezione della serie dei registri, nella quale si è fatta corrispondere una scheda unità per ciascuno di essi, anche nel caso di più registri in una stessa busta. Per ragioni di uniformità, talora si è ricorso ad un lavoro di sintesi dei dati riportati nel suddetto inventario, ma più spesso si è cercato di integrarli o specificarli.
1. Cfr. C. Santoro, "Gli offici del comune di Milano…", cit., p. 75.
2. Cfr. E. Verga, "Delle concessioni fatte da Massimiliano Sforza alla città di Milano", in "Archivio Storico Lombardo", s. III, XXI, fasc. 4, 1894, pp. 331 − 349.
3. Nel fondo Dicasteri non vi è la serie corrispondente alla congregazione municipale.
Codici identificativi:
- MIBA00359E (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/****/fonds/6565