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Strade (giudice delle strade)

Strade (giudice delle strade) (1457 - 1786)

3 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

La sottoserie delle "strade" è composta di solo tre buste che trattano soprattutto delle nomine ed elezioni di giudici e ufficiali e della notaria o banca di detto ufficio. Esso, come quello delle vettovaglie, dipendeva o era strettamente controllato dal tribunale di provvisione. Solo nel 1345 si parla di un giudice addetto all'ufficio delle strade in occasione della ripartizione di queste fatta dal vicario e dai dodici di provvisione per stabilire le comunità tenute alla loro manutenzione.

A Milano il giudice viene designato dal vicario e dai dodici di provvisione e nominato dal duca: è un forestiero e il suo incarico dura sei mesi sotto i Visconti; quasi sempre un milanese, in carica per due anni, sotto gli Sforza. In base agli statuti del 1396, compito del giudice è di provvedere nei mesi di marzo, aprile e maggio alla riparazione delle strade, di sorvegliare che nessuno tenga banchi o ostacoli di altro genere, curare che siano eseguite le disposizioni emanate per la buona tenuta, nel caso procedere e condannare, fare i bandi e le condanne per iscritto dandoli al notaio del suo officio per la registrazione e versare il denaro riscosso al cassiere o al tesoriere del comune. La sua sfera di competenza si estende oltre la città di Milano, su tutto il ducato.

L'autorità gerarchica immediatamente superiore ai giudici delle strade è il magistrato straordinario e più tardi, per breve periodo, con l'unione di questo con il magistrato ordinario, il magistrato camerale.

Il giudice ha alle sue dipendenze ufficiali o ispettori: alla fine del XIV secolo questi erano dodici, due per porta, sono poi ridotti a sei e hanno dei coadiutori; sono nominati e controllati dall'ufficio di provvisione.

Alla fine del 1443 il duca stabilisce che tanto il giudice che gli ufficiali debbano essere sindacati ogni tre mesi, essendo gli abusi facili in questo ufficio. L'esattore riscuoteva le multe e le versava ancora al tesoriere del comune.

Negli statuti del 1502 viene stabilito che i sei ufficiali delle porte (sei della camera) o probiviri siano nominati dal duca e uno di loro sia un dottore collegiato; devono agire assieme al giudice, il quale nulla può fare senza l'intervento e il consenso di questi sei.

Oltre i sei delle porte, l'ufficio è composto di un uditore, un cancelliere, un cassiere, uno scrittore, tre ingegneri, un capomastro, un portiere e un fante.

Nel 1786 viene abolita la carica di giudice delle strade e sostituita da un delegato provinciale.

Codici identificativi:

  • MIBA0035A8 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013