Scuole elementari (1821 - 1851)
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Consistenza archivistica: fascc. 11 in bb. 3
Secondo il regolamento organico per le scuole elementari pubblicato nel Veneto con notificazione 22 novembre 1818 e in Lombardia con notificazione 7 dicembre 1818, erano previste nel Regno Lombardo Veneto tre tipologie di scuole elementari (capitolo I, art. 1 e sgg.):
− "scuole elementari minori"
− "scuole elementari maggiori"
− "scuole elementari tecniche".
Le scuole elementari minori [di due classi] erano "istituite per la prima necessaria istruzione di tutti i fanciulli di qualunque condizione".
Le scuole elementari maggiori offrivano "istruzione alla gioventù che intende[va] applicarsi allo studio delle scienze e delle arti". Le scuole maggiori contemplavano tre o quattro classi.
Le scuole tecniche – previste anche se di fatto non compiutamente attuate − erano invece destinate a quanti intendessero "dedicarsi al commercio, agl'impieghi economici ed a tenere libri di ragione".
Le scuole dovevano essere distinte per quanto possibile in maschili e femminili. Nel caso non fosse possibile istituire scuole separate per i due sessi, l'istruzione − pur nell'ambito dello stesso istituto e e dello stesso locale − doveva essere impartita a orari diversi.
Le scuole elementari minori erano istituite "ovunque si tiene un Libro parrocchiale" (capitolo II, art. 7 e sgg.). Erano favorite tuttavia soluzioni che consentissero una razionalizzazione nella dislocazione degli istituti: nel caso il numero dei fanciulli e delle fanciulle fra i sei e i dodici anni fosse inferiore a cinquanta si poteva provvedere alla loro istruzione nel modo più conveniente, senza l'istituzione di una scuola regolare. Analogamente se due parrocchie si trovassero nelle vicinanze l'una dell'altra e i fanciulli potessero essere tenuti insieme, era caldeggiata l'istituzione di una scuola comune.
Le scuole elementari maggiori – di quattro classi − erano istituite nei soli capoluoghi di provincia, oltre che nella città di residenza del Governo. Eccezioni per l'istituzione in altre città o comuni potevano essere prese in considerazione.
Una o più scuole elementari maggiori di tre classi per fanciulle erano istituite in tutte le città regie e nelle città di residenza del Governo, a seconda della maggiore o minore popolazione.
Dove, per mancanza di un numero sufficiente di alunni, non fosse istituita alcuna scuola, al parroco era "particolarmente raccomandato di radunare presso di sè i fanciulli e d'istruirli in comune".
Per quanto attiene alle materie di insegnamento (capitolo III, art. 19 sgg.), nelle scuole elementari minori si insegnavano: i principi della religione cattolica, leggere e scrivere, l'aritmetica, il confronto delle misure, dei pesi e delle monete in corso, i "primi precetti per esprimere ordinatamente in iscritto le proprie idee".
Nelle scuole elementari maggiori si insegnavano nelle prime tre classi "inferiori", oltre alle stesse materie delle scuole minori e alla continuazione dell'aritmetica, "i principj della Religione Cattolica più estesamente con un compendio della Storia sacra, e colla spiegazione del Vangelo", la calligrafia, l'ortografia e la grammatica italiana, "i precetti per istendere in iscritto piccoli componimenti", leggere e scrivere latino sotto dettatura.
Nella quarta classe "superiore", divisa in due corsi, si insegnavano inoltre i rudimenti dell'architettura, della geometria e della meccanica, della stereometria, del disegno, della geografia, della storia naturale e della fisica.
Le scuole elementari minori e quelle maggiori di tre classi erano uguali per entrambi i sessi, ad eccezione del fatto che dove ai fanciulli veniva insegnato a leggere e a scrivere in latino, le fanciulle erano istruite nei "lavori femminili".
L'ispezione superiore in tutte le scuole elementari spettava al Governo, fatta salva la "sopravveglianza e direzione dei Vescovi per ciò che risguarda gl'insegnamenti della Religione" (capitolo V, art. 30 sgg.).
In ogni Governo – nel territorio lombardo e nel Veneto – vi era un ispettore in capo delle scuole, cui era demandata la sorveglianza e direzione di tutte le scuole elementari dipendenti dal Governo.
Vi erano inoltre degli ispettori provinciali, degli ispettori distrettuali e dei direttori locali.
La scuola tecnica e le elementari maggiori avevano un proprio direttore.
Agli ispettori distrettuali spettava il compito una volta all'anno di visitare tutte le scuole del proprio distretto. I distretti scolastici erano composti da più parrocchie di una provincia e dovevano essere possibilmente conformi "al riparto dei Vicariati e dei Commissariati distrettuali".
Gli ispettori distrettuali dipendevano per la parte amministrativa ed economica dal Regio delegato provinciale e per la parte morale e scientifica dall'ispettore in capo, col quale corrispondevano attraverso l'ispettorato provinciale.
Il direttore locale era il parroco del paese dove era istituita una scuola elementare minore e rendeva conto all''ispettore distrettuale.
"L'ispezione e la cura sullo stato economico e sui bisogni di ciascuna scuola elementare minore apparteneva all'amministrazione del Comune, come quello che ne deve sostenere le spese".
Per quanto riguardava il personale (capitolo VI, art. 41 sgg.) ogni scuola elementare minore aveva il suo maestro o la sua maestra, eventualmente coadiuvati da un assistente qualora il numero degli allievi fosse superiore a cento, o da due assiestenti in caso di più di duecento fanciulli.
Nella scuole elementari maggiori femminili le materie d'istruzione e i lavori femminili erano insegnati almeno da due maestre e da una assistente.
Nelle scuole elementari maggiori di tre classi vi era un maestro per ogni classe, mentre in quelle di quattro classi i maestri erano almeno cinque.
La religione in tutte le scuole elementari era insegnata dal parroco o da uno dei suoi coadiutori.
Relativamente alle nomine (capitolo VII, art. 51 sgg.), l'ispettore in capo era scelto da Sua Maestà preferibilmente fra gli ecclesiastici e stipendiato. Gli uffici di ispettore provinciale e distrettuale e di direttore delle scuole elementari minori erano posti "d'onore" e gratuiti.
I maestri, le maestre e gli assistenti delle scuole elementari minori erano proposti dai Comuni − attraverso l'ispettore distrettuale − all'approvazione dell'ispettore in capo, che provvedeva alla nomina.
Gli stipendi dell'ispettorato, dei direttori, maestri e maestre e assistenti delle scuole elementari maggiori erano a carico dello Stato; quelli dei maestri, delle maestre e assistenti delle scuole elementari minori erano a carico dei rispettivi Comuni.
Le spese (capitolo VIII, art. 61 sgg.) dei fabbricati e tutte le altre relative all'istituzione delle scuole elementari minori spettavano ai Comuni interessati, mentre per le scuole elementari maggiori ci si regolava come per i licei e i ginnasi.
Dal giorno in cui una Scuola elementare minore era istituita in un Comune, essa diventava obbligatoria per tutti i fanciulli e le fanciulle compresi fra i 6 e i 12 anni, che non fossero istruiti altrimenti da maestri privati autorizzati (capitolo IX, art. 63 sgg.).
In caso di contravvenzione le famiglie erano multate in ragione di una mezza lira ogni mese di assenza.
Da una scuola elementare minore si poteva accedere alla terza classe di una scuola elementare maggiore, se in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal maestro a seguito di apposito esame.
Il regolamento del 1818 era completato da una serie di "istruzioni" dedicate a soggetti e argomenti specifici, pubblicate assieme al regolamento generale nel 1821 a Venezia:
"I. Istruzioni pei maestri assistenti"
"II. Istruzioni pei maestri delle scuole elementari minori"
"III. Istruzioni pei maestri delle scuole elementari maggiori"
"IV. Istruzioni pei direttori delle scuole elementari maggiori, normali e tecniche"
"V. Istruzioni per i parrochi"
"VI. Istruzioni per gl'ispettori distrettuali"
"VII. Istruzioni per gl'ispettori provinciali"
"VIII. Istruzioni per l'ispettore in capo"
"IX. Istruzioni per le autorità amministrative"
"X. Discipline scolastiche. Metodo d'insegnamento, orario delle scuole, esami"
In coda al volume del 1821 erano presenti inoltre, oltre a esempi di modulistica:
"Disciplina per gli alunni delle scuole elementari"
Ordinanza 28 marzo 1821 sulle scuole elementari minori.
Fonti
- Zambaldi 1975 = Ida Zambaldi, Storia della scuola elementare in Italia. Ordinamenti, pedagogia, didattica, in partic. p. 92 sgg., LAS, 1975
- De Fort 1979 = Ester De Fort, Storia della scuola elementare in Italia, vol. 1: Dall'Unità all'età giolittiana, in partic. p. 15 sgg., Feltrinelli, 1979
- Pruneri 2006 = Fabio Pruneri, Oltre l'alfabeto. L'istruzione popolare dall'Unità d'Italia all'età giolittiana: il caso di Brescia, p. 25 sgg., Vita e Pensiero, c2006
- Regolamento e istruzioni 1818 = Regolamento per le scuole elementari del Regno Lombardo Veneto, pubblicato in Lombardia con notificazione 7 dicembre 1818 e nel Veneto con notificazione 22 novembre 1818
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/CAI-/fonds/121497