Ente Comunale di Assistenza - E.C.A.
L’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) fu istituito dalla Legge n. 847 del 3 giugno 1937 allo “scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità". Nel quadro di un tentativo del regime di attuare un riordino definitivo nel caotico settore assistenziale, l’E.C.A. sostituiva le precedenti Congregazioni di Carità e istituti di beneficenza, acquisendone compiti e patrimonio. Queste ultime, esistenti da tempo imprecisato, erano state, in parte, normate dal R.D. 1007 del 27 novembre 1862, attraverso cui si era cercato di attribuire a queste numerose organizzazioni di beneficenza un modello chiaro e unico, a partire da una classificazione del concetto stesso di opere pie, per giungere alla gestione del regime economico, concretamente l’unico settore in cui si sarebbe esercitata l’ingerenza dello Stato sulle stesse. La congregazione aveva lo scopo di amministrare i beni destinati ai poveri, assisteva e curava gli orfani e i minorenni abbandonati, i sordomuti e i cechi poveri. I contributi, per tale tipo di assistenza, provenivano da donazioni e lasciti privati, nonché da somme elargite da enti pubblici quali comune e istituiti di credito. Oltre a queste incombenze le congregazioni di carità dovevano amministrare e gestire i beni di quelle Opere Pie esistenti precedentemente il 1862.
Il decreto 1007 istituì una Congregazione di carità presso ogni Comune del Regno ma, di fatto, la prassi continuò ad essere di carattere locale e scardinata da un controllo centrale. Infatti, la legge non intervenne sulla loro classificazione giuridica: gli organismi continuarono ad operare in regimi misti di diritto pubblico e privato e di rendite sia di carattere fondiario sia da sussidi pubblici. Un’accelerazione rivolta ad invertire questa tendenza venne decretata dalla Legge 6972 del 17 luglio 1890, cosiddetta “legge Crispi”, denominata Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. I 104 articoli normativi sancirono l’effettivo ed assoluto monopolio allo Stato sulla materia assistenziale, sottraendola all’iniziativa privata. La vigilanza sull’amministrazione delle opere pie venne affidata ai sottoprefetti e alle Giunte provinciali amministrative, mentre “al ministro dell’Interno spetta[va] l’alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza”. La legge stabiliva che i membri e il presidente della Congregazione fossero nominati dal Consiglio comunale nella sessione d’autunno e non più della metà appartenessero allo stesso organo consiliare. Il Regio decreto del 5 febbraio 1891, n. 99 ne decretò il regolamento esecutivo e normò, tra l’altro, anche la tenuta dell’archivio (art. 21): «La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri: a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile; b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti; c) registro cronologico delle deliberazioni. I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l’impiegato particolarmente responsabile verso l’amministrazione della tenuta e conservazione dell’archivio. I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno».
Le Congregazioni vennero soppresse con l’istituzione, come detto, degli E.C.A. nel 1937. La legge n. 847 stabilì un controllo ed un’ingerenza del regime rigida presso gli enti che, di fatto, erano “enti corporativi autarchici”, come ben si può evincere dalla composizione interna (art. 2): «L’ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato del quale fanno parte, con il podestà che lo presiede: un rappresentante del fascio di combattimento, designato dal segretario del fascio; la segreteria del fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali, in numero di quattro nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti; di sei nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti; di otto nei comuni con più di 100.000 abitanti. Detti rappresentanti sono nominati dal prefetto, su terne proposte dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute». Con decreto legislativo n. 225 del 14 aprile 1944 la scelta dei membri ricadde sulle Giunte municipali e, successivamente, dal 1946, sui Consigli comunali. Con decreto legislativo luogotenenziale n. 173 del 22 marzo 1945 furono istituiti Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, tra le varie attribuzioni, vigilavano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art.3).
Dal punto di vista finanziario l’E.C.A. aveva un proprio patrimonio derivante dalle rendite delle congregazioni di carità e degli istituti ad esse dipendenti e finanziamenti provenienti dalle provincie, dai comuni e da altri enti. Nel corso degli anni, oltre ai compiti primari di assistenza ai bisognosi e coordinamento delle varie attività assistenziali all’interno dei confini comunali vennero demandate all’Ente altre forme di assistenza come quella post-bellica (1945-1963), il soccorso invernale (1954-1963) e l’assistenza agli invalidi civili cechi (1966-1975). In generale l’E.C.A. s’impegnava anche in attività sussidiarie quali la cura degli interessi degli indigenti, talvolta assumendo la loro rappresentanza legale, e la promozione di provvedimenti a tutela degli orfani, dei minorenni abbandonati e di altre categorie svantaggiate.
Gli Enti comunali di assistenza furono soppressi nel resto d’Italia, escluse le Regioni a Statuto speciale, con il D.P.R. n° 616 del 24 luglio 1977, le loro funzioni trasferite ai comuni insieme alle attribuzioni, ai rapporti patrimoniali ed al personale dei medesimi Enti. In Sardegna la Legge regionale in merito venne stipulata solamente nel 1987 e si tratta della n. 10 del 1 aprile: Norme per l’attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.
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