Ufficio di conciliazione

La figura del Giudice conciliatore venne istituita con il Regio Decreto sull’ordinamento giudiziario italiano, n° 2626 del 6 dicembre 1865, in particolare agli artt. 27-33 (Titolo II, Capo I), quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, di nomina regia e presente in ogni comune, competente per le controversie di modico valore. Solamente con la legge n. 261 del 16 giugno 1892 lo Stato introdusse la denominazione di “Ufficio di conciliazione” e normò l’effettivo funzionamento dell’Ufficio presso i Comuni decretando modalità di nomina, durata in carica, competenze ed attribuzioni dei giudici. La lista degli eleggibili, redatta dalle Giunte municipali, veniva pubblicata e il Giudice veniva scelto dal presidente del Tribunale competente (Regolamento di applicazione della medesima legge: Regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728). Accanto alla figura del giudice conciliatore era prevista la presenza di un vice-conciliatore e di un messo. I conciliatori (o i vice conciliatori) rimanevano in carica per tre anni, con la possibilità di essere successivamente confermati, e operavano in regime di gratuità. Potevano essere eletti alla carica tutti i cittadini maggiori di venticinque anni, purché residenti nel Comune e rispondenti a specifiche caratteristiche quali ad esempio essere stati sindaci o amministratori, pagare cento lire d’imposta annuali, essere laureati, avvocati, cancellieri, senatori etc. ovvero capaci di assolvere per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio alle funzioni di magistrato onorario.
In sede non contenziosa la conciliazione operava tramite il magistrato popolare o giudice conciliatore come sostitutivo del processo civile e trovava luogo prima che la causa fosse instaurata e in luogo di essa. In sede contenziosa la conciliazione poneva termine alla lite e operava come modo di estinzione del processo civile. Fin dalla sua istituzione, il giudice conciliatore decideva i procedimenti riguardanti beni mobili di modesto valore, valore che sarà periodicamente aggiornato, quando non attribuiti dalla legge a un giudice di più alto grado. Era altresì chiamato a decidere le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, le controversie relative a contratti di locazione di beni immobili. La funzione primaria era quella di favorire l’accordo tra le parti della controversia e possedeva potere decisionale qualora l’accordo non venisse raggiunto.
Nell’espletamento delle proprie funzioni veniva affiancato, oltre che da un vice conciliatore, dal cancelliere, in genere il segretario comunale. Questi aveva il compito di assistere i giudici nelle udienze, ricevere gli atti giudiziari e pubblici, registrare e conservare gli atti di cui era possibile rilasciare copia. Doveva anche tenere tre registri utili per la gestione ed il funzionamento dell’ufficio: il registro degli avvisi alle parti, quello per le tasse di bollo nelle cause trattate col gratuito patrocinio, e quello recante le convocazioni delle parti, nonché le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela. Inoltre, la legge prevedeva che il cancelliere dovesse conservare in distinti volumi, separatamente in base alle cause eccedenti e non eccedenti le 50 e le 100 lire, le serie cronologiche dei processi verbali di conciliazione, le sentenze, le dichiarazioni di ricorso in appello, le udienze, gli atti di notorietà delegati dai pretori.
Alla legge n. 261 del 1892 fece seguito, ultima nel riordino sostanziale dell’istituto, la legge del 28 luglio 1895, n. 455, la quale dettava norme semplificate di procedura innanzi ai conciliatori.
L’art. 91/d del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 annoverava tra le spese obbligatorie dei comuni quelle per l’Ufficio del giudice conciliatore.
L’ufficio del giudice conciliatore venne soppresso per effetto della legge n. 374 del 21 novembre 1991 che sancì l’istituzione del giudice di pace. L’art. 1 della legge affermò che l’ufficio del giudice di pace è “ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordinamento giudiziario”, "il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile”. Mentre l’art. 44 dichiarò “soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento delle cause pendenti”. Di fatto l’attività del giudice di pace, in sostituzione del giudice conciliatore, si verificò solamente a partire del 1996 a seguito della riforma del sistema giudiziario.