Patronato scolastico
Il Patronato scolastico era un ente di diritto pubblico, istituito presso ogni Comune ai sensi della legge n. 487 del 4 giugno 1911. Sin dalla fine del XIX secolo il governo piemontese spronò i Comuni, Congregazioni di Carità e privati cittadini, attraverso il Regio decreto n. 5296 del 16 febbraio 1888, affinché istituissero i primi patronati scolastici, allo scopo di indurre i fanciulli a iscriversi a scuola e a frequentarla assiduamente. Non era però un obbligo normativo ma una sorta di invito ad un’azione puramente filantropica. Con la legge n. 407 dell’8 luglio 1904 venne istituito, nel bilancio del Ministero dell’Istruzione, un fondo speciale per la concessione di sussidi ai patronati. Tuttavia, fu solamente nel 1911, con la legge Daneo-Credaro che venne istituito in ogni Comune del Regno il patronato scolastico con personalità giuridica.
Il Patronato esplicava compiti di assistenza scolastica al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che ostacolavano l’adempimento scolastico. Si occupava, ad esempio, della fornitura gratuita di libri, cancelleria, indumenti, medicinali e integrazione alimentare sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni poveri. Istituiva e gestiva, fra l’altro: dopo scuola, colonie, favorendo l’assistenza igienico sanitaria e curando ogni altra iniziativa che integrasse l’azione educatrice della scuola.
Il Patronato era un ente pubblico istituzionale e morale a struttura corporativa e perseguiva i propri fini attraverso le quote dei soci (enti, associazioni o persone fisiche), contributi statali o proventi vari. Era amministrato da un Consiglio di amministrazione composto: dall’assessore della pubblica istruzione del comune o di un consigliere delegato, dai rappresentanti del comune eletti dal consiglio comunale al di fuori dei consiglieri, dal direttore didattico o suo sostituto, da delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti, da delegati delle varie categorie di soci eletti dall’assemblea generale, da insegnanti elementari appositamente eletti. I patronati scolastici vennero più volte riformati nel corso degli anni Venti (1925, 1928), sino al 1939 quando, con RDL n. 310, vennero soppressi e le loro funzioni assorbite dalla Gioventù italiana del littorio (GIL).
Con Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, intitolato “Riordinamento dei patronati scolastici” vennero ricostituiti e disciplinati con nuove norme. Nonostante la ristrutturazione dell’’istituzione portata avanti dalla legge Gotelli (L. 4 marzo 1958, n. 261) ed il successivo Regolamento del 1961, ormai le sorti del provveditorato apparivano chiare. Il D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 ne decretò ufficialmente la soppressione.
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