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Processi per acque ed altro

Processi per acque ed altro (1434 - 1776)

2 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

La serie comprende due mazzi costituiti da copie di atti processuali prodotti per le vertenze intentate, per la maggior parte, dal comune di Orzinuovi in difesa delle proprietà e dei diritti comunali, in particolare dei diritti d'acqua (unità 219). Le unità 218 e 219, corrispondenti ai mazzi 117 e 118, raccolgono gli atti giudiziari relativi alle vertenze discusse, ossia: querele, citazioni, suppliche, istanze, ordini, comparizioni, testimonianze e sentenze. L'unità 218, costituita da 19 sottounità relative a diversi procedimenti giudiziari, contiene la documentazione prodotta per le cause intentate da o contro il comune in materia di sussidio e taglie, alloggiamenti militari, affitti di possessioni comunali, danni per incendio e debiti diversi. Di notevole importanza è la causa tra il sacerdote Girolamo Palazzoli ed i sacerdoti Bartolomeo Pennacchio e Luigi Bernardi, discussa in Sacra Rota ed innanzi al collegio di Venezia, per l'assegnazione dell'arcipresbiterato di Orzinuovi (sottounità 218.19). Il comune non compare direttamente come parte in causa, ma non va dimenticato che il comune orceano è fino al XV secolo giurispatrono della parrocchia.

Di maggior interesse è l'unità 219, che contiene le raccolte di atti processuali di cause per diritti d'acqua del comune di Orzinuovi: moltissime sono le dispute del comune orceano con il comune di Rudiano e con i conti Martinengo da Barco e di Villachiara per lo sfruttamento dei fontanili a sud di Rudiano, specialmente per l'utilizzo delle acque della seriola Comuna. Già nell'atto di fondazione di Orzinuovi dell'11 luglio 1193 la città di Brescia garantisce agli abitanti di Orzinuovi i diritti d'acqua per l'irrigazione delle possessioni ad est e ad ovest del castello(1). Nel 1520 il comune di Orzinuovi, per mantenere e difendere i propri diritti e privilegi in materia di acque, intenta e vince la causa contro Battista Martinengo ed il comune di Rudiano per l'acqua "del ramo" dal quale deriva la seriola Comuna, poiché questi ultimi hanno l'abitudine di otturare i vasi d'acqua per impedirne lo scorrere e di proibire agli operai di recarsi sul luogo a compiere i lavori di espurgo (sottounità 219.5). Dello stesso periodo è la vertenza contro Vittore e Bartolomeo Martinengo per l'uso delle acque della Formana (sottounità 219.6); le vertenze con i Martinengo continuano per l'assegnazione delle acque della seriola Battirola negli anni 1584 − 1585 (sottounità 219.10 − 11). Con i conti Martinengo il comune apre un'altra vertenza nel 1675 a favore degli utenti della seriola Mezzarola (sottounità. 219.19).

Altra causa intentata dal comune di Orzinuovi è quella contro i conti Giovanni Battista e Annibale e poi Giacomo e Pietro Suardi per i diritti d'acqua della seriola Savoria (negli atti "Sairia" o "Saioria") datata dal 1610 al 1668. La vertenza comunque è sempre risolta a favore del comune (sottounità 219.14 − 15) come la vertenza con Ercole Bellaso del 1619 − 1620 per il possesso di una pezza di terra e delle rive − quindi dei diritti d'acqua − della seriola Comuna che attraversa quell'appezzamento (sottounità 219.16). Contro il comune di Rudiano vi è poi la vertenza, dal 1646 al 1669, nella quale il comune orceano delibera di non contribuire alle spese di manutenzione e sistemazione delle sponde del fiume Oglio, sostenute nel 1649, imputando i danni all'incuria ed alla negligenza degli abitanti di Rudiano (sottounità 219.18). L'unità 219 infine contiene documentazione per cause in materia di debiti (sottounità 219.20) e per l'amministrazione comunale (sottounità 219.22); raccolte di scritture giudiziarie ad uso del comune (sottounità 219.1) ed atti rimasti separati dalla documentazione, ora dispersa, cui originariamente si riferivano (sottounità 219.4, 8, 12 e 21).

Dall'analisi dei documenti si rileva con chiarezza l'iter giudiziario: una causa viene discussa in loco innanzi al podestà di Orzinuovi che ha giurisdizione in civile ed in penale salvo per lo "ius gladii" di spettanza del provveditore veneto. Alla sentenza di prima istanza può seguire il ricorso innanzi ai rettori di Brescia o, tramite l'intervento degli avogadori di comun, ai tribunali di ultima istanza di Venezia che possono annullare la sentenza. Tutte le sentenze sono emesse, sentite le parti, alla presenza di due testimoni. Se, però, nella vertenza le parti si orientano alla ricerca di un compromesso gli avversari ricorrono all'arbitrato, ossia deferiscono ad una terza persona la decisione della controversia. Le parti nominano un arbitro, spesso "iuris utriusque doctor", o più arbitri, purchè in numero dispari, e si impegnano a rispettarne la decisione promettendo anche di pagare la pena comminata all'inobbedienza della sentenza.

Gli atti raccolti per queste vertenze sono per lo più copie semplici ed autentiche, come si può anche rilevare dalle note a margine degli "exempla" e "producta" e dalle sottoscrizioni dei notai o cancellieri autenticatori. I due mazzi, in discreto stato di conservazione, sono scritture omogenee in relazione alla materia giudiziaria e già collocate da Giovanni Livi nella serie "Processi per questioni di acque ed altro". In occasione del nostro intervento si è preferito mantenere questo accorpamento individuando per la documentazione contenuta nei due mazzi alcune sottounità, 19 per il mazzo 117 e 23 per il 118.

1 Cfr. Archivio del Territorio, cit., b. 29 registro 0 ¿ primo, cc. 316−317

Codici identificativi:

  • MIBA002EC3 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013