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Elezioni

Elezioni (1890 - 1895)

2 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

Dei tre organi comunali costituiti dal consiglio. giunta e sindaco, solo il primo risulta, fin dall'origine, direttamente eletto da parte dei cittadini. Gli artt. 28 e 29 della legge comunale e provinciale del 1865 prescrivevano e regolavano l'elencazione degli aventi diritto al voto mediante la formazione di una "lista elettorale" permanente, compilata dalla giunta e deliberata successivamente dal consiglio, che avrebbe avuto validità anche di lista elettorale politica con il R.D. 24 settembre 1892, n. 999. La revisione annuale delle liste era affidata ad una commissione comunale avente il compito di redigere i verbali delle proprie operazioni e di trasmetterli, assieme al materiale relativo alle nuove iscrizioni e alle cancellazioni, alla commissione elettorale provinciale cui spettava l'approvazione definitiva della liste rettificate (art. 2, legge 11 luglio 1894, n. 286 e art. 31, legge comunale e provinciale del 1898). da riunirsi poi in un registro da conservarsi negli archivi comunali (art. 21, regolamento della legge comunale e provinciale del 1865; art. 42, legge elettorale politica 1892; art. 58 della legge comunale e provinciale del 1889 e art. 53 della legge comunale e provinciale 1898). La compilazione delle liste elettorali vennero interrotti con il venir meno del funzionamento su base elettorale dei comuni e con l'applicazione generale della legge 3 settembre 1926, n. 1910, dell'ordinamento comunale e fascista che prevedeva la nomina regia di un podestà che ereditava le competenze già esercitate dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.

Codici identificativi:

  • MIBA003176 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013