Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia di Concesio ( 1928 - 1973 )

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Ente pubblico territoriale

Profilo storico / Biografia

L’ Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia (ONMI) viene istituita con la legge n. 2277 del 10 dicembre 1925, che ne stabilisce la sede a Roma e la sottopone alla vigilanza del Ministero dell’Interno; si configura non come ente elemosiniero, ma come ente assistenziale erogatore di aiuti in maniera integrativa rispetto agli enti pubblici e privati senza però sostituirsi ad essi. Le finalità dell’ONMI sono il rafforzamento del vincolo familiare, l’impulso alla natalità e la riduzione delle cause di mortalità di madri e bambini, quindi con l’ente ci si prefigge di provvedere “alla protezione e all’assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate; dei bambini lattanti e divezzi sino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose, dei fanciulli fisicamente o psichicamente anormali, e dei minori materialmente o moralmente abbandonati, traviati o delinquenti, sino all’età di anni diciotto compiuti…Favorisce inoltre la diffusione delle norme e dei metodi scientifici d’igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l’istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti specialmente in riguardo alla sifilide; di scuole teorico-pratiche di puericoltura e corsi popolari d’igiene materna e infantile… organizza, l’opera di profilassi antitubercolare dell’infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili” (1). A livello provinciale l’opera dell’O.N.M.I. si esplica attraverso la costituzione di “una federazione diretta da un consiglio composto dal presidente e otto consiglieri, scelti, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate, dalla giunta esecutiva dell’opera nazionale”, mentre “in ogni comune l’attuazione dei compiti dell’opera nazionale è affidata a patroni dell’uno e dell’altro sesso, scelti dal consiglio direttivo della federazione provinciale tra persone di indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile… Per il coordinamento delle loro attività i patroni sono riuniti, nei singoli comuni, in uno o più comitati di patronato” (2). L’ordinamento dell’Opera si caratterizza per il suo stretto collegamento con gli enti statali e parastatali. La legge del 1925 viene perfezionata nel 1933 (3), che crea un più stretto rapporto tra l’O.N.M.I. e il Partito Nazionale Fascista. Viene istituito L’Ente Opere Assistenziali con l’obiettivo di un più stretto rapporto istituzionale tra le sue articolazioni territoriali e centrali, imponendo un diretto collegamento tra l’ONMI e il Partito nazionale fascista. Erano membri di diritto del comitato comunale il podestà del comune, che assumeva la carica di presidente, la segretaria del Fascio femminile in qualità di vicepresidente; il segretario del Fascio o un suo delegato, un magistrato o il giudice conciliatore designato dal presidente del Tribunale, l’ufficiale sanitario, il presidente della congregazione di carità e un sacerdote di nomina prefettizia, ma “che avesse cura di anime”. Coadiuvavano il comitato i patroni e le patronesse, designati dal presidente del comitato della federazione provinciale in accordo con il presidente del comitato comunale e con gli organi locali del Partito nazionale fascista. Pertanto a seguito di questa legge i comitati comunali ONMI furono indirizzati a confluire nell’Ente opere assistenziali (EOA). Con la legge n. 298 si accentuò in modo notevole il controllo del PNF e degli organi di partito a esso collegati sui comitati di patronato ONMI, trasformati in organizzazioni paragovernative volte a migliorare le condizioni igieniche, sanitarie e alimentari delle madri e dei bambini di condizioni modeste.
Sostanziali modifiche sia nella denominazione dei vari organi sia nella loro composizione vengono apportate in seguito dalla legge del 1° dicembre 1966, n. 1081. Le Federazioni provinciali diventano Comitati provinciali e il Commissario provinciale viene sostituito da un presidente. I Comitati di patronato diventano Comitati comunali, presieduti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato; i membri del Comitato durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
L’opera dell’O.N.M.I. prosegue fino al 1975, quando l’ente viene soppresso con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, e le sue funzioni passano alle regioni, alle province e ai comuni.

L’attività del comitato locale dell’ONMI è documentato dal 1928 al 1973.
Note:
(1) Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, art. 4.
(2) Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, artt. 8, 10.
(3) Legge 13 aprile 1933 n. 298.

Complessi archivistici