Fabbriceria parrocchiale
La Fabbriceria è l’ente che cura l’amministrazione del patrimonio di una chiesa destinato all’edificio e alle spese di culto.
Col termine Fabbriceria si sono però designati, nel corso del tempo, sia la fabrica ecclesiae, cioè la massa patrimoniale, sia il consilium fabricae, cioè il consiglio preposto all’amministrazione di tali beni patrimoniali ed avventizi (1). Riconosciuta anche dal diritto canonico quale organo amministrativo della chiesa, la Fabbriceria poteva essere composta, sotto la presidenza del rettore della chiesa o di un suo delegato, tanto da elementi laici che ecclesiastici nominati dall’Ordinario, dove tuttavia i laici dovevano limitarsi al ruolo amministrativo e non potevano ingerirsi nel ministero spirituale. Disciplinata espressamente dalla Chiesa per la prima volta nel Concilio di Trento, fu più volte regolamentata anche dall’autorità civile: nel periodo franco-napoleonico (Decreto 1807) successivamente dal Regio Governo (Disposizione governativa 1825, Decreti governativi 1826, 1833, Regio decreto 1850, Decreto del Governo Lombardo 1852) e dallo Stato italiano (Disposizioni ministeriali 1862, 1865, 1867, 1870 Legge 1864, Legge 1870) (2).
Nelle province del Regno lombardo-veneto rimase in vigore la legislazione napoleonica (decreto 7 aprile 1807, relativo alle spese di Culto e di Beneficenza a carico dei comuni; decreto 9 maggio 1807, riguardante la notificazione de’ Benefici, Cappellanie e Legati anche di Patronato; decreto 26 maggio 1807, riguardante la proibizione delle Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società laicali, eccettuate le Confraternite del SS.). Anche la legislazione dell’Italia postunitaria non si sostituisce alle leggi degli ex stati; infatti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, che prevedeva la soppressione degli enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e la liquidazione dell’asse ecclesiastico, faceva eccezione per le fabbricerie.
La materia venne regolamentata ex novo dal Concordato fra Stato e Chiesa del 1929. Secondo le disposizioni previste da quest’ultimo documento, i fabbricieri erano solitamente nominati dal Prefetto della Provincia (tranne uno che è designato dall’Autorità ecclesiastica) e lo Stato esercitava il compito di vigilanza e tutela sulle fabbricerie, anche dal punto di vista contabile, dove infatti i bilanci e i conti consuntivi sono soggetti ad approvazione da parte del Prefetto (3).
Frequentemente si trovano, come fondi aggregati presso gli archivi dei Comuni, piccole parti di documentazione delle Fabbricerie che per vicende varie vi sono rimaste.
(1) Angelo Mercati, Augusto Pelzer, Antonio Bozzone, Dizionario ecclesiastico, Utet, Torino 1954, vol. I, pp. 1051-1052; A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano 1962, pp. 289-290.
(2) Raccolta sommaria delle disposizioni vigenti sull’amministrazione delle fabbricerie, Brescia 1884.
(3) A.Ciralli, Disciplina giuridica delle fabbricerie e degli enti ecclesiastici, Noccioli, Firenze 1964.
Soggetti produttori
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