Raspe (1695 settembre 26 - 1774 gennaio 4)
51 unità archivistiche di primo livello collegateSottoserie
La sottoserie, già individuata da Giovanni Livi, contiene i registri delle raspe (copie di sentenze criminali) di un cospicuo numero di provveditori di Salò. Si tratta nella quasi totalità di registri pergamenacei.
Quanto alla forma, le sentenze pronunciate dal tribunale di Riviera, chiamato anche arengo o arringo, vengono registrate secondo uno schema consueto.
Alla formula introduttiva stereotipa segue la sommaria descrizione del processo, con gli elementi della fase inquisitoria e accusatoria: il nome del reo, la sua provenienza, le circostanze della denuncia del reato, l’informazione del processo e della sua autorità (delegata al provveditore e giudice del maleficio con il rito del consiglio di dieci servatis servandis, oppure ordinaria), l’esposizione più o meno circostanziata del fatto criminoso con le sue modalità (luogo, complici del reo, armi usate, ecc.), la cattura dell’indiziato o la sua spontanea consegna dopo essere stato proclamato, qualora non rimanga contumace, il che succede solitamente, la sua confessione e la costituzione della difesa, la sentenza.
La seduta del tribunale si conclude con la pubblicazione delle sentenze e relativa data. Alla fine del registro è apposta l’autenticazione della raspa del cancelliere prefettizio.
In taluni casi le sentenze sono corredate, a margine, di depennazione, a pena eseguita o tolta. Essa è costituita da alcuni elementi, che non compaiono mai tutti contemporaneamente in ogni sentenza; nel complesso risultano i seguenti: data di depennazione; indicazione del mandato esecutivo del provveditore, con nome di questi e data; ufficio del magistrato veneto che ha decretato la depennazione; motivo della depennazione; pagamento delle imposizioni di depennazione e delle spese del processo; pubblicazione “al loco solito”; consegna al depennato di un bollettino in stampa rossa a sua cauzione.
La depennazione della sentenza avveniva su richiesta del reo o dei suoi avvocati. Le magistrature venete che ordinano la depennazione sono il senato, il consiglio di dieci, il consiglio dei sette deputati alla liberazione dei banditi (fino al 1734), l’ufficio della camera dell’armamento, in caso di depennazione da condanna alla galera, il consiglio di 40 civil vecchia al criminale (sede di appello delle sentenze criminali).
Il motivo della depennazione non sempre viene indicato.
D’altra parte la depennazione esigeva il pagamento di imposizioni, che sconsigliavano di richiederla, se non per necessità. In casi di povertà, se attestata dal parroco e dal comune in cui il condannato risiedeva, la depennazione avveniva senza pagamento.
A margine delle sentenze, oltre alle depennazioni, vi sono altre annotazioni: ingiunzione a non consegnare copia di sentenza se non siano state pagate le spese del processo e dell’inquisizione spettante al consiglio di dieci e se non sia stata risarcita la cassa pubblica per la cavalcata, pubblicazione di sentenze in altri luoghi, oltre Salò.
Il complesso dei registri delle raspe, pressoché senza lacune nel periodo coperto (1695−1774), costituisce un nucleo significativo per la ricostruzione dell’amministrazione della giustizia, almeno per quanto riguarda la fase finale della redazione delle sentenze, nella Riviera.
La sottoserie comprende 51 registri membranacei.
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/UniPV_CentroMano-/fonds/36996