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Podesteria

Podesteria (1445 - 1672)

27 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

Gli statuti comunali di Orzinuovi del 1341 sono redatti da alcuni abitanti originari scelti in seno al consiglio e sono dedicati a Giovanni e Luchino Visconti, in quegli anni signori di Brescia. Alla figura del podestà, signore e giudice con ampi poteri, sono dedicati i capitoli I − XXXI. Pare importante sottolineare queste norme perché, attraverso la figura del podestà, viene riconosciuta una solida autonomia del comune di Orzinuovi da parte della città di Brescia.

In quel tempo, il castello di San Giorgio degli Orci, al confine con altri stati, riveste un'importanza strategica e dalla sua libertà amministrativa e giurisdizionale dipende anche la libertà e la forza della città. I secoli XIV − XV rappresentano una fase molto importante nella storia del territorio bresciano e lombardo: assetti politici e amministrativi che si stabilizzano a poco a poco in maniera definitiva fino alla fine del sec. XVIII spesso confermeranno le norme statutarie delle comunità del contado e i primi privilegi acquisiti dai signori cittadini(1).

Il podestà di Orzinuovi ha il compito di far osservare insieme ai consoli gli statuti, le "provvisioni" e le "parti" del consiglio, di presiedere il consiglio generale, di custodire e conservare il castello(2).

La figura del podestà giudice civile si definisce al cap. XI degli statuti dove è scritto: "…si questio fuerit in castro de Urceis inter convicinum et extraneum de Urceis super aliquo debito occasione laborerii, mercedis vel mercati manualis sub spe faciendi solutionem de presenti, quod tunc dominus potestas, vicarius vel officialis dicti comunis, (…) possit precipere debitori quod solvat creditori totum (…) et quod de ipso debito cognoscatur sumarie sine strepitu et figura iudicii…". E più avanti, quando il debitore è insolvente, il podestà può emettere "…preceptum ad quartum diem si questio fuerit de. XII. imperialium (…) et (…) possit mittere post dictum preceptum ad domum debitoris ministrales dicti comunis ad solutionem…"(3).

Il podestà può, sempre in caso di insolvenza, pignorare i beni del debitore e "capere, destinere et capi et detineri facere omnes et singulas personas debentes dare et solvere aliquod (…) donec solventur totum…"(4).

Il podestà di Orzinuovi è giudice anche nelle cause penali. Questo potere già espresso negli statuti al cap. XXII "…si quis comiserit aliquod malefitium (…) potestas, vicarius vel consules possint capere et detinere malefactores…", sarà riconfermato all'ingresso del territorio bresciano nella repubblica di Venezia.

Nel secolo XV le quadre del territorio bresciano comprendono i comuni pedemontani e della pianura; vi sono, inoltre, le tre valli, Camonica, Sabbia e Trompia, e la Riviera di Salò che godono particolari privilegi ed hanno con la città rapporti diretti. Su tutto il territorio vi sono alcuni comuni sedi di vicariati e di podesterie nei quali vengono inviati ad amministrare la giustizia i giudici ordinari. Il consiglio maggiore di Brescia estrae a sorte i vicari e i podestà da inviarsi nella provincia. Precisamente sette vicari destinati ai vicariati maggiori di Iseo, Quinzano, Calvisano, Rovato, Pontevico, Gottolengo e Montichiari; sette vicari per i vicariati minori di Pontoglio, Castrezago, Manerbio, Ghedi, Gambara, Gavardo e Pompiano; quattro podestà per le podesterie maggiori di Asola, Vallecamonica, Orzinuovi e Salò; tre podestà per le podesterie minori di Lonato, Chiari e Palazzolo(5).

I podestà sono, come gli altri appartenenti al consiglio maggiore della città, di famiglia nobile e ovviamente cittadini.

Il podestà di fronte alla Serenissima emerge oltre che come giudice anche come figura di controllo dell'attività dei consigli comunali e nelle podesterie maggiori è coaudiuvato da un provveditore o capitano con competenze più propriamente militari scelto direttamente tra i nobili veneziani.

Il doge Agostino Barbarigo nella ducale del 14 dicembre 1490, nel sottolineare le differenti competenze tra provveditore e podestà, contempla tra i compiti di entrambi quelli di convocare, presiedere le sedute dei consigli, intervenire e controllare che le decisioni prese siano nell'interesse delle stesse comunità, ma anche della repubblica: "…quod semper requisiti a deputatis dare illis debeant licentiam convocandorum consiliorum, in quibus tamen ipse provisor, potestas, vel ad minus unus ipsorum, quando alter non posset per convalescientiam, vel aliam occupationem interesse, semper debeat intervenire, et praeesse, et permittere quod arrengetur, et ponantur ille partes, quae videbantur facere, esse pro beneficio illarum terrarum, et quae super omnia concernant bonum statum nostrum in locis ipsis"(6).

La giurisdizione criminale del podestà di Orzinuovi è confermata nel 1457 da una sentenza emessa da Zaccaria Valaresso, podestà di Brescia, a seguito di una controversia volta a stabilire le competenze dei tribunali della città e di Orzinuovi: "…quod omnes causae criminales, quae fiunt in terra Urcearum jurisdictione sua (exceptis causis, quae referunt cum periculo mortis, vel ubi veniret abscissio membri, et in quibus ingerentur poena sanguinis, quae remitti debeant ad cognitionem Brix.) spectent, et pertinent, ac cognoscantur, terminentur per potestatem Urcearum…"(7).

La documentazione della podesteria di Orzinuovi, o quanto di essa rimane, fu accolta, unitamente a quella del comune, presso l'Archivio di Stato di Brescia nel 1898.

Sulle condizioni delle carte nel 1898 il Livi scrive: "poche scritture sono rimaste della Podesteria". Attualmente si hanno registri che vanno dal 1493 al 1603 con numerose e ampie lacune. Questi registri, contenenti i processi celebrati davanti ai podestà di Orzinuovi, rappresentano davvero un residuo, non soltanto perché vi è assenza totale di documentazione per due secoli, XVII e XVIII, ma anche perché l'attività giurisdizionale di un podestà a volte è contenuta in registri che presentano una segnatura discontinua, come nel caso dei podestà Girolamo Ugoni (1576 − 1577) e Lelio Pontevico (1595 − 1596).

Accanto ai registri, in tutto 24, appartengono a questa serie anche un volume dei processi e delle sentenze, un registro delle condanne pecuniarie e un mazzo.

I registri dei processi recano spesso il titolo originale e sono chiamati libri "bullati": essi, probabilmente, venivano dati in consegna al cancelliere del podestà dai consoli del comune e recavano appunto il sigillo in ceralacca sulla prima carta.

Per alcuni di essi non è stato possibile rilevare il titolo perché la copertura in pergamena, dove questo generalmente si trova, presenta abrasioni e strappi.

I registri, tranne le unità 269 − 270 − 271 − 273 − 275 − 283 − 288, sono preceduti dall'indice dei processi trattati e delle querele presentate senza poi avere avuto un seguito.

Al loro interno si trova l'istruttoria dei processi ordinari di prima istanza con la denunzia della parte che promuove il processo, le dichiarazioni dei testimoni sui capitoli d'imputazione, l'esame delle prove, i rimandi e gli aggiornamenti delle udienze.

I registri sono spesso sottoscritti dal cancelliere e, a partire dall'unità 276, si incontra all'inizio di ogni processo la nota di richiamo alla sentenza, registrata su di un libro apposito, che consente di individuare il podestà che conclude il processo, il libro delle sentenze e il numero della carta in cui si trova la sentenza medesima. Inoltre, queste note segnalano anche l'ammontare della pena pecuniaria "applicandis per dimidia querelanti et per alia dimidia spectabili comunitati…" e le spese d'ufficio che sono calcolate "ex arbitrio nostro".

L 'attendibilità di queste note è stata confermata dal diretto confronto con gli unici tre libri delle sentenze giunti fino a noi (unità 275 − 287 − 291).

I pronunciamenti del giudice in merito a più processi si hanno in un giorno determinato: per questo nei libri delle sentenze detti "membrane" si trovano le sentenze sottoscritte a gruppi dal notaio e cancelliere. E' da quel momento che la condanna ha valore esecutivo.

Di seguito alle sottoscrizioni si notano gli interventi di mano diversa che testimoniano la registrazione nei libri delle entrate della quota pecuniaria spettante al comune, effettuata dal massaro delle condanne.

La registrazione nel "libro delle condanne", (unità 294) conclude, per quanto spettante al comune, l'iter del processo di prima istanza. In esso compaiono i nomi delle persone cui è stata inflitta, a conclusione del processo, una pena pecuniaria e l'ammontare di questa. Nel registro sono altresì registrati i nomi e le relative pene pecuniarie di coloro che per mancanza di mezzi, per essere detenuti in carcere o per essere nel frattempo deceduti, non hanno saldato il debito verso il comune. Tali somme, non esatte dal massaro delle accuse, saranno al termine del mandato poste a suo credito. Di tali registri è rimasto solamente un esemplare che è stato collocato al termine dei libri dei processi ed immediatamente prima del mazzo n. 127, denominato dal Livi "Podesteria, scritture diverse". Di questa unità, conservata in una busta, sono state evidenziate otto sottounità contenenti prevalentemente le disposizioni ed i pareri dei rettori di Brescia indirizzati ai podestà di Orzinuovi in merito ai processi a loro affidati.

1 Cfr. G. Chittolini, "La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV−XV", Torino, 1979

2 Cfr. unità 1, capp. III, IX

3 Cfr. unità 1, capp. XII

4 Cfr. unità 1, capp. XXI

5 Cfr. G. Da Lezze, "Il catastatico…", cit. vol. I. pp. 343−344

6 Cfr. "Statuta magnificae civitatis Brixiae cum reformatione novissime anni MDCXXI", Brescia, 1722, p. 360

7 Cfr. "Statuta magnifacae civitatis Brixiae…", cit., p. 362 e Cfr. unità 230

Codici identificativi:

  • MIBA002EC7 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013