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Amministrazione e gestione finanziaria

Amministrazione e gestione finanziaria (1515 - 1896)

109 unità archivistiche di primo livello collegate

Serie

Il carteggio raggruppato questo titolo comprende gli atti riguardanti funzioni diverse esercitate dal comune in ambito finanziario e patromoniale. L'intento del precedente riordinatore è stato di applicare per quanto è stato possibile, retroattivamente, la classificazione del titolario legislativo alla documentazione precedente al Novecente. Tale intervento ha determinato la formazione di serie pressoché doppie appartenenti in realtà almeno tre titoli distinti principali: Esattoria, Censo, Attività e passivitàe a due sezioni storiche, la prima di Antico Regime, la seconda ottocentesca. Le sottoserie introdotte dal canale sono le seguenti:

Beni e prestiti (beni comunali)

Imposte e tasse

Dazi

Esattorie e tesorerie

Estimo e censo

Livelli, affittanze, lottizzazioni (beni comunali)

Conti

Il titolo Censo, che riguarda la distribuzione dei carichi fiscali è di fatto distinto da quello dell'esattore che è riferito alla nomina ed all'attività dell'esattore ed all'attività di riscossione delle imposte.
Sugli immobili grava la principale imposta, detta prediale che viene riscossa avvalendosi del registro delle tavole del censo che ne permette un'equa distribuzione su tutti gli abitanti possidenti in proporzione al valore degli immobili. Altra imposizione è rappresentata dal contributo arti e commercio il 25% della quale viene incassata dal comune.

I dazi formano le principali imposte indirette. A queste va aggiunta un'altra imposta diretta, la tassa personale applicata a tutti gli abitanti, compresi fra i 14 ed i 60 anni, che consumano prodotti provenienti dai loro fondi evitando il pagamento dei dazi di consumo. Al fine di far fronte alle spese per la realizzazione di opere pubbliche comunali, viene introdotta dal Governo l'esazione di una sovrimposta comunale per la formazione di un apposito cespite di copertura.

Nella serie sono raccolti le richieste di notifiche, inviate al comune da parte dell'Ufficio del Registro di Romano, da trasmettere a debitori morosi verso l'erario, i documenti riguardanti il dazio, la posteria del sale, le cartelle di credito e del Debito Pubblico, mutui e prestiti del comune, solleciti di pagamento della tassa di manomorta. I ruoli delle riscossioni dei redditi del comune sono stati raccolti nelle serie particolari. Più propriamente sotto questo titolo vi dovrebbero essere le carte riguardanti i generi di privativa, l'imposta fondiaria sui fabbricati, la ricchezza mobile, i rimborsi le contravvenzioni e le disposizioni in materia di finanza.

I documenti attinenti le attività e passività del comune sono stati riuniti, per la parte meno consistente, sotto questo titolo e, per quella più consistente, sotto la serie Beni comunali. Le attività e passività si riferiscono allo stato attivo e passivo del patrimonio del comune. Lo stato attivo comprende: la proprietà di fondi colti ed incolti case e i locali, diritti di acqua e utilizzo territoriale, le scorte presenti sui fondi comunali, i capitali concessi a mutuo o in prestito, rendite delle cartelle del Monte, i censi attivi, i livelli e le decime attive, i legati, le donazioni e le prestazioni. Nello stato passivo rientrano: i capitali assunti a mutuo, i debiti di capitali senza interesse, i censi passivi, i livelli e le decime passive, i legati e le prestazioni.

Le attività del comune si suddividono in tre ordini: ordinarie, straordinarie e prodotti. Appartengono alle attività ordinarie: gli interessi di capitali, i livelli, i censi, le decime, i fitti di case, fondi e di altro genere, il ventesimo dell'imposta prediale, i compensi e gli abbonamenti, le tasse sulle arti, commercio e professioni, le tasse amministrative d'ufficio, quelle per oggetti di polizia, vettovaglie e sanità, le multe per contravvenzioni, i prodotti diversi. Sono straordinarie le attività di: esazione di capitali ed i ricavi derivanti dalla vendita di immobili. Appartengono all'ordine dei prodotti: le sovrimposte sui generi di consumi e la sovrimposta sull'estimo.

Le passività del comune si dividono in spese ordinarie e straordinarie. Quelle ordinarie comprendono: onorari, spese d'ufficio, pensioni, sovvenzioni, interessi di capitali debitori, livelli, censi, decime, fitti di locali, strade, acque e cimiteri, compensi ed abbonamenti, sacre funzioni e spese di culto, spese per pubblica beneficenza, per polizia comunale, per fazioni militari, per coscrizione, per istruzione pubblica, spese diverse, fondo di riserva. Le passività straordinarie riguardano ad esmpio la costruzione di cimiteri, nuove opere di acque e strade per impiego di capitali e l'acquisto di fondi.

Fanno parte della serie anche i pochi documenti rinvenuti riguardanti il dazio. Con la legge 3 luglio 1864, n. 1827 (ed il successivo regolamento di applicazione pubblicato con il R.D. 10 luglio 1864, n. 1839) istitutiva del dazio governativo sulle bevande, gli alcolici, la carne ed altri generi, si concedeva ai comuni la possibilità di imporre dazi addizionali sui generi sottoposti alla tassa statale o dazi propri sui generi affini. Le operazioni relative alla riscossione ed alla gestione dei dazi (e poi delle imposte di consumo) esulavano dalla competenza delle tesorerie o esattorie comunali ed erano invece svolte da appositi uffici comunali od erano affidate, mediante contratto, ad appaltatori privati od a enti di gestione. Nel caso di comuni cosiddetti "chiusi", dove all'interno della propria cinta daziaria al passaggio avveniva il pagamento del dazio, si applicavano dazi interni all'atto della vendita al minuto. I dazi di consumo vennero aboliti nel 1930 in attuazione del R.D.L. 20 marzo 1930, n. 141, che aboliva le cinte daziarie dei comuni "chiusi" ed autorizzava i comuni in genere alla riscossione delle "imposte di consumo" sui generi già sottoposti a dazio. Oltre alle imposte di consumo ed alle varie sovrimposte sui tributi statali fu concesso ai comuni con la legge 28 giugno 1866, n. 3023, di applicare un'imposta sul "valore locativo delle abitazioni" e successivamente con la legge 26 luglio 1868, n. 4513, l'imposta di famiglia e quella sul bestiame. L'imposta di famiglia e quella sul valore locativo vennero formalmente abolite a decorrere dal 1° gennaio 1925 con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3063 che dava facoltà ai comuni di sostituirle con un'addizionale sull'imposta "complementare", istituita con la legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3062, o previa autorizzazione del Ministero delle Finanze, con un'imposta "generale e progressiva sul reddito".

Consistenza: (17+8+3+5+13+51+12) 99 unità.

Codici identificativi:

  • MIBA003190 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013