Elemosine, panno, doti e messe (1552 - 1791)
29 unità archivistiche di primo livello collegateSottoserie
Consistenza archivistica: Unità archivistiche 29 (comprendenti regg. 25, fascc. 5)
Come già accennato, le cause pie sono finalità benefiche ed assistenziali alle quali vengono destinati denari provenienti da rendite di capitali o da livelli gravanti su beni immobili.
Esse consistono in elemosine in denaro, nella distribuzione di panno e pane, nell'elargizione di doti per nubende povere e nella celebrazione di messe secondo le intenzioni di pii testatori. Tali opere assistenziali nascono per opera del comune, dell'ospedale, di confraternite o, come per lo più accade, di privati, che nei loro testamenti lasciano legati con finalità pie e caritative, della cui applicazione si rende responsabile il comune, al quale compete non solo l'effettiva riscossione ed elargizione delle somme impegnate, ma anche il controllo della regolarità delle prestazioni e della loro rispondenza alle norme dettate dai legati da cui esse dipendono.
La distribuzione di pane ai poveri è documentata solo da un registretto del 1552 e, come quelle di denaro, avviene a opera del comune e sulla base di una divisione del territorio comunale in sezioni. I registretti, che iniziano questa sottoserie, danno conto delle somme, che il comune (tramite il monte di Pietà) o l'ospedale o altri soggetti mettono a disposizione dei dispensatori ai poveri, e delle dispense fatte; tali registrazioni vengono approvate dal consiglio generale, all'inizio più volte nel corso dell'anno, in seguito annualmente e, a partire dal 1580, ogni trimestre. La data della approvazione in consiglio è stata considerata come data estrema limitante il periodo di riferimento dei registri stessi.
Questa elargizione di denaro ai poveri è documentata solo dal 1552, ma avveniva senza dubbio anche anteriormente a quella data, poiché dai repertori risulta che in anni precedenti si era proceduto all'elezione di dispensatori di elemosine.
Le elargizioni suddette vengono fatte sulla base della divisione del territorio comunale in sezioni, chiamate spesso colonnelli, il cui numero varia; ad esempio, nel 1576 per la distribuzione del panno i colonnelli indicati sono i seguenti: borgo verso sera con le ville, borgo verso mattina con le ville, dalla Chiodera alla Porta, San Bartolomeo, Villa, Serniga, Muro, Renzano.
Per lo stesso tipo di elemosina, un'altra fonte relativa agli anni dal 1609 al 1629 ne prende in considerazione solo quattro: borgo verso mattina con le ville sino alla Piazza, dalla Piazza alla Chiodera, dalla Chiodera alla Porta, borgo verso sera con le ville.
Gli aspiranti al godimento delle prestazioni in oggetto, individuati autonomamente dal comune tramite i visitatori dei poveri o postulanti di propria iniziativa, possono effettivamente usufruire del servizio solo dopo che il comune abbia accertato il possesso dei requisiti richiesti e spesso, come nel caso delle doti e dell'elemosina del panno, sulla base di una specifica votazione da parte del consiglio generale.
L'elemosina del panno, documentata dal 1502, viene erogata secondo le seguenti modalità: un collegio di persone elette sceglie attraverso autonoma ballottazione le singole beneficiarie; l'esito della ballottazione viene poi reso pubblico, attraverso l'annotazione su un apposito registro, insieme alle ragioni che hanno portato all'eventuale esclusione dagli elenchi; di tale documentazione possono prendere visione eventuali ricorrenti. Chi ha goduto dell'elemosina non può concorrere di nuovo per un certo numero di anni (quattro secondo una parte del 1554, cinque secondo una del 1577, reg. n. 317, cc. 1v−4).
L'assegnazione di doti, della quale esiste documentazione a partire dal 1624, avviene secondo regole in parte simili: esiste una distanza temporale minima tra due richieste da parte dello stesso nucleo familiare (sei anni), il comune cura la stesura di elenchi delle aspiranti per colonnelli, controlla la legittimità delle richieste e la fedeltà della procedura alle volontà dei testatori e dà pubblicità ai risultati delle ballottazioni ed eventuali esclusioni. La decisione del consiglio si basa su informazioni riguardanti l'età delle nubende, il numero dei familiari (distinti in maschi e femmine), l'estimo dei beni della famiglia e le fonti del suo reddito, nonché l'avvenuto battesimo dell'aspirante, la sua buona fama e il regolare matrimonio dei genitori; talvolta, secondo i termini del legato, vengono indicati anche i limiti di età minima e massima per la fruizione della dote (rispettivamente 14 e 50 anni).
Una dote assegnata può non essere goduta per la mancata celebrazione delle nozze nei tempi dovuti, per la perdita di qualche requisito necessario o per decesso della assegnataria: in tal caso viene attribuita ad altra nubenda. L'inclusione negli elenchi non dà automaticamente diritto all'assegnazione: è necessaria la ballottazione da parte del consiglio e, talvolta, si ricorre anche all'estrazione a sorte tra le concorrenti più votate. Al pagamento, presso il santo monte, delle doti assegnate devono assistere il console, il massaro del monte ed uno dei suoi presidenti: questi deve far annotare il pagamento sui registri contabili a garanzia del comune, del monte e delle stesse donzelle. In taluni casi i legati impongono ulteriori condizioni alle assegnatarie, come, per es., la proibizione di celebrare le nozze di nascosto senza il permesso dei parenti prossimi, l'obbligo di abitare per un certo numero di anni nella stessa casa, un nuovo pronunciamento da parte del consiglio generale prima dell'effettivo prelievo della dote dal santo monte, previo accertamento del rispetto di tutte le condizioni richieste (cfr. il capitolato, 1560 novembre 10, del legato di Gerolamo Griffi, reg. n. 317, cc. 5−6). I legati sono numerosi e stabiliscono l'entità delle doti e il loro numero annuale; a titolo di esempio, nel periodo 1763−1772 si riscontrano i seguenti legati: Contrini, Ambrosini, Astolfi, Griffi, Vitalini, Gemi, da ognuno dei quali si traggono doti di diversa entità destinate a donne di diversa condizione giuridica, classificate come originarie, abitanti nel comune o semplicemente nate in esso.
L'istituzione di legati, destinati a sostenere la celebrazione di messe secondo le intenzioni del testatore, data certamente da lungo tempo, ma è documentata in questa serie dal 1549. Per lo più le messe in oggetto si celebrano nelle diverse cappelle della chiesa arcipresbiterale di Salò, come, per esempio, quelle di San Marco, San Michele, San Sebastiano; le somme ad esse destinate servono a sostenere tutte le spese che la celebrazione comporta e, a seconda della loro entità, varia la periodicità delle celebrazioni.
In taluni casi i legati istitutivi di messe assegnano rendite alla residenza arcipresbiterale, allo scopo di permettere che il celebrante, designato dal comune secondo modalità precisate dal legato, possa in essa risiedere.
Codici identificativi:
- MIBA01B4EF (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 28/05/2012
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/archividelgarda/fonds/36456