Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI)

L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) viene istituita con legge 10 dicembre 1925 n. 2277 seguita, nel 1926, dal Regolamento di esecuzione (regio decreto n. 718).
L’ONMI è sciolta con la legge 23.12.1975 n. 698, integrata successivamente con la legge 1.8.1977, n. 563 “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 698”.
La legge istitutiva, di 25 articoli, ma ancor più il regolamento di esecuzione che si compone di 238 articoli, definiscono il funzionamento e i compiti dell’ente e dei suoi organi, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza alle categorie di persone cui la legge è diretta.
Prendendo in esame la legge n. 2277, all’art. 4 sono indicate le finalità prioritarie dell’ONMI: l’assistenza e la cura delle madri e delle donne gestanti bisognose, l’assistenza e la protezione dell’infanzia e di fanciulli o minori abbandonati. L’assistenza sanitaria e morale si svolge in vari modi: verso le gestanti e le donne in genere con l’apertura di ambulatori sanitari; verso i bambini mediante l’opera di prevenzione e di profilassi della tubercolosi e di altre malattie infettive, in accordo con le istituzioni sanitarie presenti sul territorio; verso le famiglie più povere e bisognose organizzando visite “di sostegno” e promuovendo programmi per l’uso di norme igieniche di base.
Inoltre, per l’assistenza materiale ordinaria verso bambini e minori, l’ONMI in accordo con le scuole e gli istituti preposti, organizza refettori negli asili, doposcuola e programmi di rieducazione di minori abbandonati. La legge chiarisce in successivi articoli i contenuti dell’assistenza e della protezione. A questo proposito, sono da segnalare alcuni di questi articoli, meglio specificati nel regolamento del 1926, che riguardano aspetti particolari dell’assistenza alle donne come l’obbligo da parte degli ospedali e asili di maternità di provvedere alle gestanti all’ottavo mese di gravidanza e alle partorienti e alle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, anche se si tratti di donne che non hanno titolo al ricovero gratuito secondo gli statuti degli enti medesimi (art. 15), o come l’applicazione delle norme riguardanti il periodo di riposo per le puerpere e i riposi per l’allattamento, previste dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, alle donne impiegate negli enti pubblici (art. 16). Inoltre, ai fanciulli minori in stato di abbandono materiale o morale, sono dedicati gli articoli da 17 a 24. Vengono dettate norme sull’azione di vigilanza verso i tutori e allevatori e verso gli istituti di ricovero, norme sui locali “insalubri e pericolosi” dove i fanciulli sono allevati, sulla moralità, sulla cattiva condotta e incapacità degli allevatori o affidatari, viene disposto il divieto di utilizzare i fanciulli in spettacoli cinematografici, di varietà, circensi e in professioni girovaghe e negli esercizi pubblici e, ancora, il divieto di somministrare e far usare agli adolescenti bevande alcoliche, compreso il vino, e tabacco in qualsiasi forma, previste pene e contravvenzioni per i trasgressori alle norme sulla tutela.
Secondo l’art. 1 della legge istitutiva, l’ONMI è ente morale con sede centrale in Roma, non soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ma sono estese ad essa tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni. L’Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’interno.
L’ONMI nazionale è amministrata da un Consiglio centrale di 27 membri, designati e scelti da ministeri (rispettivamente dell’Interno, Finanze, Giustizia, Istruzione, Economia nazionale e per gli Affari esteri) e da diverse società nazionali di assistenza e beneficenza, e nominati con regio decreto la cui carica ha la durata di quattro anni. Il personale necessario per la gestione dell’Opera appartiene al Ministero dell’interno (art. 2).
L’ONMI si sostiene con il contributo stanziato dal Ministero dell’Interno, con diversi fondi stanziati nei bilanci delle istituzioni assistenziali, Monti di pietà, istituti di credito, con i contributi dei soci, con somme provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni (art. 7).
In ogni provincia è costituita una federazione tra le istituzioni pubbliche e private, aventi come fine la protezione della maternità e dell’infanzia, diretta da un consiglio di cui fanno parte, per diritto, il medico provinciale e un ispettore scolastico. Ogni Federazione provinciale provvede all’esecuzione delle disposizioni nazionali, al coordinamento e al normale svolgimento dei servizi nell’ambito della provincia, inoltre, è preposta alla sorveglianza e al sostegno, anche finanziario dei comitati comunali (artt. 8 e 9).
In ogni comune, sono i patroni, scelti dalla Federazione provinciale tra persone “di indiscussa probità e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile”, che attuano i compiti dell’Opera nazionale. Per il coordinamento dei servizi e lo svolgimento delle attività, i patroni si riuniscono nei singoli comuni in comitati di patronato. I comitati sono composti da più membri, in base alla popolazione residente nel comune, tra cui il direttore didattico o un maestro, l’ufficiale sanitario, un sacerdote e persone di entrambi i sessi esperte di assistenza a bambini e madri chiamate patroni e patronesse. Tutte le funzioni dei membri del comitato sono gratuite.
I comitati comunali si prendono direttamente cura delle madri che allattano e dei neonati fino al loro svezzamento, esercitano la vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli fino a 14 anni che si trovano affidati a tutori o a istituti pubblici o privati di assistenza o beneficenza, provvedono anche all’istruzione e educazione dei fanciulli abbandonati (artt. 10 e 11).
Nel 1933, una nuova legge (n. 298) aggiorna la legge istitutiva introducendo la presenza di funzionari del Partito nazionale fascista (PNF) all’impianto organizzativo dell’Opera nazionale, delle Federazioni provinciali e dei comitati comunali.
Infine, sempre durante il Ventennio, è approvato il 24 dicembre 1934 il Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia.
Dopo oltre trent’anni, nel 1966, con la legge n. 1081 viene promulgato il nuovo ordinamento dell’ONMI. Anche questa legge, mantenendo sostanzialmente invariate le finalità dell’ente e i soggetti ai quali è indirizzata, introduce variazioni alla composizione degli organi nazionale, provinciali e comunali e alla durata delle cariche che diviene di 5 anni anziché 4 con possibilità di riconferma.
Il comitato comunale comprende in questi anni 14 membri. Presidente è il sindaco, mentre tra i componenti vi sono l’ufficiale sanitario e il medico esperto in materia di assistenza, il presidente del Patronato scolastico e il presidente dell’ECA, il direttore didattico, designato dal Provveditorato agli studi, il parroco, designato dall’Ordinario diocesano, due esperti in problemi assistenziali, e altri cinque componenti generici designati dal consiglio comunale e dal Comitato provinciale dell’ONMI.
Il comitato comunale ONMI organizza e provvede al funzionamento dei refettori materni ed eroga sussidi di allattamento e allevamento a madri nutrici e gestanti bisognose. L’assistenza, tuttavia, si estende anche alla concessione di corredini per neonati e di buoni latte alle madri.
Ogni anno, il comitato locale promuove la Giornata della madre e del fanciullo che viene celebrata in tutta Italia generalmente nella solennità dell’Epifania. La Giornata ha lo scopo di illustrare l’opera svolta e di raccogliere fondi per gli assistiti.
I comitati comunali ONMI si sostengono con contributi della Federazione provinciale – spese di gestione -, del comune e con proventi derivanti dalla generosità di privati.
L’ONMI viene soppressa, come detto, nel 1975 con la legge n. 698. Dal 1 gennaio 1976 sono trasferite alle regioni per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall’ONMI che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale (art. 4, punto 4 del RD 24.12.1934, n. 2316, e successive modificazioni), nonché le funzioni di programmazione e indirizzo. Anche i poteri di vigilanza e di controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l’assistenza e la protezione della maternità e infanzia sono trasferiti alle regioni.
Alle province sono demandate tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell’ONMI
Le funzioni amministrative relative agli asili nido, ai consultori comunali sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma singola o associata (art. 3). Il patrimonio immobiliare, le attrezzature e gli arredi delle sedi sono trasferiti al patrimonio dei comuni dove i beni sono ubicati (art. 5).
Il personale dell’ente, di ruolo o avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, è trasferito con decreto del Ministero della sanità, alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite. Il personale degli asili nido (art. 6) addetto all’assistenza dei bambini viene inquadrato nei ruoli in relazione alle mansioni esercitate per un periodo non inferiore a due anni.
Con la legge di soppressione, “Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all’ONMI, ai suoi organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall’ente.” (art. 11).
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Normativa

  • Legge 10 dicembre 1925, n. 2277 “Protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia”.
  • Regio decreto 15 dicembre 1926, n. 718 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione 10 dicembre 1925 n. 2277 della legge sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”.
  • Legge 13 aprile 1933, n. 298 “Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull’Opera nazionale per la protezione della maternità. e dell’infanzia”.
  • Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia”.
  • Legge 1 dicembre 1966, n. 1081 “Modifiche al regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento dell’Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell’infanzia (ONMI)”.
  • Legge 23 dicembre 1975, n. 698 “Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia”.
  • Legge 1 agosto1977, n. 563 “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 698”.

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  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 25 gennaio 2018