Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI)

L’Ente di assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) viene istituito con decreto legge del 23 marzo 1948, n. 327 con lo scopo di provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori italiani. Il decreto legge di istituzione dell’ente, che nasce dalla trasformazione del cessato ente per l’assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro (Legge 27 giugno 1941, n. 987), viene ratificato dalla legge 5 gennaio 1953 n. 35.
Secondo l’art. 1 della legge istitutiva l’ENAOLI è ente di diritto pubblico, ha sede centrale in Roma ed uffici nelle località che saranno stabilite dai Consiglio di amministrazione dell’ente ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le funzioni degli organi periferici sono di regola demandate alle sedi locali dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo accordi stipulati fra l’Ente e gli Istituti medesimi i quali debbono prestare la più ampia collaborazione.
Sono organi centrali dell’ENAOLI: il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci la cui carica è stabilita in quattro anni (art. 8).
La legge di ratifica del 1953 separa la gestione patrimoniale dell’ENAOLI da quella dell’INAIL come già previsto dall’art. 22 della legge del 1948 “Gli immobili costruiti o acquistati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini dell’esercizio dell’assistenza agli orfani, sono trasferiti in proprietà dell’Ente fino alla concorrenza della somma di lire 30 milioni prelevati all’uopo dal fondo di riserva dell’Istituto ai termini dell’art. 5 della legge 27 giugno 1941, n. 987…”.
In base all’art. 2 della legge istitutiva dell’ente, rientrano nell’assistenza dell’ENAOLI gli orfani di padre o di madre, fino al compimento dei diciotto anni, e le loro famiglie. L’ente provvede al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani, mediante l’istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso potrà eventualmente concorrere; le iniziative dell’ente prevedono anche la creazione di borse di studio, gli incentivi di avviamento ai mestieri, l’assistenza dei giovani orfani nelle forme del sussidio (concorso nelle spese scolastiche, premi dotali, ecc.), della prestazione sanitaria, delle prestazioni ricreative come le colonie estive.
Le prestazioni assistenziali possono essere, dunque, non onerose o onerose. Le prime si traducono in chiarimenti, consigli, indicazioni a tutori, genitori o orfani stessi, mentre le seconde in erogazioni di sussidi, contributi, assunzione di rette di affido a collegi o a terzi e iscrizione all’INAM. I sussidi sono finalizzati al sostegno scolastico o per cure climatiche dei minori, al pagamento dell’affitto di casa o all’integrazione del bilancio familiare.
L’assistenza erogata dall’ENAOLI tende a mantenere i minori orfani nell’ambito famigliare evitando, per quanto possibile, l’allontanamento dalla famiglia mettendo in atto azioni volte al sostegno e all’educazione.
Tutte le prestazioni dell’ente saranno disciplinate da apposito Regolamento di attuazione approvato molto tardi con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale del 10 maggio 1975.
A seguito del DPR del 24 luglio 1977, n. 616 (Legge delega), sono trasferite alle regioni le funzioni dello Stato di diverse materie tra le quali la beneficenza pubblica e l’assistenza entro cui ricade anche l’ENAOLI. Tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza sono attribuite ai comuni, mentre la regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari (art. 25).
La completa soppressione dell’ente passa attraverso successivi passaggi legislativi. Prima, con la legge n. 641 del 21 ottobre 1978 cessa “ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore di diversi enti assistenziali”, tra cui l’ENAOLI, indicando “norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti mediante il loro trasferimento” ai comuni di residenza dei nuclei orfanili con decorrenza dal 1.4.1979. Da qui, ai comuni incombe l’obbligo di provvedere all’assistenza agli orfani dei lavoratori, previo anticipo dei necessari finanziamenti e salvo rimborso della regione.
I fondi speciali ENAOLI, infatti, devono essere assegnati al comune dal Ministero del Tesoro ma, in via anticipata, sono erogati dalla regione per assicurare la continuità delle prestazioni di tipo economico già rese agli assistiti dai disciolti ENAOLI. L’ufficio assistenza del comune, dunque, continuerà a erogare le stesse prestazioni assistenziali dell’ente soppresso nel perdurare o in nuovi casi di bisogno materiale e morale.
Infine, con l’entrata in vigore della L.R. n. 1/1986 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”, i fondi per l’assistenza a favore degli orfani sono soggetti alla normativa regionale e non più a quella del disciolto ente. Da quel momento, il comune è tenuto ad erogare l’assistenza economica ai nuclei familiari già in carico utilizzando autonomi criteri di valutazione del bisogno, come già in atto per la generalità dei cittadini.
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Normativa

• Legge 27 giugno 1941, n. 987 “Istituzione dell’ente per l’assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro”.
• Decreto legge 23 marzo 1948, n. 327 “Previdenza e assistenza degli orfani dei lavoratori italiani”.
• Legge 5 gennaio 1953, n. 35 “Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell’Assemblea […]”.
• Decreto ministeriale 10 maggio 1975 “Approvazione del Regolamento dell’assistenza dell’Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani”.
• Decreto presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione” (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).
• Legge 21 ottobre 1978, n. 641 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge …. per la cessazione di ogni contribuzione, … a favore degli enti … nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti,…”.
• L.R. 7 gennaio 1986, n.1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia”.

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  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 18 gennaio 2018