Patronato scolastico

Anteriormente all’istituzione dei patronati scolastici, sul finire del sec. XIX, si incontrano forme di assistenza finalizzata all’aiuto dei fanciulli poveri soltanto in alcuni comuni.
In epoca giolittiana, nella legge del Ministro Orlando n. 407 del 1904 concernente provvedimenti per l’istruzione e la scuola primaria, l’art. 4 stabilisce che “I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl’iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d’altro occorrente per l’istruzione …” e, di seguito, “ Nel termine di un anno la promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perché più efficacemente concorrano ai fini dell’assistenza scolastica”.
I patronati scolastici sono istituiti nel 1911 con la legge n. 487 che ha finalità di assistenza a favore degli alunni delle scuole elementari e materne. La loro istituzione da quel momento diviene obbligatoria in tutti i comuni del Regno. La legge dedica un intero titolo (Titolo VIII, art. 71-76 ) all’assistenza scolastica. Il patronato è un ente morale costituito di soci fondatori, benemeriti e annuali. Il patronato è amministrato da un consiglio composto: dall’assessore della pubblica istruzione del comune o di un consigliere delegato, dai rappresentanti del comune eletti dal consiglio comunale al di fuori dei consiglieri, dal direttore didattico o suo sostituto, da delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti, da delegati delle varie categorie di soci eletti dall’assemblea generale, da insegnanti elementari appositamente eletti.
Uno statuto deve stabilire le norme per la costituzione del consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell’ente (art. 2)
Il patronato adempie ai suoi fini: con i contributi dei soci, i sussidi dello Stato, le somme che ai fini dell’assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza, con doni, legati e altri eventuali proventi.
I patronati scolastici vengono più volte riformati: nel 1925 e nel 1928 e nel 1939 quando, con RDL n. 310, vengono soppressi e le loro funzioni assorbite dalla Gioventù italiana del littorio (GIL).
Nel secondo dopoguerra, per effetto del DLCPS n. 457 del 24 gennaio 1947, i patronati scolastici vengono ricostituiti e disciplinati con nuove norme che sostituiscono le precedenti. Il patronato scolastico ha personalità giuridica di diritto pubblico, deve essere funzionante in ogni comune con scuole materne e elementari e svolgere la propria attività “fornendo gratuitamente agli alunni di condizione disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria e, ove sia possibile, indumenti e calzature; organizzando la refezione scolastica e assicurandone la somministrazione gratuita agli alunni sopra detti; gestendo, colonie marine e montane e promuovendone il funzionamento; curando la distribuzione di medicinali o di ricostituenti agli alunni di condizione disagiata e bisognosi di cure, attuando ogni altra forma di assistenza che sia ritenuta conforme ai fini generali dell’istruzione. Rientra altresì nei compiti del patronato l’istituzione e il funzionamento di doposcuola; ricreatori, biblioteche scolastiche e altre iniziative integratrici dell’azione della scuola.”
Anche con la nuova legge, il patronato è retto da un consiglio di amministrazione i cui membri durano in carica per un triennio e prestano la loro opera a titolo gratuito.
Nel tempo, nuove norme vengono emanate per potenziare l’organizzazione e il funzionamento dei patronati scolastici sul territorio. Nel 1958 troviamo la legge 4 marzo 1958, n. 261 “Norme per il riordinamento dei patronati scolastici” e il Regolamento di esecuzione di tale legge (DPR 16 maggio 1961, n. 636). Viene sempre confermata l’obbligatorietà da parte di tutti i comuni di istituire un patronato scolastico con il compito di assistere gli alunni bisognosi delle scuole elementari e delle scuole per il completamento dell’obbligo scolastici con facoltà di assistere anche i bambini delle scuole materne. Viene istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale dei patronati a cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i patronati comunali della provincia medesima con loro rappresentanti. Il Consorzio oltreché rappresentare i patronati consorziati presso il Ministero, ha compiti di coordinamento e collegamento, di promozione di iniziative volte a migliorare le prestazioni degli enti.
A seguito del trasferimento alle regioni e ai comuni delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica nelle scuole elementari e medie, con il DPR 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici vengono soppressi e tutte le loro funzioni vengono definitivamente assunte dai comuni.
L’organo ufficiale dell’Associazione nazionale dei patronati scolastici (ANPS) è il bollettino L’Assistenza scolastica che viene pubblicato con periodicità mensile.
Bisogna, infine, aggiungere che i patronati scolastici della Lombardia vengono soppressi a partire dal 1 luglio 1975 in base all’art. 23 della LR del 9 settembre 1974 n. 59 che introduce innovazioni in materia di attuazione del diritto allo studio e dei servizi connessi con l’attività scolastica, delegando ai comuni l’organizzazione di tali attività e attribuendo agli stessi le funzioni dei patronati scolastici.
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Normativa

• Legge 8 luglio 1904, n. 407 “Legge concernente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari”.
• Legge 4 giugno 1911, n. 487 “Ordinamento dell’Amministrazione scolastica provinciale per l’istruzione elementare e popolare”.
• Regio decreto legge 13 febbraio 1939 (XVII) “Passaggi dei patronati scolastici alla Gioventù italiana del Littorio (GIL)”.
• Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457 “Riordinamento dei patronati scolastici”.
• Legge 4 marzo 1958, n. 261 “Norme per il riordinamento dei patronati scolastici”.
• Decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636 “Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei patronati scolastici”.
• Legge regionale 9 settembre 1974 n. 59 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”.
• Decreto presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione” (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382).

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Compilatori

  • Prima redazione: Giuseppina Caldera (archivista) - Data intervento: 25 gennaio 2018