Regio cancelliere del censo (1701 - 1804)
Serie
La serie è stata costituita sulla base di due considerazioni fondamentali: da un lato le caratteristiche e le competenze affidate alla nuova figura del cancelliere delegato del censo, quale viene delineato dalla riforma del 1755; dall'altro lo stato della documentazione conservatasi dopo quella data. La legge, istituendo una organizzazione amministrativa identica per ogni comunità dello stato, affidava alle cure del nuovo cancelliere il compito di conservare e custodire gli archivi delle carte e scritture appartenenti alle comunità comprese nel distretto di sua competenza (cfr. scheda archivio): il tradizionale cancelliere vedeva dunque notevolmente allargate le sue mansioni e sciolto quel legame diretto che fino ad allora lo aveva stretto unicamente ad una singola e specifica comunità.
Era poi il cancelliere che doveva riunire, secondo modalità prestabilite, i convocati, assistervi e rogarne le deliberazioni (conferendo agli stessi, solo in questo modo, validità legale), avendo l'obbligo di "ragguagliare" l'autorità centrale di "tutto ciò che segue nei convocati e di tutti gli affari occorrenti" nelle comunità comprese nella sua delegazione. Parallelamente, attraverso il suo ufficio, venivano comunicati "gli Ordini del Tribunale" centrale e quelle superiori autorizzazioni che la legge di volta in volta richiedeva per rendere operative le deliberazioni dei convocati; i quali "Ordini" tutti il cancelliere doveva "sempre conservare diligentemente nel suo Archivio". Se infatti i bilanci preventivi e consuntivi e le nomine dei deputati venivano deliberati e approvati dai convocati generali, era il cancelliere che ne trasmetteva notizia a Milano e che ne riceveva la conferma; se, ancora, la comunità mostrava l'intenzione di intraprendere liti, la legge affidava al cancelliere l'osservanza in loco di quanto disposto nell'art. 32 cap. II, obbligandolo ad "intromettersi per comporre l'affare" ed impedire che "alcun passo giudiciale" venisse avanzato prima della superiore autorizzazione a procedere. Il cancelliere poi riceveva ed inviava al centro le suppliche inoltrate dai deputati del comune, accompagnandole "con quelle informazioni che saranno più convenevoli per assicurare l'autenticità delle Firme". Inoltre, come si vedrà, il cancelliere aveva l'obbligo di "procurare che le entrate del comune solite affittuarsi o appaltarsi, si affittino e si appaltino sempre all'Incanto" così come per "le spese solite darsi ad Impresa", vigilando sulla regolarità delle aste; mentre, nel caso i convocati deliberassero spese straordinarie, era suo compito "rilevare" ai deputati e agli estimati "tutte le circostanze e i motivi che possono persuaderne il risparmio", dando così voce alle intenzioni dell' autorità costituita.
Le carte attestano che al cancelliere era affidato altresì l'esame dei libri mastri di mercanti e commercianti per attestarne eventuali debiti o crediti. La legge infine riconosceva esplicitamente il cancelliere come il responsabile in loco della "puntuale esecuzione" delle sue norme, facendone di fatto il rappresentante periferico di quella autorità tutoria che si teorizzava proprio allora come necessaria al "buon governo". Non a caso, quindi, il dettato della "Riforma", che prevedeva la nomina del cancelliere da parte delle comunità comprese nel distretto, una volta verificatasi la vacanza delle prime designazioni di "cancellieri idonei" effettuate d'ufficio dalla giunta del censimento, non verrà in realtà osservato: il cancelliere, nascendo come figura ibrida a metà strada tra il dipendente comunale ed il rappresentante statale periferico, verrà affermandosi sempre più chiaramente come un ufficiale a tutti gli effetti; evoluzione del resto che sembrerebbe confermata dalle successive normative settecentesche e ottocentesche. Se già le disposizioni del 1755 fissavano, uniformandoli, i requisiti necessari all'accesso alla nuova carica richiedendo specificatamente la qualifica di "Dottore o Notaro Collegiato o Ingegnere Collegiato o pubblico Agrimensore", nelle nuove istruzioni del 1785 ai "Cancellieri recentemente eletti da S.A.R." (unità 147.4) e già possibile registrare l'esistenza di una organizzazione amministrativa antesignana della moderna burocrazia. L'articolo 6 infatti così recita: "Dovendo (i cancellieri ndr.) tenere il carteggio con le rispettive Regie Intendenze Provinciali, dovranno anche tenere divise le materie, facendone ad essa Regia Intendenza, separate Relazioni con apporre al dorso di ciascheduna un breve Ristretto dinotante l'Affare di cui si tratta e la Comunità a cui appartiene, segnando anche ogni Relazione con numero progressivo da rinnovarsi al principio di ogni anno".
La documentazione qui individuata si presenta, di conseguenza, come il carteggio tenuto dal cancelliere delegato di Treviglio e le autorità centrali milanesi di volta in volta competenti, giustificando, ci sembra, la sua collocazione in serie anche perché, dopo il 1755 non si trova alcuna testimonianza degli atti intrapresi dalla comunità se non all'interno della corrispondenza qui raccolta. E' solo, invece, per comodità che si sono costituite due sottoserie, raggruppando le carte che apparivano disposte disorganicamente in base a criteri logici e all'interpretazione delle segnature settecentesche che sporadicamente appaiono sui documenti stessi.
Codici identificativi:
- MIBA0005A9 (PLAIN) | Annotazioni: Verificato il 18/10/2013
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/unipv/fonds/2225