Consorzio amministrativo tra enti pubblici
I consorzi tra enti pubblici trovano origine nella normativa promulgata dopo l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia tra il 1865 e il 1889. Il soggetto consorziale ha una più precisa definizione nelle norme che regolano l’attività delle amministrazioni locali. In particolare sono gli articoli dal 156 al 172 del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 a delinearne in modo più completo la figura giuridica. I consorzi amministrativi sono “associazioni di persone giuridiche (Comuni e Province) costituiti per il perseguimento di determinati interessi pubblici”, dotati di propria personalità giuridica distinta da quella degli enti che ne fanno parte.
Secondo il Testo unico gli elementi costitutivi dei consorzi sono individuati nella presenza di una pluralità di soggetti che, al fine di raggiungere un interesse condiviso, manifestano la loro volontà comune di associarsi. Per l’effettiva nascita del consorzio è necessario l’emanazione di un ufficiale provvedimento di costituzione.
I consorzi, sempre in base al Testo unico del 1934, si distinguono in obbligatori, coattivi e facoltativi a seconda che si siano costituiti per obbligo di legge, in conseguenza di un atto proveniente da un’altra autorità amministrativa o costituiti liberamente per determinazione autonoma dei soggetti che lo costituiscono.
Organi del consorzio sono l’assemblea, composta dai rappresentanti dei vari enti, il consiglio direttivo, organo esecutivo del consorzio eletto nell’ambito dell’assemblea, il presidente e il segretario (di norma il segretario dell’ente capo consorzio).
La sede del consorzio in genere è indicata nello statuto che di norma la indica presso la sede dell’ente capo consorzio.
Secondo l’art. 167 del Testo unico del 1934, l’estinzione del consorzio può avvenire per scadenza del termine, per esaurimento del fine o per volontà dei consorziati.
Il legislatore ha provveduto, con norme successive, a regolare gli aspetti specifici delle diverse tipologie di consorzio. In particolare per le attività di assistenza medico-chirurgica, ostetrica e veterinaria occorre fare riferimento al Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” (modificato con legge 13 marzo 1958, n. 296 “Costituzione del Ministero della sanità”).
A seguito del decentramento amministrativo previsto con il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla riforma sanitaria operata dalla legge 29 dicembre 1978, n. 833 molti di questi consorzi sono stati sciolti.
La normativa che regola l’attività dei consorzi segue di pari passo quella sulle autonomie locali: l’ultimo provvedimento legislativo che ne precisa natura e funzioni è costituito dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”.
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Fonti normative
- regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (= r.d. 383/1934)
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (= r.d. 1265/1934)
- legge 13 marzo 1958, n. 296 (= l. 296/1958)
- decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
- legge 29 dicembre 1978, n. 833 (= l. 833/1978)
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (= d.l. 267/2000)
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(Redazione a cura di Paolo Pozzi, 2008)
Soggetti produttori
- Consorzio di vigilanza igienica e profilassi per i comuni di Seregno, Cesano Maderno e Giussano [sec. XX]
- Consorzio medico tra i Comuni di Almenno San Bartolomeo e Barzana 1899 - 1981
- Consorzio per il servizio di segreteria tra i Comuni di Almenno San Bartolomeo e Roncola 1942 - 1965
- Consorzio per la costruzione e il funzionamento della scuola media tra i Comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana e Palazzago 1942 - 1993
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/institutions/15