Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani - ENAOLI

L’Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) è istituito con legge n. 987 del 27 giugno 1941 nel solco della legislazione sociale liberale giolittiana e poi corporativa fascista; con il successivo decreto n. 327 del 23 marzo 1948 l’ente è ricostituito come Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
Ente di diritto pubblico con sede centrale in Roma e uffici nelle località del territorio stabilite dal consiglio di amministrazione dell’ente, è vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’ente, che ha sede in ogni provincia, ha lo scopo di provvedere al mantenimento e alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori, mediante l’istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi-convitti e istituti di altri enti, alla cui gestione esso può eventualmente concorrere, curare l’avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti. Può anche prestare in ogni altra forma (es. borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotalizi, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali, ecc.) l’assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di ammnistrazione. Sono beneficiati dall’assistenza gli orfani di padre o di madre fino al diciottessimo anno di età purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi d’ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l’assistenza dell’Ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno. In via eccezionale possono essere assistiti anche i figli dei grandi invalidi del lavoro e i figli dei pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi. Il regolamento viene approvato molto dopo l’emanazione del decreto istitutivo dell’ente. Con decreto ministeriale del 10 maggio 1975 il Ministro approva il regolamento dell’assistenza dell’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.
Dopo la riforma dell’Ente attivata nel 1972, che prevedeva il decentramento del potere decisionale agli uffici periferici e una diversa modalità di erogazione dell’assistenza, con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, viene avviato il processo di soppressione di molti enti assistenziali, tra cui l’ENAOLI, ed il trasferimento delle relative funzioni alle Amministrazioni locali, singole o associate.
L’ente viene soppresso con la legge n. 641 del 20 ottobre 1978 e le sue funzioni passano dal 1 aprile 1979 ai comuni per le attività di assistenza, all’INPS per gli assegni di assistenza, all’INAM per l’assistenza sanitaria.
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Fonti normative
- legge 27 giugno 1941, n. 987 (= l. 987/1941)
- legge 23 marzo 1948, n. 327 (= l. 327/1948)
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
- legge 20 ottobre 1978, n. 641 (= l. 641/1978)
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(Prima redazione a cura di Sergio Del Bello, 2002)

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