Congregazione di Carità (1807-1937)
1807-1862
La Congregazione di Carità, istituita nel 1807 con il decreto 21 dicembre 1807, in prosecuzione della Pia Misericordia è un ente di assistenza e beneficenza sostenuto con donazioni e lasciti. Cura gli interessi dei poveri e ne assume la rappresentanza legale davanti all’autorità amministrativa e giudiziaria; amministra gli istituti ed i beni che le sono assegnati per elargire le rendite secondo la legislazione vigente, gli statuti e le tavole di fondazione; assiste e cura gli orfani ed i minorenni abbandonati, i ciechi ed i sordomuti poveri.
E’ amministrata da un presidente, carica assunta dal sindaco o dal parroco e da quattro amministratori nominati dal Comune; è dotata di un proprio statuto, dispone di un segretario e di un tesoriere per la gestione rispettivamente della corrispondenza e della contabilità. Rispetto alle misericordie ed altre opere pie le congregazioni di carità sono sottoposte ad un maggiore controllo da parte dell’autorità civile con l’obbligo dell’approvazione governativa dei bilanci.
Nel 1827 il Regno Lombardo Veneto riorganizza le Congregazioni di Carità con l’istituzione del Luogo Pio Elemosiniero sotto il controllo di un Direttorio locale formato dal deputato comunale (in genere è il primo degli estimati), dal parroco e da un amministratore laico.
1862-1937
Con la legge 3 agosto 1862, n. 753 si ha la prima legge unitaria in materia di beneficenza che sostanzialmente riprende, allargandola al nuovo Stato unitario, la legge 20 novembre 1859, n. 3779 (e relativo Regolamento 10 agosto 1860, n. 4249) del regno Sabaudo. il testo legislativo definisce le opere pie soggette alla normativa (art. I L. 753/1862) e ne affida la tutela alle Deputazioni provinciali, mentre al Ministero dell’interno competono poteri di vigilanza sull’amministrazione. Alle deputazioni spetta l’approvazione dei contratti di compravendita, delle deliberazioni che comportano mutamenti patrimoniali, dei regolamenti e dei conti consuntivi (L. 753/1862, art. 15). Accanto alle opere pie autonomamente amministrate viene istituita una Congregazione di carità in ogni comune con il compito di amministrare quei “beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge, o quando nell’atto di fondazione non venga determinata l’Amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l’incarico” (art. 26, L. 753/1862).
Pur riguardando anche le opere pie a scopo ecclesiastico e quelle amministrate da ecclesiastici o da corporazioni religiose sia regolari che secolari (art. 2, L. 753/1862), ponendole di fatto sotto il controllo dello Stato, la legge lascia “sussistere gli ampi spazi conquistati dal clero – sebbene formalmente escluso in quanto tale – nella gestione del “patrimonio del povero” in una fase caratterizzata dallo scontro frontale tra stato e Chiesa e dalla volontà della classe dirigente liberale di espropriare i beni degli enti ecclesiastici” (1).
Una più radicale svolta verso la laicizzazione della beneficenza si trova nella riforma generale del settore varata con la Legge 17 luglio 1890 (e regolamento 5 febbraio 1891, n. 99). Con essa si giunge alla pubblicizzazione delle opere pie – d’ora in poi denominate istituzioni pubbliche di beneficenza – ispirata al principio del dovere da parte dello Stato di assumere la gestione dell’assistenza, intesa come funzione pubblica, e il conseguente diritto di ingerenza statale nell’attività delle istituzioni. La legge Crispi prevede un potenziamento della tutela pubblica affidata non più alle Deputazioni provinciali ma alla Giunta provinciali amministrativa e un aumento del controllo governativo esercitato attraverso le Prefetture. Diventa obbligatoria l’esistenza in ogni comune della Congregazione di carità alla quale sono affidate la tutela degli interessi dei poveri e la loro rappresentanza legale, vengono regolati il concentramento e il raggruppamento di istituzioni affini, viene stabilita la trasformazione delle opere pie divenute inutili o superflue, e la conversione in istituzioni pubbliche di beneficenza delle confraternite, delle opere pie di culto e dei legati di culto; vengono stabilite le incompatibilità per gli amministratori e disciplinata la loro responsabilità. Accanto allo scopo di semplificare l’amministrazione delle opere pie, vi è quello di aumentarne l’economicità: per quanto riguarda la gestione del patrimonio vengono resi obbligatori l’investimento di capitali in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, il deposito delle somme eccedenti il bilancio, la concessione in affitto dei beni immobili, l’affrancazione dei legati di culto e di livelli e censi.
Alla legge del 1890 si aggiungono successivamente diverse modifiche ed integrazioni: nel 1904 (legge n. 390) vengono istituite le Commissioni provinciali e, a livello centrale, il Consiglio superiore dell’assistenza e beneficenza pubblica presso il Ministero dell’interno.
Altra attività erogata è la cucina economica, avviata a seguito della circolare prefettizia 19 febbraio 1906 n. 230 e 26 marzo 1908 n. 324. Consiste nell’erogazione di minestre preparate secondo i regolamenti sanitari gratuitamente ai poveri del paese, ai bambini poveri dell’asilo e delle scuole, ai pellagrosi e a pagamento per gli altri adulti. Fonte e sostentamento dell’istituto sono le somme assegnate da enti pubblici (comune, istituti di credito) e le rendite dei beni donati o lasciati da privati genericamente ai poveri anche quando non venga determinato l’uso o l’istituto di beneficenza destinatario. Sovrintende al conseguimento degli scopi delle opere pie poste sotto la sua dipendenza con i redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari e bilanci.
Con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 si procede alla riforma della legge 1890 determinando in modo più preciso le istituzioni soggette all’applicazione della legge; allo scopo di rendere più snella l’amministrazione delle opere di assistenza e beneficenza attraverso un maggiore decentramento e la semplificazione e la riduzione degli interventi di vigilanza e tutela; viene modificata la composizione delle Congregazioni di carità: la maggioranza dei membri diventa di nomina prefettizia, mentre il Presidente è eletto dai componenti della Congregazione (dal 1926 al 1928 i membri della congregazione torneranno ad essere eletti dal Consiglio comunale); le istituzioni vengono ulteriormente concentrate e raggruppate; vengono affidati al Sottoprefetto i compiti di coordinamento già di spettanza delle soppresse Commissioni provinciali di beneficenza; inoltre il decreto del 1923 disciplina l’assistenza ospedaliera non ancora soggetta ad una normativa nonostante la legge 1890 imponesse l’adozione di provvedimenti legislativi entro il termine di tre anni. Nel 1926 (L. 17 giugno 1926, n. 1187) il numero dei membri delle Congregazioni è stabilito in cinque per i comuni con meno di 5000 abitanti, nove per i comuni dai 5000 ai 50000 abitanti e tredici nei comuni maggiori; parte dei membri è nominata direttamente dal Sottoprefetto (due per i comuni minori, quattro per i comuni dai 5000 ai 50000 abitanti e sei per comuni maggiori), gli altri componenti sono eletti dal Consiglio comunale, mentre il presidente è nominato direttamente dai membri della Congregazione.
Dal 1928 (L. 4 marzo 1928, n. 413) l’amministrazione delle Congregazioni muta in modo sostanziale: il Presidente viene nominato dal Prefetto ed è affiancato da un Comitato di patroni i cui membri – di numero variabile a seconda della grandezza del comune – sono anch’essi nominati dal Prefetto su terne di nominativi segnalati dalle associazioni sindacali comunali; la facoltà di deliberare e tutte le attribuzioni della Congregazione di carità sono assunte dal Presidente, mentre il Comitato dei patroni ha funzione esclusivamente consultiva. Il Presidente ed i patroni durano in carica quattro anni e non vi sono limiti alla loro riconferma.
Con la legge n. 847 del 3 giugno 1937 la Congregazione di Carità viene abolita e le sue funzioni e competenze vengono assegnate ad un nuovo ente, l’Ente Comunale di Assistenza, detto comunemente ECA, avente lo scopo di assistere gli individui e le famiglie che si trovano in condizioni di particolare necessità.
Note:Cfr. profilo istituzionale in SIUSA: Congregazione di carità, 1862 - 1937 - http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=profist&Chiave=98 e in LombardiaBeniCulturali: Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021E/ Note (1) Cfr. Della Peruta F., "Le opere pie dall’Unità alla legge Crispi", in 'Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea’, 1991, n. 2-3, p. 191.
Soggetti produttori
- Ente Comunale di Assistenza di Gromo sec. XV - 1977
- Congregazione di Carità di Premolo 1809 - 1937
Compilatori
- Rielaborazione: Sergio Primo Del Bello (Archivista) - Data intervento: 10 ottobre 2010
- Prima redazione: Cesare Fenili (Ricercatore storico) - Data intervento: 10 ottobre 2010
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/institutions/244