Opera nazionale dopolavoro - OND

L’Opera Nazionale Dopolavoro (OND) venne istituita con r.d.l. 1 maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; aveva sede a Roma ed era alle dirette dipendenze del capo del Governo, presieduta dal segretario del partito nazionale fascista, ministro segretario di Stato. Per l’attuazione degli scopi dell’Opera provvedevano una Direzione generale, i Dopolavoro provinciali (presieduti dai segretari delle Federazioni dei fasci di combattimento) e i Dopolavoro comunali, rionali, aziendali ecc.
L’OND aveva personalità giuridica e poteva ricevere e amministrare contributi, lasciti, oblazioni, donazioni di qualsiasi natura o valore, acquistare e possedere beni, alienare beni di sua proprietà, compiere tutti gli atti giuridici necessari al compimento del suo scopo. Tutti gli atti relativi alle manifestazioni dell’OND erano esenti da imposte e tasse perchè veniva a essa riconosciuto il carattere di utilità pubblica.
Il patrimonio dell’ente era costituito da beni mobili e immobili provenienti da associazioni, enti e istituti soppressi (1).
Le entrate erano costituite da un contributo annuo corrispondente all’1.07 % dell’ammontare annuo dei contributi sindacali obbligatori, che gravavano sulla parte ordinaria del fondo speciale delle corporazioni; dalla quota dei contributi sindacali obbligatori dei datori e prestatori d’opera spettanti alle Opere nazionali; da contributi di amministrazioni pubbliche; da oblazioni, donazioni di enti e privati; dai contributi degli iscritti; dai redditi patrimoniali.
Dall’art. 1 del Regolamento nazionale per il dopolavoro (1941) si legge: “Il dopolavoro ha lo scopo di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche nel clima spirituale della Rivoluzione Fascista”.
Potevano essere iscritti i cittadini italiani di razza ariana e di buona condotta morale e politica (art. 2).
I dopolavoro comunali, rionali e frazionali dipendevano dal Dopolavoro provinciale che impartiva le direttive e approvava i programmi delle attività. Il presidente, nominato dal dopolavoro provinciale, convocava e presiedeva il direttorio ed era responsabile del funzionamento del dopolavoro e della esecuzione dei programmi. Il direttorio era costituito da un numero variabile di componenti (da quattro a otto) a seconda del numero degli iscritti e delle attività svolte. I membri del direttorio venivano nominati dal dopolavoro provinciale su proposta del presidente, almeno due dei componenti dovevano essere scelti tra le categorie professionali maggiormante interessate nella zona. Il direttorio aveva funzione consultiva, fra i suoi membri il presidente nominava un segretario (che aveva anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento) e l’economo cassiere. Tutti i dirigenti e i collaboratori dovevano essere iscritti al partito nazionale fascista. Il dopolavoro doveva promuovere iniziative e manifestazioni culturali, artistiche, sportive, escursionistiche, ricreative, assistenziali, autarchiche, rurali relativamente alle condizioni locali e ambientali. Gli iscritti fruivano di tutti i benefici e provvidenze consentite agli iscritti OND mediante il versamento delle quote di iscrizione.

Note
(1) In forza dell’art. 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato co r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 378 del Regolamento delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 21 gennaio 1929, n. 62; r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 64 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

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Fonti normative
regio decreto legge 1 maggio 1925, n. 582 = r.d.l. 582/1925
legge 18 marzo 1926, n. 562 = l. 562/1926
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(Redazione a cura di Antonino Piscitello, 2007)

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