Consiglio di fabbrica

E’ la struttura sindacale di base di Cgil, Cisl e Uil diretta a tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro e rappresentativa di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. Nati spontaneamente con il ciclo di lotte negli anni 1968-70, al di fuori delle strutture di rappresentanza del sindacato in azienda, i consigli di fabbrica vengono inizialmente riconosciuti quali nuove strutture del sindacato dalle sole federazioni delle più importanti categorie industriali. Solo nel 1972, con il patto federativo del 31 luglio tra le tre maggiori confederazioni italiane (Cgil, Cisl e Uil), queste strutture ricevono una legittimazione dall’intera organizzazione sindacale, che le riconosce quale sua istanza di base, con potere di contrattazione all’interno dei posti di lavoro.
Il consiglio di fabbrica è composto dai rappresentanti dei lavoratori, chiamati delegati, i quali vengono eletti da gruppi omogenei di lavoratori (reparto, ufficio, ecc.) su scheda bianca e non su lista sindacale, come accadeva in passato per la commissione interna. Qualunque lavoratore, anche non iscritto al sindacato, può quindi essere eletto delegato di gruppo omogeneo nel consiglio di fabbrica. Il delegato può essere revocato su richiesta dei lavoratori che lo hanno eletto, prima della scadenza del suo mandato elettorale, che dura generalmente due anni. Questo tipo di funzionamento, ispirato a criteri di democrazia diretta, è stato modificato in quelle realtà lavorative nelle quali le organizzazioni sindacali hanno sostenuto la necessità di eleggere i delegati non più sulla base ristretta del reparto, ma su aree produttive omogenee più vaste ed adeguate ai nuovi processi produttivi ed ai più recenti sistemi di organizzazione del lavoro. In questi casi i lavoratori sono stati chiamati ad eleggere più delegati per ciascuna area, possibilmente nell’ambito delle diverse organizzazioni sindacali presenti in azienda. Dal punto di vista della sua organizzazione interna, il consiglio di fabbrica è coordinato da una struttura esecutiva, l’esecutivo di fabbrica, eletto dai delegati componenti il consiglio al proprio interno. Nell’esecutivo è prevista, con una certa periodicità, la rotazione fra i membri che ne fanno parte.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni è sempre più frequente la suddivisione del consiglio di fabbrica in substrutture (commissioni); alle quali viene affidato il lavoro su temi specifici, quali l’ambiente di lavoro, l’organizzazione del lavoro, gli orari, il cottimo, ecc. Il consiglio di fabbrica assolve all’interno dell’azienda fondamentalmente le funzioni di rappresentanza e di agente contrattuale, ma anche quella di controllo sull’applicazione dei contratti e di composizione, in prima istanza, delle controversie. Il diritto del sindacato ad avere rappresentanze ed a svolgere la propria attività nei luoghi di lavoro è stato riconosciuto, oltre che dalla contrattazione collettiva, da alcune importanti leggi ed, in primo luogo, dallo Statuto dei lavoratori. Va, infine, sottolineato che queste strutture non si sono mai generalizzate: nel pubblico impiego e nei servizi, per esempio, sono state scarsamente diffuse.

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Compilatori

  • Inserimento dati: Primo Ferrari (Archivista) - Data intervento: 18 dicembre 2013